Sentenza n. 2240/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento previa adozione di idonea misura cautelare: a) della nota prot. n° -OMISSIS- del 22.7.2025 e notificata il successivo 2.8.2025, recante “comunicazione esito valutazione”, mediante la quale l’Ufficio Commissione di Valutazione e Avanzamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha comunicato alla ricorrente di aver conseguito, all’esito della valutazione di cui al verbale n°-OMISSIS- CC del 18.7.2025, il giudizio di “non idoneo” all’avanzamento ad anzianità per Marescialli Ordinari, compresi nell’aliquota del 31.12.2024; b) il verbale n°-OMISSIS- CC del 18.7.2025 (e i relativi allegati), mediante il quale l’Ufficio Commissione di Valutazione e Avanzamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, nell’esaminare la posizione di n° 450 Marescialli Ordinari, con votazione palese in ordine inverso di grado e di anzianità (cfr. allegato n° 2) ha espresso giudizio di non idoneità nei confronti della ricorrente indicandone la relativa motivazione (cfr. allegato n° 3); c) il quadro di avanzamento “ad anzianità” dei Marescialli Ordinari, compresi nell’aliquota del 31.12.2024 - prot. n° -OMISSIS- del 18.7.2025, attualmente pubblicato sul portale Leonardo, benché non vi sia evidenza dell’adozione di un provvedimento di approvazione dello stesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità all'avanzamento ad anzianità per marescialli ordinari, verbale di valutazione e quadro di avanzamento relativo all'aliquota del 31 dicembre 2024
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa misura cautelare, la comunicazione dell'esito della valutazione con cui le era stato comunicato il giudizio di non idoneità all'avanzamento ad anzianità per marescialli ordinari, il verbale della Commissione di Valutazione e Avanzamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e il relativo quadro di avanzamento. Dal testo non risultano specificamente indicati i singoli motivi di legittimità dedotti. Nelle more del giudizio, l'Amministrazione ha annullato d'ufficio il provvedimento impugnato e ha ammesso la ricorrente all'avanzamento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che il nuovo provvedimento amministrativo avesse integralmente soddisfatto l'interesse azionato, mediante l'annullamento d'ufficio dell'esclusione e l'ammissione della ricorrente all'avanzamento. Poiché l'evoluzione della vicenda evidenziava la soccombenza virtuale dell'Amministrazione, il Collegio ha posto a suo carico le spese di lite, liquidate in 2.000 euro, oltre rimborso forfetario del 15%, CNPA e IVA se dovuta.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all'esito della camera di consiglio, sentite le parti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando un nuovo provvedimento dell'amministrazione, adottato nel corso del giudizio, soddisfa integralmente l'interesse sostanziale dedotto con il ricorso.
- In caso di cessazione della materia del contendere determinata dall'annullamento d'ufficio dell'atto impugnato e dall'adozione di un provvedimento favorevole al ricorrente, il giudice può regolare le spese sulla base della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell'amministrazione quando l'evoluzione della vicenda evidenzi che essa avrebbe verosimilmente perso il giudizio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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