Sentenza n. 2728/2026 - Milano, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 754/2025, depositata e resa pubblica il 06.08.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 754/2025, recante il riconoscimento della carta docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio - Sezione Lavoro n. 754/2025, passata in giudicato per mancata impugnazione. La pronuncia aveva riconosciuto il diritto della ricorrente alla carta docente per gli anni scolastici dal 2020/21 al 2022/23, per euro 500,00 ciascuno, condannando il Ministero a rendere disponibile il beneficio per complessivi euro 1.500,00 e al pagamento delle spese di lite. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo il 1° settembre 2025, l’Amministrazione non aveva adottato alcun adempimento esecutivo. Era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. La ricorrente ha quindi chiesto la condanna del Ministero all’esecuzione della sentenza e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accertato che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato al Ministero e che il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 era inutilmente decorso. Ha pertanto accolto la domanda di ottemperanza e ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della carta elettronica del docente per complessivi euro 1.500,00, entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l’eventuale persistente inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, con incarico da svolgere entro 60 giorni dalla richiesta della ricorrente. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione, ai capitoli di bilancio specificamente destinati e al pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996; non è stato liquidato alcun compenso commissariale, poiché le funzioni rientrano nei compiti istituzionali del soggetto nominato. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, rimborso del contributo unificato ove versato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di una decisione giurisdizionale non eseguita dall’amministrazione.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente al creditore di promuovere l’azione esecutiva, compreso il giudizio di ottemperanza.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Consente, per l’esecuzione della condanna pecuniaria in caso di incapienza dei fondi dell’amministrazione, il ricorso all’istituto del pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando una decisione giurisdizionale esecutiva, passata in giudicato e ritualmente notificata all’amministrazione, non sia stata eseguita dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per i pagamenti delle amministrazioni statali dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Accertata l’inottemperanza a una sentenza esecutiva, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di eseguire integralmente il comando giudiziale entro un termine assegnato, anche quando l’obbligo consiste nell’attribuzione di un beneficio economico o di una carta elettronica destinata alla formazione professionale.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, subordinando il suo intervento al persistente inadempimento dell’amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato e stabilendo il termine entro cui il commissario deve provvedere.
- Nell’esecuzione di una condanna pecuniaria nei confronti di un’amministrazione statale, l’eventuale incapienza dei fondi ordinari non impedisce l’attuazione del giudicato, potendo il commissario ricorrere ai capitoli di bilancio specificamente destinati e al pagamento in conto sospeso secondo l’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
- Non è dovuto uno specifico compenso al commissario ad acta quando l’incarico sia affidato a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica e l’attività commissariale rientri nei suoi compiti istituzionali.
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