Cassazione Penale, Sentenza n. 25168/2022 del 01/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la condanna per il delitto di cui all'art. 14, commi 5‑bis e 5‑ter, d.lgs. 286/1998, contestata per non aver ottemperato all'ordine di allontanarsi dal territorio dello Stato emesso dal Questore di Frosinone il 12/09/2020. Il difensore deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la sentenza fosse generica e che il Giudice non avesse valutato elementi che proverebbero un giustificato motivo per l'inottemperanza.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha ritenuto adeguata la motivazione concisa del Giudice di Pace poiché essa richiamava specifici documenti acquisiti nel fascicolo (decreto del Prefetto, ordine del Questore, notifiche, verbale di elezione di domicilio, precedenti dattiloscopici, annotazione di servizio) che comprovano la conoscenza del provvedimento e la presenza dell'imputato a Roma il 17/12/2020. Il ricorso è stato inoltre censurato come generico e privo di prove concrete a sostegno di un "giustificato motivo" per l'inottemperanza. Condanna alle spese processuali del ricorrente.
Norme richiamate
art. 14, commi 5 bis e 5 ter, d.lgs. 286/1998
La Corte ha interpretato la norma nel senso che l'inottemperanza all'ordine di allontanamento integra il reato previsto e che la prova della conoscenza del provvedimento e della permanenza sul territorio può desumersi da atti amministrativi e annotazioni acquisite al fascicolo; ha inoltre ritenuto valida una motivazione concisa che rinvii a documenti specifici del procedimento.
Massime di principio
- Una motivazione sintetica è sufficiente se indica i documenti concreti acquisiti e la loro valutazione: il richiamo a risultanze documentali presenti nel fascicolo può evitare il vizio di motivazione.
- Per scongiurare una condanna per inottemperanza all'ordine di allontanamento è necessario produrre prove documentali specifiche di un "giustificato motivo" (es. certificazioni mediche, provvedimenti amministrativi che impediscano l'allontanamento), non solo affermazioni generiche.
- Gli atti amministrativi formali (decreto del Prefetto, ordine del Questore, notifiche) e le annotazioni di servizio possono costituire prova della conoscenza del provvedimento da parte dell'interessato se regolarmente acquisiti al fascicolo e visionati dalle parti.
- In sede di cassazione i motivi di ricorso devono essere concreti e specifici: censure generiche sulla motivazione o allegazioni non documentate sono normalmente rigettate.
- Allegazioni di fatto straordinarie (ad es. necessità di commettere reati per sopravvivenza) richiedono adeguata prova documentale per rilevare ai fini penali; ipotesi prive di riscontro non incidono sull'affermazione di responsabilità.
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