Cassazione Civile, Ordinanza n. 35109/2021 del 17/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionario tributario)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento per l'imposta comunale sulla pubblicità relativa all'annualità 2014 nel Comune di San Donato Milanese, concernente alcuni impianti pubblicitari, in particolare segnali di indicazione a freccia, pensiline di fermata autobus e orologi. La società ricorrente ha censurato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva accolto l'appello della controparte e, in riforma della decisione di primo grado, aveva ritenuto legittimo il calcolo dell'imposta. Con il primo motivo si è dedotta violazione degli artt. 7, comma 1, e 5 del D.Lgs. n. 507/1993, sostenendo che, per i messaggi pubblicitari sui segnali di indicazione, la tariffa dovesse essere calcolata sulla superficie complessiva del mezzo pubblicitario cumulativo e non sulla superficie espositiva riferibile a ciascuna impresa pubblicizzata. Con il secondo motivo si è denunciata la nullità della motivazione per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., per avere il giudice di merito affermato in modo generico la correttezza del calcolo delle superfici e dell'imposta senza confrontarsi con il preteso errore di arrotondamento. Con il terzo motivo si è dedotto omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che i segnali di indicazione costituirebbero un unico gruppo segnaletico e che, quindi, la superficie imponibile sarebbe stata calcolata erroneamente.
La decisione
La Corte ha esaminato congiuntamente i tre motivi e li ha rigettati. Ha ritenuto infondate le censure sul presupposto che, in tema di imposta sulla pubblicità, il tributo si determina in relazione al mezzo pubblicitario e al collegamento inscindibile tra mezzo e messaggio, ma, nel caso di pluralità di messaggi pubblicitari distinti, riferiti a diverse aziende, collocati su un unico impianto, l'imposta va calcolata sulla superficie espositiva utilizzata da ciascuna impresa pubblicizzata, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo cumulativo. La Corte ha chiarito che il richiamo alla giurisprudenza precedente invocata dalla ricorrente era corretto e pertinente, e che la questione dei messaggi omogenei in connessione ex art. 7, comma 5, D.Lgs. n. 507/1993 era estranea alla fattispecie. Ne è seguita la condanna della ricorrente alle spese e l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, D.Lgs. n. 507/1993
identifica il presupposto impositivo nel mezzo pubblicitario e nel collegamento inscindibile tra mezzo e messaggio; per plurimi messaggi riferiti a diverse aziende la base imponibile va commisurata alla superficie espositiva di ciascun messaggio.
art. 7, comma 5, D.Lgs. n. 507/1993
richiamato come disciplina dei messaggi omogenei collocati in connessione, ritenuta però estranea alla fattispecie concreta.
art. 5, D.Lgs. n. 507/1993
richiamato nel primo motivo come norma rilevante per il calcolo della tassazione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
invocato per denunciare una motivazione ritenuta apparente o insufficiente, ma la censura è stata disattesa.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per contestare la motivazione della sentenza di merito.
art. 17, ultimo comma, D.P.R. n. 639 del 1972
norma sostanzialmente riprodotta dall'art. 7, comma 5, D.Lgs. n. 507/1993; valorizzata per il principio del collegamento funzionale tra pluralità di messaggi pubblicitari.
art. 17, secondo comma, D.P.R. n. 639 del 1972
richiamato nel precedente giurisprudenziale per l'arrotondamento al metro quadrato delle superfici inferiori al metro quadrato.
art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 507/1993
richiamato per la solidarietà dell'obbligazione tributaria tra titolare del mezzo pubblicitario e soggetto nel cui interesse il messaggio è diffuso, a conferma del legame mezzo-messaggio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
ha fondato l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di imposta comunale sulla pubblicità, il presupposto impositivo è costituito dal mezzo pubblicitario inteso come forma di comunicazione funzionalmente collegata al messaggio promozionale, sicché il criterio di tassazione deve tener conto della relazione tra supporto e contenuto pubblicitario.
- Quando su un unico impianto sono collocati più messaggi pubblicitari riferiti a imprese diverse, ciascun messaggio può integrare un autonomo presupposto impositivo e la base imponibile va determinata in relazione alla superficie espositiva effettivamente utilizzata da ciascuna impresa, non alla sola dimensione complessiva del supporto.
- La disciplina dei messaggi pubblicitari omogenei collocati in connessione non si applica automaticamente a qualunque pluralità di messaggi: occorre verificare la concreta struttura del mezzo e la natura del collegamento tra i messaggi stessi.
- La censura di motivazione è infondata quando la sentenza di merito, pur sinteticamente, mostra di aver applicato il corretto criterio giuridico di calcolo dell'imposta e la doglianza si risolva in una mera contestazione del risultato di merito.
- L'arrotondamento delle superfici ai fini dell'imposta pubblicitaria segue il criterio previsto dalla normativa speciale richiamata, ma la sua applicazione deve essere verificata in relazione al singolo mezzo o messaggio imponibile individuato secondo la struttura concreta dell'impianto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34786/2021 del 17/11/2021
- ordinanza_civile · 17 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34787/2021 del 17/11/2021
- ordinanza_civile · 17 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34789/2021 del 17/11/2021
- ordinanza_civile · 17 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34790/2021 del 17/11/2021
- ordinanza_civile · 17 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34795/2021 del 17/11/2021
- ordinanza_civile · 17 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34796/2021 del 17/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →