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Sentenza

Sentenza del 18/11/2020 n. 6473 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'avviso di liquidazione relativo alla presunta imposta fissa di registro dovuta per la cessione di più quote sociali contenute in un unico atto. L'A.E. deduceva la legittimità dell'avviso richiamando l'atto dispositivo n. 69/2014 (conferimento deleghe di firma) e sostenendo che ciascuna cessione costituisce un autonomo fatto imponibile ai sensi dell'art. 11 tariffa parte prima DPR 131/1986 e art. 21 DPR 131/1986. Il Notaio resistette eccependo (i) la nullità dell'atto per mancata prova della delega tecnica di sottoscrizione e l'inammissibilità in appello di documenti probatori, (ii) la impropria modalità di recupero dell'imposta (va applicata la procedura di cui all'art. 3-ter D.lgs. 463/1997 e non la procedura privilegiata sull'operatore/notaio), (iii) che l'imposta di registro sull'atto unico che trasferisce più quote potrebbe essere unica se le disposizioni non sono autonome.

La decisione

La Commissione ha respinto l'appello dell'A.E. e ha confermato l'annullamento dell'avviso di liquidazione già disposto dalla CTP, ma con diversa motivazione. Pur ritenendo producibile in appello l'atto dispositivo n. 69/2014 e gli allegati necessari, la Commissione ha valutato che non è applicabile la logica che avrebbe imposto automaticamente imposte multiple: va operata un'interpretazione di sostanza dell'atto (art. 20 DPR 131/1986) per verificare se le singole cessioni siano disposizioni autonome o legate da vincolo di derivazione. In assenza di una interpretazione autentica dell'art. 21 fornita dall'Amministrazione, la procedura corretta per correggere un errore di liquidazione sarebbe stata la procedura prevista dall'art. 3-ter D.lgs. 463/1997 (avviso di rettifica al contribuente e ordinaria riscossione), non l'immediata iscrizione a ruolo o l'azione diretta contro il Notaio. Per questi motivi l'avviso è stato annullato; le spese del grado sono compensate.

Norme richiamate

  • D.lgs. 546/1992, art. 58

    Consente la produzione in appello di documenti necessari alla decisione; la Commissione ha ritenuto producibile l'atto dispositivo e gli allegati benché questi atti siano organizzativi interni dell'Amministrazione.

  • Codice di procedura civile, art. 345, comma 3

    Richiamato dall'A.E. come limite alla producibilità in appello, ma la Commissione ha ritenuto che i divieti di cui all'art. 345 c.p.c. non siano estensibili alla disciplina del processo tributario ex D.lgs. 546/1992 nelle ipotesi in cui i documenti siano necessari per decidere.

  • DPR 131/1986, tariffa parte prima, art. 11

    art. 11 tariffa parte prima allegata al DPR 131/1986

    Stabilisce l'imposta fissa di registro per gli atti aventi per oggetto la negoziazione di quote sociali; controversia su come applicare la norma quando più cessioni sono contenute in un unico atto.

  • DPR 131/1986, art. 21, comma 1

    art. 21, c.1 DPR 131/1986

    Prevede che le disposizioni contenute in un atto sono soggette a tassazione unica solo se legate da vincolo di derivazione necessario; in sua assenza possono sussistere imposte autonome per ciascuna disposizione.

  • DPR 131/1986, art. 20

    Regola l'interpretazione degli atti: l'imposta deve essere applicata guardando alla sostanza e agli effetti giuridico-economici dell'atto, non solo alla sua forma o alla dicitura data dalle parti.

  • Risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate (es. 35/E e 225/E)

    Risoluzioni n. 35/E e 225/E (richiamate dall'A.E.)

    Linee interpretative dell'Amministrazione secondo cui più cessioni in un atto possono comportare più imposte fisse; la Commissione ha tuttavia sottolineato che i documenti di prassi non possono da soli mutare il rapporto giuridico-tributario senza un'interpretazione normativa vincolante.

  • D.Lgs. 463/1997, art. 3-ter

    art. 3-ter D.lgs. 463/1997 (introdotto dall'art. 1 D.lgs. 9/2000)

    Procedura speciale per il recupero delle somme nei confronti dei soggetti che hanno effettuato una liquidazione errata (ex multis); la Commissione ha ritenuto che, in assenza di un'interpretazione normativa favorevole dell'Amministrazione, la via corretta per correggere un errore di liquidazione sarebbe stata l'emissione di un avviso di rettifica al contribuente e l'ordinaria procedura di riscossione.

  • DPR 600/1973, art. 42

    Norma richiamata riguardo alla ripartizione delle mansioni negli uffici fiscali; la Commissione ha osservato che l'atto dispositivo che assegna mansioni non equivale automaticamente a una delega tecnica di sottoscrizione.

Massime di principio

  • Sulla legittimazione e delega di firma: se la validità di un atto è contestata per assenza di delega, l'Amministrazione deve fornire elementi che dimostrino il corretto utilizzo del potere sostitutivo o della delega tecnica. Un atto interno di ripartizione delle mansioni non è automaticamente equivalente a una delega di sottoscrizione, ma può essere prodotto e valutato in appello quando necessario per la decisione.
  • Sulla producibilità dei documenti in appello: l'art. 58 D.lgs. 546/1992 consente la produzione di documenti in appello quando siano necessari per decidere; i limiti del codice di procedura civile non sono automaticamente estensibili al processo tributario in modo da vietare sempre tali produzioni.
  • Sulla tassazione di più cessioni contenute in un unico atto: va applicato l'art. 21 DPR 131/1986. Si applica imposta unica solo se le disposizioni risultano effettivamente collegate da un vincolo di derivazione; in mancanza di tale vincolo le cessioni autonome possono dar luogo a imposte separate. Occorre un'analisi di sostanza dell'atto, non solo della sua forma.
  • Sulle prassi dell'Amministrazione: le circolari e risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate hanno valore interpretativo ma non sostituiscono un'accertata interpretazione normativa; non sempre consentono di sovvertire la posizione del contribuente senza seguire la corretta procedura di riscossione.
  • Sulle modalità di recupero dell'imposta: se l'errore riguarda la liquidazione operata dal soggetto che ha presentato l'atto (es. notaio), la procedura corretta per ottenere l'imposta supplementare è l'avviso di rettifica al contribuente e l'ordinaria riscossione; non sempre è legittimo ricorrere direttamente alla procedura privilegiata (iscrizione a ruolo) o ad azioni immediate contro il notaio.
  • Sull'interpretazione degli atti tributari: il criterio guida è la sostanza economico-giuridica dell'operazione (art. 20 DPR 131/1986). L'analisi deve considerare gli effetti reali e la struttura delle disposizioni per determinare il corretto trattamento impositivo.

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