Cassazione Penale, Sentenza n. 35385/2022 del 22/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato (Zerrouk) ha impugnato la sentenza per vizio di omessa motivazione riguardo alle cause di non colpevolezza ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; il Procuratore Generale ha impugnato per omissione nell'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero prevista dall'art. 86 DPR 309/90, ritenendola obbligatoria dato il profilo di pericolosità sociale emergente dai reati e dalle recidive riconosciute.
La decisione
Il ricorso dell'imputato è dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p., essendo la sentenza di patteggiamento adeguatamente motivata nei limiti richiesti dalla disciplina del patteggiamento; l'imputato è condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Il ricorso del Procuratore Generale è rigettato: la Corte conferma che l'applicazione dell'espulsione non è automatica e richiede un accertamento concreto e motivato della pericolosità sociale; l'omissione dell'applicazione non equivale necessariamente a errore quando il giudice implicitamente valuta la pericolosità e ritiene la misura non applicabile.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
contesto procedurale: la sentenza è stata resa nell'ambito dell'istituto del patteggiamento
art. 448 c.p.p., comma 2-bis
comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p., introdotto dalla legge n. 103/2017
limita i motivi di impugnazione della sentenza di patteggiamento a questioni attinenti alla volontà dell'imputato, difetto di correlazione, errata qualificazione giuridica o illegalità della pena/misura; rende dunque inammissibile il ricorso dell'imputato per i motivi prospettati
art. 129 cod. proc. pen.
cause di non colpevolezza ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
nel patteggiamento il richiamo all'art. 129 è sufficiente a escludere l'esistenza di cause di non colpevolezza quando la sentenza contiene la succinta descrizione del fatto e afferma la correttezza della qualificazione
art. 86 DPR 309/90
misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato prevista dall'art. 86 DPR 309/90
l'espulsione non si applica automaticamente: richiede un accertamento motivato della pericolosità sociale; solo se la misura è obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato può essere impugnata secondo la disciplina generale
art. 73, comma 5 DPR 309/90
delitto di cui al capo 2) ex art. 73 comma 5 DPR 309/90
qualificazione del reato di detenzione ai fini di spaccio; utilizzata per valutare la gravità e la recidiva, ma non determina automaticamente l'espulsione
artt. 624 e 625 n.2 c.p.
delitto ex artt. 624 e 625 n. 2 c.p.
furto mediante manomissione del contatore con violenza sulle cose; configurazione dei reati per i quali è stata pattuita la pena
art. 99 cod. pen.
valutazione delle aggravanti della recidiva (art. 99 cod. pen.)
il riconoscimento della recidiva non equivale di per sé a un accertamento di pericolosità sociale ai fini dell'espulsione
art. 606 c.p.p.
ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
disciplina generale dei motivi di cassazione applicabile quando la misura è obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato
art. 27 Cost.
verifica della congruità della pena ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost.
la congruità della pena pattuita deve rispettare i princìpi costituzionali e viene verificata dal giudice nel patteggiamento
Massime di principio
- La sentenza di patteggiamento è soggetta a limiti ristretti di impugnabilità: molte censure vengono dichiarate inammissibili per effetto dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p.
- Quando si impugna una sentenza di patteggiamento, il ricorrente deve far leva su vizi formali riconducibili alle poche ipotesi espressamente previste (volontà, correlazione richiesta-sentenza, errata qualificazione, illegalità della pena/misura).
- L'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione non è automatica neanche se sono riconosciute recidive o reati gravi: occorre un accertamento concreto e motivato della pericolosità sociale del condannato.
- Il mancato inserimento di una misura di sicurezza nella sentenza di patteggiamento non costituisce automaticamente motivo di cassazione, salvo che la norma renda la misura obbligatoria in relazione al titolo di reato; in tal caso si applicano le regole ordinarie di impugnazione.
- Per il pubblico ministero che intenda ottenere l'espulsione è opportuno richiedere espressamente e motivare in fatto e diritto la sussistenza della pericolosità sociale in sede di merito; per la difesa, è difficile vincere censure sulla motivazione di una sentenza di patteggiamento se non rientranti nelle ipotesi dell'art. 448, comma 2-bis.
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