Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 741/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'ottemperanza alla sentenza esecutiva numero 1873/2023, r.g. 810/2023, pubblicata in data 16.11.2023 dal Tribunale di Castrovillari (sezione lavoro), passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202500460

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Castrovillari, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio economico della Carta elettronica del docente per sei annualità scolastiche

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per ottenere l’ottemperanza alla sentenza esecutiva e passata in giudicato del Tribunale di Castrovillari, che aveva accertato il suo diritto al beneficio di 500 euro annui per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023 e condannato il Ministero all’accredito complessivo di 3.000 euro sulla Carta elettronica del docente, oltre alle spese di lite. La sentenza era stata notificata all’amministrazione il 20 giugno 2024 tramite PEC, con l’indicazione del codice fiscale e delle annualità, secondo le istruzioni dell’Ufficio scolastico regionale. Decorso il termine di moratoria di 120 giorni e persistendo l’inadempimento, la ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato. Il Ministero si è costituito eccependo il mancato rispetto dell’iter di accredito indicato sul proprio sito istituzionale.

La decisione

Il TAR ha accertato l’inadempimento dell’amministrazione e ha accolto l’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Castrovillari entro 60 giorni dalla notificazione della decisione. L’eccezione relativa al mancato rispetto dell’iter di accredito è stata ritenuta non ostativa, poiché la sentenza era stata notificata alla PEC dell’amministrazione con i dati richiesti dalle istruzioni dell’Ufficio scolastico regionale, risultava passata in giudicato ed era decorso il termine di moratoria. Il TAR ha inoltre nominato, per il caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta, individuato in un dirigente designato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero, con il compito di provvedere in via sostitutiva entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Le spese dell’eventuale attività commissariale sono state poste a carico dell’amministrazione inadempiente, ritenendole comprese nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, mediante applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001. Il Ministero è stato condannato anche alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 828 euro oltre spese generali e accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a.

    Consente di agire in ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell’azione e dei poteri del giudice amministrativo nel giudizio di ottemperanza.

  • art. 1 l. 107/2015

    Individua la Carta elettronica del docente quale strumento per l’erogazione del beneficio economico riconosciuto dalla sentenza presupposta.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001

    La disposizione, sebbene prevista per l’ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è stata ritenuta applicabile per analogia alle condanne al pagamento di somme di denaro, con conseguente imputazione delle spese dell’attività commissariale all’amministrazione e riconduzione dei compensi all’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

  • art. 1, comma 777, l. 208/2015

    Norma richiamata quale disposizione introduttiva dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è accoglibile quando una sentenza esecutiva e passata in giudicato sia stata notificata all’amministrazione, sia decorso il termine di moratoria applicabile e permanga l’inadempimento dell’amministrazione rispetto all’obbligo conformativo o pecuniario imposto dal giudice.
  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna all’accredito di somme o benefici economici, l’amministrazione non può subordinare l’esecuzione del giudicato a formalità ulteriori quando il titolo sia stato notificato all’ufficio competente secondo le istruzioni amministrative e contenga i dati necessari per l’accredito.
  • Il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’esecuzione e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza dell’interessato in caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione.
  • Le spese e i compensi dell’eventuale commissario ad acta possono essere posti a carico dell’amministrazione inadempiente; per le condanne al pagamento di somme di denaro è applicabile analogicamente la disciplina che riconduce tali compensi all’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.