Cassazione Penale, Sentenza n. 825/2024 del 09/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente proponeva il ricorso straordinario denunciando un errore di fatto della Corte di cassazione nella dichiarazione di inammissibilità: secondo Dibois la Corte aveva ritenuto che il ricorso non avesse indicato le prove decisive la cui rinnovazione fosse necessaria ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis c.p.p., mentre dal suo ricorso sarebbe desumibile che la richiesta riguardava la rinnovazione della deposizione del teste Contrini. In sostanza il ricorrente sosteneva che la Corte aveva equivocato la deduzione difensiva e non aveva correttamente interpretato che si chiedeva la rinnovazione della testimonianza del teste Contrini.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura prospettata non configurasse un errore di fatto ma un vizio della motivazione: il ricorso attaccava la motivazione della sentenza impugnata e non indicava in modo preciso e circostanziato quale fosse l'istruttoria da rinnovare. La Corte ha richiamato il principio secondo cui non è obbligatoria la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale quando il giudice d'appello ribalta una assoluzione sulla base di una diversa valutazione del complessivo compendio probatorio e non di una diversa valutazione di singole prove dichiarative decisive. Per le ragioni indicate la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.
La norma regola la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale su richiesta nel ricorso per cassazione/straordinario: occorre indicare chiaramente le prove decisive da rinnovare. Nel caso la Corte ha ritenuto che il ricorso non avesse indicato in modo specifico l'oggetto della rinnovazione.
art. 625-bis, cod. proc. pen.
Definisce errore materiale ed errore di fatto come possibili motivi per ricorso straordinario; la giurisprudenza interpretata dalla Corte limita l'errore di fatto a svisti o equivoci sugli atti interni al giudizio di legittimità, escludendo invece dalla categoria gli errori di valutazione o di motivazione che sono riconducibili a profili di diritto.
art. 616, cod. proc. pen.
Consente di comminare al ricorrente il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende quando il ricorso è dichiarato inammissibile e sussistono gli estremi per l'applicazione della sanzione; la Corte ha applicato tale disposizione disponendo il versamento di euro 3.000.
Giurisprudenza: Sez. 5, sentenza n. 33272 del 28/03/2017 (Carosella)
Principio secondo cui non vige un obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale quando il giudice d'appello ribalta una pronuncia assolutoria sulla base di una diversa valutazione del complessivo compendio probatorio e non sulla base di una diversa valutazione di singole prove dichiarative decisive.
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 2000
Richiamata in relazione alla determinazione della colpa del ricorrente ai fini dell'applicazione della sanzione pecuniaria per ricorso inammissibile; la Corte ha ritenuto che non mancassero gli elementi per escludere la colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Massime di principio
- Occorre distinguere rigorosamente errore di fatto e vizio della motivazione: l'errore di fatto è uno svista o equivoco sugli atti interni, non una diversa valutazione delle prove o della motivazione.
- Quando si chiede la rinnovazione dell'istruttoria ai sensi dell'art. 603 c.p.p. bisogna indicare in modo preciso quale prova va rinnovata e spiegare perché essa è decisiva per la decisione.
- Se l'appello ha ribaltato un'assoluzione basandosi su una valutazione complessiva del materiale probatorio, la rinnovazione dell'istruttoria non è necessariamente obbligatoria.
- Censure generiche e meramente assertive circa l'omessa rinnovazione o l'erronea valutazione di una deposizione sono destinate a essere dichiarate inammissibili: la specificità e la concretezza sono essenziali.
- La proposizione di un ricorso privo di specificità può comportare non solo l'inammissibilità ma anche la condanna al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende; è quindi opportuno valutare attentamente la fondatezza formale delle censure prima di proporre il gravame.
- Per impugnazioni analoghe conviene documentare chiaramente l'errore contestato mostrando che la prova indicata è stata effettivamente ignorata o mal valutata, e non limitarsi a contestare la logica della motivazione in termini generici.
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