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Sentenza

Sentenza n. 616/2026 - Torino, Sezione 3

per l'ottemperanza quanto al ricorso n. 3183 del 2025: per ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro e legale rapp.te p.t. di dare esatta ottemperanza, entro il termine di 30 giorni o diverso che sarà fissato, alla indicata sentenza n. 1525 del 20/07/2023 del Tribunale civile di Torino, sezione lavoro, in ordine al giudicato formatosi nella parte in cui "accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente con riferimento agli anni scolastici 2020/2021 - 2021/2022 - 2022/2023, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente" e nella parte in cui contestualmente "condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad accreditare in favore della stessa ricorrente sulla carta elettronica del docente l'importo di € 500,00 con riferimento a ciascuno dei sopraddetti anni scolastici", nei modi previsti dalla normativa vigente, anche alla luce di quanto in parte motiva esposto, nominando fin da ora un commissario ad Acta che intervenga in sostituzione dell'amministrazione alla scadenza del predetto termine. quanto al ricorso n. 3272 del 2025: per ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro e legale rapp.te p.t. di dare esatta ottemperanza, entro il termine di 30 giorni o diverso che sarà fissato, alla indicata sentenza n. 2219/2024 del 18/09/2024, pubblicata il 19/11/2024 del Tribunale civile di Torino, sezione lavoro, in ordine al giudicato formatosi nella parte in cui "accerta e dichiara il diritto di MANUELA GIULIA MARTANO ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per gli a.s. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023" e, nella parte in cui, contestualmente e "per l'effetto, condanna il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO in persona del ministro pro-tempore, a mettere a disposizione di MANUELA GIULIA MARTANO per il tramite della Carta elettronica del docente la somma complessiva di € 1.500, oltre interessi legali" e ciò nei modi previsti dalla normativa vigente, anche alla luce di quanto in parte motiva esposto, nominando fin da ora un commissario ad Acta che intervenga in sostituzione dell'amministrazione alla scadenza del predetto termine.

Giustizia amministrativa202503272

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: omessa esecuzione di sentenze del Tribunale civile di Torino che avevano riconosciuto il diritto al beneficio annuo di 500 euro tramite la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti beneficiarie)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno promosso separati giudizi di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di due sentenze del Tribunale civile di Torino, sezione lavoro, che avevano accertato il loro diritto al beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica del docente e condannato il Ministero a mettere a disposizione gli importi, pari complessivamente a 1.500 euro per ciascuna ricorrente, oltre agli interessi legali nel caso di una delle sentenze. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, ma non ha contestato l’omessa esecuzione dei giudicati. Il TAR ha verificato che i titoli giudiziali erano stati prodotti in copia conforme ai fini dell’art. 475 c.p.c., notificati via PEC al Ministero presso il domicilio reale e che, prima della proposizione dei ricorsi, era inutilmente decorso il termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha riunito i due ricorsi per identità di motivazione e dispositivo, precisando che la riunione aveva finalità esclusivamente organizzative e non incideva sulle singole decisioni né sulla liquidazione delle spese. Ha accolto entrambe le domande di ottemperanza e ordinato al Ministero di dare esecuzione alle sentenze del Tribunale civile di Torino e di pagare le somme ivi liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, assegnandogli sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza per provvedere al pagamento e al compimento degli atti necessari. Le ricorrenti sono state onerate di comunicare al commissario il proprio codice fiscale entro sette giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Il compenso commissariale è stato ritenuto compreso nella retribuzione del dipendente pubblico incaricato. Il Ministero è stato condannato, per ciascun ricorso, al pagamento di 800 euro per compensi professionali, oltre accessori, alla rifusione del contributo unificato e alla distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario. Gli atti sono stati trasmessi alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza, in ragione di possibili profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza, mediante la quale il giudice ordina all’amministrazione di eseguire il giudicato e può nominare un commissario ad acta in caso di inottemperanza.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il decorso infruttuoso del termine previsto per l’adempimento dell’amministrazione costituisce, nel caso concreto, uno dei presupposti di rito per la proposizione dell’azione di ottemperanza.

  • art. 475 c.p.c.

    La sentenza civile azionata deve essere prodotta in copia attestata conforme all’originale ai fini dell’esecuzione.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore del procuratore che si sia dichiarato antistatario.

  • art. 4, comma 1, d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    È richiamato per la dimidiazione dei parametri di liquidazione dei compensi professionali.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale sia prodotto in copia conforme, sia stato notificato all’amministrazione soccombente e sia inutilmente decorso il termine previsto dalla legge per l’adempimento, purché l’inottemperanza non sia contestata o risulti comunque accertata.
  • In presenza di un giudicato civile che riconosca una prestazione pecuniaria a carico di una pubblica amministrazione, il giudice amministrativo dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di eseguire il titolo entro un termine determinato, disponendo il pagamento delle somme liquidate dal giudice civile.
  • Il commissario ad acta può essere nominato già nella sentenza di ottemperanza, per il caso di inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione, con individuazione dei poteri sostitutivi e del termine per l’adempimento.
  • La riunione di ricorsi seriali con identico contenuto decisorio può essere disposta per finalità organizzative e di economia della redazione, senza alterare l’autonomia delle decisioni relative ai singoli giudizi né imporre un’unica liquidazione delle spese.
  • Quando le funzioni commissariali siano affidate a un dipendente pubblico e siano connesse ai suoi compiti istituzionali, il compenso del commissario può ritenersi compreso nel trattamento economico già percepito presso l’amministrazione di appartenenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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