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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1008/2022 del 13/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Bologna che confermava le condanne per concorso in rapina e lesioni aggravate. Le censure principali riguardano: (i) vizio di motivazione e violazione delle norme processuali con cui si contesta la ricostruzione dei fatti e la valutazione della prova (criticando la mancata considerazione della deposizione della teste Nicole Coniglio e sostenendo alternative ricostruzioni secondo cui la vittima avrebbe inventato la rapina per giustificare la perdita dell'orologio o perché la controversia derivava da un credito/cessione di droga o da un prestito); (ii) richiesta di riqualificazione del fatto nella fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 393 c.p. (sostendosi che la pretesa fosse un credito legittimo e non un'azione finalizzata al profitto illecito); (iii) censure sul trattamento sanzionatorio e sulla valutazione delle attenuanti/ aggravanti; (iv) per alcuni, mancata prova del ruolo causale concreto (in particolare per Nouh).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per dedurre motivi non consentiti ovvero manifestamente infondati. Ha ritenuto che i ricorrenti in sostanza chiedessero una rivalutazione del compendio probatorio (cosa non consentita in sede di legittimità) e ha confermato che la Corte d'appello e il Tribunale avevano fornito una motivazione congrua e logica a sostegno della ritenuta attendibilità della persona offesa e dei testi d'accusa. La Corte ha inoltre respinto la richiesta di riqualificazione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.), richiamando la giurisprudenza che distingue la legittima pretesa dall'azione volta a conseguire un profitto ingiusto. Quanto al concorso di persone, la Corte ha ribadito che la responsabilità può fondarsi su un contributo consapevole anche se non vi era identica rappresentazione dell'evento finale. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno è stato condannato a versare €3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamata nella discussione sulla valutazione della prova: la Corte osserva che la valutazione della credibilità è questione di merito e la Cassazione non può sostituirsi al giudice del fatto; le doglianze su valutazione probatoria non sono deducibili come motivo di violazione di legge ma possono essere vagliate solo sotto il profilo del vizio motivazionale, entro i limiti del sindacato di legittimità.

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata dai ricorrenti nell'esposizione dei motivi; dalla motivazione emerge che la Corte non ha ritenuto le doglianze processuali fondate in termini tali da incidere sulla legittimità della sentenza impugnata.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Richiamata dai ricorrenti (presumibilmente in relazione a vizi formali o all'impugnazione); la Corte non ha ritenuto che violazioni richiamate abbiano determinato inammissibilità o annullamento della decisione.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Evocata in relazione ai vizi di motivazione: la Corte ricorda che i vizi indicati dall'art. 606 comma 1 si pongono in rapporto di alternatività e non possono essere cumulativamente prospettati; inoltre le doglianze devono denotare motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica e non semplice dissenso sulla valutazione probatoria.

  • art. 393 cod. pen.

    La Corte ha rigettato la domanda di riqualificazione del fatto in esercizio arbitrario delle proprie ragioni: tale fattispecie richiede che l'agente agisca nella fondata convinzione di esercitare un diritto che possa ragionevolmente spettargli; se la pretesa è evidentemente arbitraria o priva di base legale la condotta è invece riconducibile a reati come la rapina o l'estorsione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per la condanna al pagamento delle spese e per l'irrogazione della sanzione pecuniaria (versamento alla cassa delle ammende) in caso di ricorsi inammissibili con profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non procede a una nuova valutazione del materiale probatorio: i ricorsi che si limitano a proporre una diversa lettura della prova sono generalmente inammissibili.
  • La credibilità della persona offesa può sorreggere una condanna anche in assenza di riscontri esterni purché la motivazione del giudice di merito risulti logica, non manifestamente contraddittoria e non affetta da macroscopiche incongruenze.
  • Per la responsabilità in concorso non è necessario che tutti i partecipanti condividano esattamente l'obiettivo finale: è sufficiente un apporto consapevole volto a favorire l'azione collettiva.
  • La riqualificazione del fatto in esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.) è possibile solo se emerge che l'agente agiva nella ragionevole convinzione di esercitare un diritto; pretese manifestamente arbitrarie o finalizzate al profitto illecito sono invece riconducibili a rapina/estorsione.
  • In cassazione i motivi devono essere formulati entro le categorie ammissibili (art. 606 c.p.p.); non è consentito cumulare doglianze alternative che si escludono a vicenda.
  • Ricorsi inammissibili o manifestamente infondati possono comportare, oltre al rigetto, condanne al pagamento delle spese e somme a titolo di ammenda; è quindi importante valutare la solidità giuridica e la fondatezza fattuale prima di proporre impugnazioni in cassazione.

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