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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-519/23

Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 23 ottobre 2024. — Keserű Művek Fegyvergyár Kft. contro Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea. — Responsabilità extracontrattuale – Controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi – Direttiva di esecuzione (UE) 2019/69 – Nesso causale – Nozione di “arma da fuoco” – Nozione di “armi d’allarme e da segnalazione”. — Causa T-519/23

Giurisprudenza europea62023TJ0519

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso risarcitorio di un produttore ungherese di armi contro l’Unione europea, ritenendo insussistente il nesso causale tra la direttiva di esecuzione (UE) 2019/69 e il danno allegato. L’arma oggetto di causa è stata qualificata come arma da fuoco, non come arma d’allarme o da segnalazione, poiché spara pallottole di gomma mediante combustibile propellente. Mancando il presupposto del nesso causale, è stata esclusa la responsabilità extracontrattuale dell’Unione sia per atto illegittimo sia, in subordine, per atto lecito.

Responsabilità extracontrattuale dell’Unione per la direttiva di esecuzione (UE) 2019/69: esclusione del nesso causale perché l’arma interessata rientra nella nozione di arma da fuoco e non in quella di arma d’allarme o da segnalazione

La questione giuridica

Se l’adozione della direttiva di esecuzione (UE) 2019/69 possa far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione per asserita illegittimità e, in subordine, anche in assenza di illegittimità, in relazione ai danni lamentati da un produttore di un’arma che spara pallottole di gomma; in particolare, se tale arma debba essere qualificata come "arma d’allarme e da segnalazione" oppure come "arma da fuoco" ai sensi della direttiva 2021/555, con conseguente incidenza sul nesso causale.

Principio di diritto

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso perché la ricorrente non ha dimostrato un nesso causale sufficientemente diretto tra la direttiva di esecuzione (UE) 2019/69 e il danno lamentato: l’arma Keserű, che spara pallottole di gomma mediante combustibile propellente, rientra nella nozione di "arma da fuoco" ai sensi della direttiva 2021/555 e non in quella di "arma d’allarme o da segnalazione". Di conseguenza, la direttiva contestata non poteva essere la causa del pregiudizio dedotto; per lo stesso motivo è esclusa sia la responsabilità per atto illegittimo sia quella, comunque subordinata, per atto lecito.

Norme richiamate

  • Articolo 268 TFUE
  • Articolo 340, secondo comma, TFUE
  • Articolo 10 TFUE
  • Articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Direttiva di esecuzione (UE) 2019/69
  • Direttiva 91/477/CEE
  • Direttiva (UE) 2021/555
  • Articolo 26 della direttiva (UE) 2021/555
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Responsabilità extracontrattuale per la direttiva di esecuzione (UE) 2019/69

Il Tribunale, con sentenza dell’8ª Sezione del 23 ottobre 2024, ha esaminato un’azione di risarcimento proposta ai sensi degli articoli 268 e 340, secondo comma, TFUE da un’impresa ungherese produttrice di armi contro l’Unione europea, rappresentata dalla Commissione. La controversia riguardava gli effetti della direttiva di esecuzione (UE) 2019/69 sulle condizioni di commercializzazione di un modello di arma che spara pallottole di gomma.

Fatti e procedimento principale

La ricorrente, Keserű Művek Fegyvergyár Kft., sosteneva di essere titolare di diritti esclusivi di fabbricazione e commercializzazione dell’"arma Keserű". Dopo l’adozione della direttiva di esecuzione 2019/69, l’Ungheria ne aveva effettuato il recepimento mediante atti legislativi e regolamentari entrati in vigore tra il 1º gennaio 2021 e il 1º gennaio 2023. Secondo la società, tale nuova disciplina avrebbe impedito, dal 1º gennaio 2023, la vendita dell’arma a soggetti privi del porto d’armi, provocando un danno quantificato in EUR 1 590 088 per il periodo 1º gennaio 2023 - 4 aprile 2029.

Domande e tesi delle parti

La ricorrente chiedeva il risarcimento del danno asseritamente derivante, in via principale, dall’illegittimità della direttiva di esecuzione 2019/69 e, in subordine, anche nell’ipotesi in cui la direttiva fosse legittima. A suo avviso, la Commissione avrebbe travisato gli articoli 10 TFUE e 21 della Carta, trattando in modo identico situazioni diverse e omettendo di prevedere un’eccezione per armi con caratteristiche analoghe all’arma Keserű. La Commissione e la Repubblica francese contestavano il ricorso.

Quadro normativo rilevante

Il Tribunale richiama:

  • l’articolo 340, secondo comma, TFUE, quale base della responsabilità extracontrattuale dell’Unione;
  • la direttiva di esecuzione (UE) 2019/69, adottata per fissare specifiche tecniche relative alle armi d’allarme e da segnalazione;
  • la direttiva 91/477/CEE, poi abrogata;
  • la direttiva (UE) 2021/555, applicabile ratione temporis al periodo dedotto in giudizio in forza dell’articolo 26;
  • l’articolo 1, paragrafo 1, punto 1, la nozione di arma da fuoco;
  • l’articolo 1, paragrafo 1, punto 4, la definizione di armi d’allarme o da segnalazione;
  • il punto III, lettera a), dell’allegato I, relativo alle esclusioni dalla nozione di arma da fuoco.

Ragionamento del Tribunale sulla responsabilità per atto illegittimo

Il Tribunale ricorda che la responsabilità extracontrattuale dell’Unione presuppone, in via cumulativa, una violazione sufficientemente qualificata di una norma che conferisca diritti ai singoli, l’esistenza di un danno e un nesso causale diretto tra violazione e danno. Poiché il nesso causale mancava, il ricorso doveva essere respinto senza esaminare ulteriormente gli altri presupposti.

Il punto decisivo è stato l’inquadramento giuridico dell’arma Keserű. Il Tribunale ha osservato che:

  • la direttiva 2019/69 riguarda le armi d’allarme e da segnalazione;
  • per il periodo rilevante, occorre applicare la direttiva 2021/555;
  • l’arma Keserű è progettata per sparare pallottole di gomma mediante combustibile propellente;
  • la nozione di arma da fuoco comprende qualunque arma portatile a canna che espelle un colpo, una pallottola o un proiettile mediante combustibile propellente.

Alla luce di questi elementi, il Tribunale ha concluso che l’arma Keserű è un’arma da fuoco ai sensi della direttiva 2021/555. Non rilevano, ai fini di tale qualificazione, né il fatto che spari solo pallottole di gomma, né l’impossibilità di trasformarla in arma che espelle "vere" pallottole, né la sua asserita natura non letale, né la durezza delle pallottole o la pressione di punta. Parimenti, l’arma non rientra nell’esclusione prevista per gli oggetti concepiti a scopo di allarme o segnalazione, perché non è destinata esclusivamente a sparare cartucce a salve, sostanze irritanti, altre sostanze attive o cartucce pirotecniche di segnalazione.

Il Tribunale ha inoltre respinto il richiamo della ricorrente a una sentenza della Kúria ungherese del 2011, ricordando che l’interpretazione del diritto dell’Unione spetta in via esclusiva alla Corte di giustizia e che, in ogni caso, quella decisione era anteriore all’evoluzione successiva del diritto dell’Unione in materia di armi.

Da ciò discende che l’arma Keserű non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva di esecuzione 2019/69; pertanto, detta direttiva non può aver causato il danno dedotto. Il presupposto del nesso causale non è soddisfatto e la responsabilità dell’Unione è esclusa.

Ragionamento sulla responsabilità per atto lecito

In subordine, la ricorrente invocava un risarcimento anche nell’ipotesi di legittimità della direttiva. Il Tribunale non ha ritenuto necessario pronunciarsi in astratto sull’ammissibilità della responsabilità dell’Unione per atto lecito, limitandosi a osservare che, in ogni caso, essa richiederebbe cumulativamente danno, nesso causale e carattere anormale e speciale del pregiudizio.

Poiché il nesso causale non era stato dimostrato neppure in questa prospettiva, la domanda subordinata è stata respinta per la medesima ragione.

Dispositivo e spese

Il ricorso è stato integralmente respinto. La ricorrente è stata condannata a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dall’Unione europea; la Repubblica francese, interveniente, si è fatta carico delle proprie spese.

Principio affermato

Ai fini della responsabilità extracontrattuale dell’Unione, un’arma che spara pallottole di gomma mediante combustibile propellente deve essere qualificata come "arma da fuoco" se ricorrono i criteri della direttiva 2021/555; non può essere ricondotta alla categoria delle armi d’allarme o da segnalazione solo perché non spara munizioni convenzionali o non è letale. Se l’atto dell’Unione contestato non incide sulla posizione giuridica dell’interessato in ragione di tale qualificazione, manca il nesso causale e il ricorso risarcitorio va respinto.

Come è indicizzato

Materieresponsabilità extracontrattuale dell’uecontrollo delle armiarmi da fuocoarmi d’allarme e da segnalazionediscriminazione e uguaglianza di trattamento

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