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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12567/2026 del 02/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Corte di appello che aveva respinto la richiesta di decurtazione della pena in sede esecutiva, richiesta fondata sull'assunto che una parte di custodia cautelare fosse stata sofferta "sine titulo" e dovesse quindi essere computata in detrazione dalla pena da eseguire. Con l'unico motivo deduceva erronea applicazione di legge per avere il giudice dell'esecuzione ritenuto necessario scomporre il reato continuato nelle singole violazioni ai fini dell'applicazione dell'art. 657, comma 4, c.p.p.; secondo la difesa, la continuazione avrebbe natura unitaria e non consentirebbe tale scomposizione, con conseguente automatica imputazione della differenza residua alla pena esecutiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la decisione di merito, richiamando l'orientamento secondo cui, in sede esecutiva, il riconoscimento del vincolo della continuazione e la conseguente determinazione di una pena complessiva inferiore al cumulo materiale non consentono di imputare automaticamente la differenza residua alla pena da eseguire. Opera infatti l'art. 657, comma 4, c.p.p., che impone di computare solo la custodia cautelare o le pene espiate "sine titulo" dopo la commissione del reato, con necessità di scindere il reato continuato nelle singole violazioni che lo compongono. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 657, comma 4, c.p.p.

    In sede esecutiva, ai fini della detrazione, possono essere computate solo la custodia cautelare o le pene espiate sine titulo dopo la commissione del reato; quando vi sia continuazione, occorre scindere il reato continuato nelle singole violazioni.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede esecutiva, il riconoscimento della continuazione tra reati non comporta che la riduzione della pena complessiva possa essere automaticamente trasformata in un credito di pena da scomputare dalla pena in esecuzione.
  • Ai fini dell'applicazione dell'art. 657, comma 4, c.p.p., il giudice deve considerare separatamente le singole violazioni che compongono il reato continuato, poiché la detrazione opera solo per la custodia cautelare o per le pene espiate sine titulo dopo la commissione del reato.
  • Un ricorso per cassazione è inammissibile quando si fonda su una tesi manifestamente contraria all'orientamento consolidato della Corte di cassazione e non evidenzia alcun vizio della decisione impugnata.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieReati ostativiImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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