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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38246/2024 del 18/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame (30/04/2024) che aveva rigettato la richiesta di riesame contro l'ordinanza del GIP del 17/04/2024 che aveva disposto la custodia in carcere per fatti commessi il 15/04/2024. Il ricorso in Cassazione deduceva: 1) violazione dell'art. 309, comma 10 c.p.p. per mancato rispetto dei termini e per notificazione di una versione incompleta dell'ordinanza; 2) nullità della ordinanza custodiale per difetto dei requisiti ex art. 292, comma 2 (lett. c) e c-bis) e comma 2-ter) c.p.p.: mancata esposizione e autonoma valutazione delle esigenze cautelari, dei motivi della rilevanza degli indizi e delle ragioni per cui non erano idonee misure meno afflittive nonché mancata valutazione degli elementi a carico; 3) violazione degli obblighi di comprensibilità e notifica (anche alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite n.15069/2023); 4) manifesta illogicità della motivazione del riesame per aver indicato di aver ricevuto l'ordinanza solo dopo il deposito del dispositivo.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che l'ordinanza 'genetica' completa fosse stata regolarmente depositata e trasmessa (con pec dall'Ufficio di Procura il 30/04/2024 e inserimento in T.I.A.P. in data 22/04/2024) e che la copia allegata al ricorso fosse incompleta per difetto di fotocopia o artifizio (pagina coperta da foglio bianco), non giustificando la nullità dell'atto originario. La Corte ha richiamato precedenti giurisprudenziali secondo i quali la notificazione di una copia incompleta non determina di per sé la nullità e che il detenuto può avvalersi del difensore per ottenere copia integrale. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende e ha disposto la trasmissione degli atti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per l'uso di un documento evidentemente alterato.

Norme richiamate

  • art. 309, comma 10, cod. proc. pen.

    art. 309, comma 10 c.p.p.

    Il deposito e la trasmissione dell'ordinanza risultano correttamente effettuati anche se la copia prodotta in ricorso reca timbri o annotazioni successive: risultano rilevanti gli atti di trasmissione via PEC e le registrazioni nel T.I.A.P., che dimostrano tempestività e regolarità del deposito

  • art. 292, comma 2, lett. c) e c-bis), e comma 2-ter, cod. proc. pen.

    art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c) e c-bis) e comma 2-ter

    I requisiti di motivazione richiesti per l'ordinanza custodiale devono essere presenti nell'atto originario; la mera notificazione di una copia incompleta non è sufficiente a dimostrare la carenza reale del requisito se l'originale depositato contiene la motivazione richiesta

  • art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Rinvio ai profili relativi alla notificazione e alla comprensibilità degli atti all'imputato; la Corte distingue tra effettiva incomunicabilità del contenuto e mera incompletezza della copia notificata, ritenendo che la prima giustifica nullità ma la seconda no se l'originale è regolare

  • sentenza Corte costituzionale n.186/2000

    sent. Corte cost. n.186 del 13/06/2000

    Utilizzata per valutare l'eventuale buona fede nella proposizione del ricorso e la sussistenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità; la Corte ha ritenuto non emergere colpa grave ma ha comunque irrogato la sanzione pecuniaria ridotta

Massime di principio

  • La notificazione di una copia incompleta di un provvedimento cautelare non determina automaticamente la nullità dell'atto: è necessario dimostrare che anche l'originale depositato sia privo dei requisiti di legge
  • La prova della regolare trasmissione/deposito (PEC, iscrizione in registri informatici come T.I.A.P., attestazioni di cancelleria) è decisiva per confutare le eccezioni di nullità fondate su copie incomplete
  • Se l'imputato riceve una copia incompleta, il rimedio primario è ottenere la copia integrale tramite difensore o incaricato; l'impossibilità reale e dimostrabile di ottenere la copia integra è ciò che può configurare un vizio più grave
  • L'uso o la produzione di documenti palesemente alterati comporta rischi processuali e disciplinari: può giustificare la segnalazione al Consiglio dell'Ordine e sanzioni (anche economiche)
  • Per censurare la motivazione di una misura cautelare bisogna dimostrare l'effettiva carenza dell'ordinanza originaria (mancanza di autonoma valutazione delle esigenze cautelari o di motivazione circa l'insufficienza di misure meno afflittive), non limitarsi a contestare la copia notificata

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