Cassazione Penale, Sentenza n. 38246/2024 del 18/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame (30/04/2024) che aveva rigettato la richiesta di riesame contro l'ordinanza del GIP del 17/04/2024 che aveva disposto la custodia in carcere per fatti commessi il 15/04/2024. Il ricorso in Cassazione deduceva: 1) violazione dell'art. 309, comma 10 c.p.p. per mancato rispetto dei termini e per notificazione di una versione incompleta dell'ordinanza; 2) nullità della ordinanza custodiale per difetto dei requisiti ex art. 292, comma 2 (lett. c) e c-bis) e comma 2-ter) c.p.p.: mancata esposizione e autonoma valutazione delle esigenze cautelari, dei motivi della rilevanza degli indizi e delle ragioni per cui non erano idonee misure meno afflittive nonché mancata valutazione degli elementi a carico; 3) violazione degli obblighi di comprensibilità e notifica (anche alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite n.15069/2023); 4) manifesta illogicità della motivazione del riesame per aver indicato di aver ricevuto l'ordinanza solo dopo il deposito del dispositivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che l'ordinanza 'genetica' completa fosse stata regolarmente depositata e trasmessa (con pec dall'Ufficio di Procura il 30/04/2024 e inserimento in T.I.A.P. in data 22/04/2024) e che la copia allegata al ricorso fosse incompleta per difetto di fotocopia o artifizio (pagina coperta da foglio bianco), non giustificando la nullità dell'atto originario. La Corte ha richiamato precedenti giurisprudenziali secondo i quali la notificazione di una copia incompleta non determina di per sé la nullità e che il detenuto può avvalersi del difensore per ottenere copia integrale. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende e ha disposto la trasmissione degli atti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per l'uso di un documento evidentemente alterato.
Norme richiamate
art. 309, comma 10, cod. proc. pen.
art. 309, comma 10 c.p.p.
Il deposito e la trasmissione dell'ordinanza risultano correttamente effettuati anche se la copia prodotta in ricorso reca timbri o annotazioni successive: risultano rilevanti gli atti di trasmissione via PEC e le registrazioni nel T.I.A.P., che dimostrano tempestività e regolarità del deposito
art. 292, comma 2, lett. c) e c-bis), e comma 2-ter, cod. proc. pen.
art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c) e c-bis) e comma 2-ter
I requisiti di motivazione richiesti per l'ordinanza custodiale devono essere presenti nell'atto originario; la mera notificazione di una copia incompleta non è sufficiente a dimostrare la carenza reale del requisito se l'originale depositato contiene la motivazione richiesta
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.
Rinvio ai profili relativi alla notificazione e alla comprensibilità degli atti all'imputato; la Corte distingue tra effettiva incomunicabilità del contenuto e mera incompletezza della copia notificata, ritenendo che la prima giustifica nullità ma la seconda no se l'originale è regolare
sentenza Corte costituzionale n.186/2000
sent. Corte cost. n.186 del 13/06/2000
Utilizzata per valutare l'eventuale buona fede nella proposizione del ricorso e la sussistenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità; la Corte ha ritenuto non emergere colpa grave ma ha comunque irrogato la sanzione pecuniaria ridotta
Massime di principio
- La notificazione di una copia incompleta di un provvedimento cautelare non determina automaticamente la nullità dell'atto: è necessario dimostrare che anche l'originale depositato sia privo dei requisiti di legge
- La prova della regolare trasmissione/deposito (PEC, iscrizione in registri informatici come T.I.A.P., attestazioni di cancelleria) è decisiva per confutare le eccezioni di nullità fondate su copie incomplete
- Se l'imputato riceve una copia incompleta, il rimedio primario è ottenere la copia integrale tramite difensore o incaricato; l'impossibilità reale e dimostrabile di ottenere la copia integra è ciò che può configurare un vizio più grave
- L'uso o la produzione di documenti palesemente alterati comporta rischi processuali e disciplinari: può giustificare la segnalazione al Consiglio dell'Ordine e sanzioni (anche economiche)
- Per censurare la motivazione di una misura cautelare bisogna dimostrare l'effettiva carenza dell'ordinanza originaria (mancanza di autonoma valutazione delle esigenze cautelari o di motivazione circa l'insufficienza di misure meno afflittive), non limitarsi a contestare la copia notificata
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