Cassazione Penale, Ordinanza n. 12567/2026 del 02/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Corte di appello che aveva respinto la richiesta di decurtazione della pena in sede esecutiva, richiesta fondata sull'assunto che una parte di custodia cautelare fosse stata sofferta "sine titulo" e dovesse quindi essere computata in detrazione dalla pena da eseguire. Con l'unico motivo deduceva erronea applicazione di legge per avere il giudice dell'esecuzione ritenuto necessario scomporre il reato continuato nelle singole violazioni ai fini dell'applicazione dell'art. 657, comma 4, c.p.p.; secondo la difesa, la continuazione avrebbe natura unitaria e non consentirebbe tale scomposizione, con conseguente automatica imputazione della differenza residua alla pena esecutiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la decisione di merito, richiamando l'orientamento secondo cui, in sede esecutiva, il riconoscimento del vincolo della continuazione e la conseguente determinazione di una pena complessiva inferiore al cumulo materiale non consentono di imputare automaticamente la differenza residua alla pena da eseguire. Opera infatti l'art. 657, comma 4, c.p.p., che impone di computare solo la custodia cautelare o le pene espiate "sine titulo" dopo la commissione del reato, con necessità di scindere il reato continuato nelle singole violazioni che lo compongono. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
In sede esecutiva, ai fini della detrazione, possono essere computate solo la custodia cautelare o le pene espiate sine titulo dopo la commissione del reato; quando vi sia continuazione, occorre scindere il reato continuato nelle singole violazioni.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede esecutiva, il riconoscimento della continuazione tra reati non comporta che la riduzione della pena complessiva possa essere automaticamente trasformata in un credito di pena da scomputare dalla pena in esecuzione.
- Ai fini dell'applicazione dell'art. 657, comma 4, c.p.p., il giudice deve considerare separatamente le singole violazioni che compongono il reato continuato, poiché la detrazione opera solo per la custodia cautelare o per le pene espiate sine titulo dopo la commissione del reato.
- Un ricorso per cassazione è inammissibile quando si fonda su una tesi manifestamente contraria all'orientamento consolidato della Corte di cassazione e non evidenzia alcun vizio della decisione impugnata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 2 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12371/2026 del 02/04/2026
- ordinanza_penale · 2 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12373/2026 del 02/04/2026
- ordinanza_penale · 2 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12399/2026 del 02/04/2026
- ordinanza_penale · 2 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12413/2026 del 02/04/2026
- ordinanza_penale · 2 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12418/2026 del 02/04/2026
- ordinanza_penale · 2 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12420/2026 del 02/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →