Cassazione Civile, Ordinanza n. 33757/2023 del 04/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto preliminare di compravendita stipulato tra le parti il 25 maggio 2003. Il promissario acquirente conveniva in giudizio la società promittente venditrice chiedendo la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. per ottenere il trasferimento del bene; la società si costituiva resistendo e proponeva domanda riconvenzionale di risoluzione del preliminare per avveramento di una clausola risolutiva espressa. Il Tribunale rigettava la domanda ex art. 2932 c.c. e accoglieva la riconvenzionale. La Corte d'appello riformava integralmente, escludendo la risoluzione e accogliendo la domanda di esecuzione in forma specifica. In cassazione la società soccombente deduceva: 1) violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. per asserita inammissibilità dell'appello, ritenuto privo di specifiche censure alla decisione di primo grado; 2) violazione degli artt. 1456 e 2932 c.c. e 112 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto esaminare prioritariamente la domanda di risoluzione; 3) omesso esame di un fatto decisivo, ossia il comportamento del promissario acquirente dopo la diffida ad adempiere del 17 giugno 2005, che secondo la ricorrente avrebbe rivelato difficoltà economiche e la reale causa del mancato perfezionamento del contratto; 4) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti e quattro i motivi. Ha ritenuto che l'appello fosse specifico e ammissibile perché conteneva censure idonee a confutare la decisione di primo grado, anche senza formule sacramentali; che la Corte d'appello aveva correttamente esaminato prima la domanda di risoluzione e poi quella ex art. 2932 c.c.; che il preteso omesso esame del fatto decisivo non sussisteva, poiché la motivazione di merito aveva considerato il comportamento delle parti, mentre il resto della doglianza mirava solo a una rivalutazione del merito preclusa in cassazione; che la motivazione della sentenza impugnata non era apparente né illogica e integrava il minimo costituzionale. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2932 c.c.
È la base della domanda di esecuzione in forma specifica del preliminare; la Corte ribadisce che può essere accolta se non risulta fondata la domanda di risoluzione e se il rapporto resta eseguibile coattivamente.
art. 1456 c.c.
Richiamato con riferimento alla clausola risolutiva espressa dedotta dalla parte convenuta in via riconvenzionale; la Corte non ravvisa errori della sentenza d'appello nel negarne l'operatività.
art. 112 c.p.c.
Evocato sia per l'asserita ultrapetizione/inammissibilità, sia per l'ordine di esame delle domande; la Corte esclude la violazione perché il giudice di merito si è pronunciato sulle domande proposte.
art. 342 c.p.c.
La Corte ribadisce che l'appello deve contenere specifica critica alle ragioni della sentenza impugnata, ma che la specificità è soddisfatta quando le argomentazioni dell'appellante consentono di individuare con certezza le censure e di incrinare il fondamento logico-giuridico della decisione di primo grado.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale che costituisce il parametro per le censure di violazione di legge proposte nel ricorso.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Richiamato per la censura di omesso esame di un fatto decisivo; la Corte precisa che non è consentito usare tale vizio per ottenere una nuova valutazione del merito.
art. 132 c.p.c.
Richiamato in tema di nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte esclude il vizio perché la motivazione è sufficiente a rendere intelligibile il percorso decisionale.
art. 111 Cost.
Richiamato in combinazione con l'art. 132 c.p.c. a fondamento del controllo sul minimo costituzionale della motivazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, la specificità dei motivi è soddisfatta quando l'appellante contrappone alla motivazione della sentenza impugnata argomentazioni idonee a confutarne il fondamento logico-giuridico; non sono richieste formule sacramentali né un progetto alternativo di decisione.
- L'atto di appello non è inammissibile solo perché ripropone questioni già dibattute in primo grado, se tali questioni sono rielaborate in modo da consentire al giudice del gravame di percepire con certezza le censure rivolte alle statuizioni impugnate.
- La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione delle prove o di diverso apprezzamento del materiale istruttorio, perché tali valutazioni restano riservate al giudice di merito.
- Il giudice di merito, quando sceglie una fonte di prova e ne valorizza alcune risultanze, non è tenuto a confutare espressamente ogni elemento difensivo incompatibile, potendo tali rilievi intendersi implicitamente disattesi.
- La nullità della sentenza per motivazione apparente sussiste solo quando il percorso argomentativo sia inesistente o meramente apparente; è invece sufficiente, ai fini del controllo di legittimità, una motivazione che consenta di comprendere l'iter logico seguito dal giudice.
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