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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17376/2022 del 30/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

Il professionista aveva chiesto l’ammissione al passivo del fallimento, in prededuzione, per il compenso relativo a prestazioni rese insieme ad altri due professionisti e consistenti nelle attività propedeutiche e nell’assistenza alla predisposizione e redazione della domanda di concordato preventivo, con proposta, piano e documentazione allegata. Il Giudice delegato aveva ammesso il credito con privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c., negando però la prededuzione. Il Tribunale di Arezzo, decidendo sull’opposizione, aveva confermato il diniego della prededuzione ritenendo che, poiché la domanda di concordato era stata dichiarata inammissibile e la procedura non era stata aperta, non vi fosse stata alcuna utilità per i creditori e mancasse il presupposto funzionale richiesto dall’art. 111 l.fall. Il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 111, comma 2, e 69-bis l.fall., sostenendo che il Tribunale avrebbe confuso l’inesistenza della procedura con la sua mancata utile prosecuzione; 2) violazione dell’art. 111 l.fall., sostenendo che la sola presentazione della domanda di concordato, per il principio di consecuzione delle procedure e per i benefici correlati (cristallizzazione del passivo, retrodatazione del periodo sospetto, inefficacia delle iscrizioni pregiudizievoli), sarebbe sufficiente a fondare la prededuzione anche se la domanda è dichiarata inammissibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale che aveva negato la prededuzione al credito del professionista, perché la procedura di concordato non era stata aperta e non bastava la mera presentazione della domanda per attribuire il rango prededucibile. La Corte ha richiamato il contrasto giurisprudenziale e l’intervento delle Sezioni Unite, secondo cui la prededuzione dei crediti professionali presuppone che la prestazione sia funzionale alle finalità della procedura e che il debitore sia ammesso al concordato; in caso di domanda dichiarata inammissibile, senza apertura della procedura, manca il presupposto per la prededuzione. Le spese sono state compensate integralmente per la sopravvenuta composizione del contrasto giurisprudenziale. È stato inoltre dato atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 2, l.fall.

    la prededuzione spetta ai crediti sorti in funzione della procedura, ma nel caso esaminato richiede che la procedura concordataria sia effettivamente aperta e non solo domandata.

  • art. 69-bis l.fall.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della propria tesi sulla consecuzione e sulla collocazione del credito, ma ritenuto non decisivo per il caso concreto.

  • art. 161 l.fall.

    la Corte richiama il periodo di protezione delle attività compiute in pendenza del termine per la predisposizione della domanda di concordato, ma precisa che ciò non basta, da solo, a fondare la prededuzione se la procedura non viene aperta.

  • art. 162, comma 2, l.fall.

    la dichiarazione di inammissibilità della domanda esclude l’apertura della procedura di concordato e quindi impedisce il riconoscimento della prededuzione funzionale.

  • art. 163 l.fall.

    l’ammissione alla procedura è il passaggio necessario perché i creditori possano esprimersi sulla proposta e perché operi la prededuzione del credito professionale.

  • art. 55 l.fall.

    richiamato per evidenziare che, dalla domanda, decorre il blocco degli interessi, ma ciò non implica automaticamente un vantaggio economico tale da giustificare la prededuzione.

  • art. 6, comma 1, lett. c, D.Lgs. 14/2019

    indicato come parametro interpretativo coerente: i crediti professionali sorti in funzione della domanda di concordato maturano la prededuzione solo a condizione che la procedura sia aperta.

  • art. 47 D.Lgs. 14/2019

    richiamato come norma che, nel nuovo codice della crisi, condiziona la prededuzione all’apertura della procedura.

  • art. 2751-bis n. 2 c.c.

    il credito era stato ammesso in via privilegiata dal giudice delegato, ma la questione in cassazione riguardava solo la prededuzione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    la Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il credito del professionista che assiste il debitore nella predisposizione e presentazione di una domanda di concordato può essere qualificato come prededucibile solo se la prestazione è realmente funzionale alla procedura e questa è effettivamente aperta; la mera presentazione della domanda non basta.
  • La prededuzione dei crediti professionali in ambito concorsuale non può essere fondata in via automatica sul solo principio di consecuzione delle procedure, perché tale principio presuppone una continuità effettiva tra procedimenti e non una semplice iniziativa poi arrestata per inammissibilità.
  • Ai fini della prededuzione va adottato un giudizio ex ante sulla funzionalità dell’attività professionale alle finalità della procedura, ma resta necessario che il concordato sia ammesso, così da consentire ai creditori di valutare la proposta.
  • Quando la domanda di concordato è dichiarata inammissibile e la procedura non si apre, i benefici astrattamente collegati al deposito della domanda non sono sufficienti a integrare l’utilità richiesta per il riconoscimento della prededuzione.
  • Il quadro normativo del codice della crisi conferma un criterio restrittivo: i crediti professionali sorti in funzione del concordato sono prededucibili solo a procedura aperta, con conseguente rilievo del requisito dell’ammissione come presidio della funzionalità concorsuale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoConcordato preventivo
RamiFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiOnere della provaGiudicato

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