Sentenza del 18/11/2020 n. 934 - Corte di Giustizia UE
La Corte si pronuncia in merito al rifiuto da parte dell'amministrazione di uno Stato membro di riconoscere l'esenzione dall'IVA delle prestazioni di servizi fornite associazioni autonome di persone ai loro memebri. Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 132, paragrafo 1, lettera f) - Esenzione delle prestazioni di servizi fornite da associazioni autonome di persone ai loro membri - Applicabilità ai gruppi IVA - Articolo 11 - Gruppo IVA.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La K impugnava il rifiuto dell'HMRC di riconoscere l'esenzione IVA prevista dall'art. 132, par. 1, lett. f) della direttiva 2006/112/CE per servizi prestati da un'associazione autonoma di persone (KPS) ai membri del gruppo Kaplan. La questione centrale era se l'esenzione si applichi quando i destinatari sono un "gruppo IVA" ai sensi dell'art. 11 della direttiva, e in particolare quando il membro rappresentativo del gruppo non è membro dell'associazione che fornisce i servizi.
La decisione
La Corte di giustizia ha stabilito che l'esenzione di cui all'art. 132(1)(f) non si applica alle prestazioni fornite da un'associazione autonoma di persone a un gruppo IVA considerato come unico soggetto passivo ai sensi dell'art. 11, qualora non tutti i membri di quel gruppo siano anche membri dell'associazione. Ne consegue che, nei casi come quello di specie, le prestazioni risultano operazioni imponibili. La Corte ha inoltre precisato che eventuali norme nazionali che attribuiscano al membro rappresentativo del gruppo lo "status" dei membri dell'associazione non possono estendere l'esenzione oltre ciò che disciplina la nozione autonoma di esenzione del diritto UE.
Norme richiamate
Direttiva 2006/112/CE - art. 132(1)(f)
esenzione delle prestazioni di servizi fornite da associazioni autonome di persone ai loro membri
L'esenzione riguarda solo le prestazioni rese ai membri effettivi dell'associazione autonoma di persone e si applica solo se tutti i destinatari (quando considerati ai fini IVA) sono membri dell'associazione; non si estende se il destinatario è un gruppo IVA che include soggetti non membri.
Direttiva 2006/112/CE - art. 11
possibilità per uno Stato membro di considerare come unico soggetto passivo persone giuridicamente indipendenti ma strettamente vincolate
Il riconoscimento di un gruppo IVA comporta che le forniture ai singoli membri sono considerate forniture al gruppo unico; pertanto l'associazione che fornisce servizi li fornisce al gruppo nel suo complesso e non ai singoli membri, con conseguenze sull'applicabilità dell'esenzione.
Direttiva 2006/112/CE - art. 2(1)(c)
sono soggette all'IVA le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso da un soggetto passivo
Se l'esenzione non trova applicazione, le prestazioni sono operazioni imponibili ai sensi dell'art. 2(1)(c).
Direttiva 2006/112/CE - art. 9
definizione di soggetto passivo
L'associazione autonoma di persone è di norma un soggetto passivo distinto quando opera in modo indipendente; la qualificazione come soggetto passivo è rilevante per l'imposizione e per l'esistenza dell'esenzione.
Value Added Tax Act 1994 (Regno Unito) - allegato 9, gruppo 16
trasposizione locale dell'art. 132(1)(f)
La normativa nazionale riproduce le condizioni dell'esenzione UE (membri che svolgono attività esenti/non soggetti passivi; rimborso esatto delle spese; no distorsioni), ma non può estendere l'ambito oltre quanto consente la direttiva.
Value Added Tax Act 1994 (Regno Unito) - art. 43 e ss. (gruppo IVA)
regole sul membro rappresentativo e conseguenze fiscali del gruppo IVA
Il diritto nazionale che tratta i rapporti all'interno del gruppo (es. attribuire al membro rappresentativo la posizione dei membri) non può modificare l'ambito dell'esenzione definito autonomamente dal diritto UE.
Giurisprudenza rilevante (esempi)
sentenze richiamate: Skandia (C-7/13), Aviva (C-605/15), Infohos (C-400/18), Commissione/Lussemburgo (C-274/15)
Principi consolidati: le esenzioni IVA sono nozioni autonome e vanno interpretate restrittivamente ma conformemente ai loro scopi; le forniture a gruppi IVA sono considerate forniture al gruppo unico; l'esenzione per associazioni autonome si applica solo entro i limiti testuali e funzionali della disposizione.
Massime di principio
- Se una prestazione è, ai fini IVA, resa a un gruppo considerato come un unico soggetto passivo (gruppo IVA), la prestazione è da considerare fornita al gruppo e non al singolo membro.
- L'esenzione prevista per le associazioni autonome di persone si applica esclusivamente quando tutti i destinatari effettivi della prestazione sono membri dell'associazione; la presenza nel gruppo IVA di anche un solo membro non associato esclude l'esenzione per l'intera prestazione al gruppo.
- Le norme nazionali che attribuiscono al membro rappresentativo del gruppo lo 'status' dei membri dell'associazione non possono estendere l'ambito di un'esenzione autonoma del diritto UE; l'interpretazione del diritto UE prevale.
- Le esenzioni IVA devono essere interpretate restrittivamente rispetto al principio generale di imponibilità, ma senza svuotarne la portata: verificare sempre i requisiti testuali e funzionali dell'esenzione (beneficiari, finalità, rimborso esatto delle spese, assenza di distorsioni).
- In fase di pianificazione fiscale/strutturazione aziendale, se si intende beneficiare dell'esenzione per associazioni autonome, assicurarsi che tutti i destinatari che, ai fini IVA, costituiranno il destinatario unico (es. membri di un gruppo IVA) siano effettivamente membri dell'associazione; diversamente, l'operazione sarà imponibile.
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