Sentenza del 20/10/2020 n. 22723 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La societa' impugnava due avvisi di accertamento relativi agli anni 2000 e 2001 per il recupero a tassazione di canoni di locazione ritenuti non integralmente dichiarati. In primo ed in secondo grado i ricorsi furono rigettati. In Cassazione la societa' proponeva due motivi: insufficiente motivazione della sentenza della CTR e violazione/falsa applicazione dell'art.109, comma 2 del TUIR (erronea interpretazione della norma da parte della CTR). Successivamente al deposito del ricorso la societa' ha aderito a una procedura di definizione agevolata e ha rinunciato al ricorso ai sensi dell'art.190 c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse in seguito alla rinuncia del ricorrente e alla definizione agevolata documentata. La documentazione allegata attestava l'adesione alla definizione agevolata (con effetti anche sulle spese, ossia non provvedere sulle spese). La rinuncia al ricorso, comunicata all'Avvocatura, ha prevalso facendo venire meno l'interesse a proseguire il giudizio; perciò la Corte non ha esaminato i motivi di merito circa la motivazione della CTR e l'interpretazione dell'art.109 TUIR.
Norme richiamate
TUIR (D.P.R. 917/1986), art.109, comma 2
Il ricorrente sosteneva che la CTR avesse errato nell'interpretazione e applicazione dell'art.109, comma 2, in relazione alla tassazione dei canoni di locazione; tuttavia la Corte non ha deciso sul merito a causa della sopravvenuta rinuncia e mancanza di interesse.
Codice di procedura civile, art.190
La rinuncia al ricorso ex art.190 c.p.c., una volta comunicata e operante, determina la perdita dell'interesse a proseguire il giudizio e può portare all'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Normativa sulla definizione agevolata (procedura amministrativa di definizione dei rapporti tributari)
L'adesione alla definizione agevolata ha prodotto effetti tali da rendere superflua la decisione giudiziale sul merito e, secondo la documentazione, comporta il regime previsto in ordine alle spese (non provvedere sulle spese).
Massime di principio
- La conclusione di una definizione agevolata e/o la rinuncia formale al gravame rendono spesso priva di interesse la prosecuzione del giudizio, con conseguente inammissibilità o estinzione del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- Se si intende contestare definitivamente la legittimità di un atto impositivo è preferibile non aderire a definizioni che estinguono o limitano i profili di interesse alla controversia, perché tali adesioni possono precludere la decisione sul merito.
- La rinuncia al ricorso va comunicata correttamente (es. anche all'Avvocatura) e ha effetto immediato sulla sussistenza dell'interesse processuale; il giudice si limita a verificare la sopravvenuta carenza di interesse e non entra nel merito dei motivi impugnati.
- In ipotesi di definizione parziale o di pagamento non integrale dell'importo contestato, occorre valutare caso per caso se resta ancora interesse a proseguire l'azione; la mera trattativa o adempimento parziale non sempre estingue l'interesse.
- Chi vuole preservare questioni giuridiche importanti (es. interpretazione normativa) deve considerare l'opportunità di riservare espressamente diritti o impugnazioni nella procedura di definizione, ove possibile, prima di rinunciare al gravame.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 20 ott 2020Sentenza del 20/10/2020 n. 66 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 20 ott 2020Sentenza del 20/10/2020 n. 94 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
- Sentenza · 20 ott 2020Sentenza del 20/10/2020 n. 95 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
- Sentenza · 20 ott 2020Sentenza del 20/10/2020 n. 97 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
- Sentenza · 20 ott 2020Sentenza del 20/10/2020 n. 104 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
- Sentenza · 20 ott 2020Sentenza del 20/10/2020 n. 116 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →