Ordinanza n. 1355/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. III, n. 22659/2025, di reiezione del ricorso contro la disciplina del payback per i dispositivi medici
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali e regionali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha appellato la sentenza del TAR Lazio chiedendone la sospensione cautelare. Dall'ordinanza emergono contestazioni relative alla legittimità costituzionale della disciplina del payback per i dispositivi medici, anche con ulteriori questioni di costituzionalità; alla compatibilità della disciplina con la normativa dell'Unione europea; nonché alla giurisdizione concernente i singoli atti regionali. L'appellante ha inoltre chiesto, in via cautelare, la disapplicazione della legge, deducendo l'esistenza di un pregiudizio grave e irreparabile.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare. Ha rilevato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 140 del 2024, ha già affermato la legittimità costituzionale della disciplina del payback per i dispositivi medici, ritenendo conforme a Costituzione un intervento legislativo sopravvenuto fondato su un accorto bilanciamento tra autonomia contrattuale pubblica e privata, continuità dei servizi sanitari e salvaguardia degli interessi finanziari della finanza pubblica. Le ulteriori questioni di costituzionalità potranno essere esaminate nel merito, ma nella fase cautelare non è stato ravvisato un periculum tale da giustificare la disapplicazione della legge. A un esame sommario, la normativa dell'Unione europea invocata dall'appellante non è apparsa pertinente al caso concreto. Anche le censure ulteriori, compresa quella sulla giurisdizione relativa ai singoli atti regionali, sono state rinviate all'approfondimento nella fase di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la particolarità della controversia. È stata fissata l'udienza di merito al 24 settembre 2026 ed è stata autorizzata la notificazione per pubblici proclami nelle stesse modalità del primo grado.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Richiamato quale base processuale per la domanda cautelare in appello.
art. 113 Cost.
La legittimità costituzionale della disciplina del payback è stata esaminata alla luce dei parametri costituzionali richiamati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 140 del 2024; il testo dell'ordinanza non specifica ulteriori articoli costituzionali.
Massime di principio
- Nella fase cautelare d'appello, la già intervenuta affermazione della legittimità costituzionale della disciplina impugnata da parte della Corte costituzionale costituisce un elemento decisivo per escludere, in assenza di specifici e nuovi profili immediatamente evidenti, la sussistenza del fumus necessario alla sospensione della sentenza.
- La legittimità costituzionale di un intervento legislativo sopravvenuto in materia di payback per dispositivi medici può fondarsi sul bilanciamento non implausibile tra autonomia contrattuale delle parti pubbliche e private, continuità dei servizi sanitari e tutela degli equilibri della finanza pubblica.
- La disapplicazione cautelare della legge non può essere disposta in assenza di un periculum grave e concreto; le ulteriori questioni di costituzionalità possono essere riservate alla fase di merito quando non emerga un pregiudizio cautelare tale da imporre un intervento immediato.
- In sede cautelare, la verifica della pertinenza della normativa dell'Unione europea invocata dall'appellante è effettuata con cognizione sommaria; quando tale normativa non appare prima facie applicabile alla fattispecie, la censura non giustifica la sospensione della sentenza impugnata.
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