Sentenza del 18/11/2020 n. 19 - Comm. Trib. Prov. Verbania
Accertamento - Accertamento analitico - Scomputo perdite non riportate nel quadro RS - Legittimità - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha ritenuto legittimo lo scomputo delle perdite pregresse anche se il quadro RS non era stato correttamente compilato. È stato affermato che l'omessa indicazione nel quadro RS non pregiudica il diritto al riporto delle perdite, purché dal comportamento del contribuente risulti la volontà di utilizzare tali perdite; l'art. 84 TUIR non richiede una serie ininterrotta di dichiarazioni come condizione per lo scomputo
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Disputa sull'esclusione dallo scomputo delle perdite fiscali pregresse perché non indicate correttamente nel quadro RS del Modello Unico SC; l'Amministrazione aveva negato il riporto delle perdite per omessa compilazione del quadro dichiarativo
Norme richiamate
art. 84 TUIR
L'art. 84 TUIR non impone che le dichiarazioni siano presentate in una serie continua per consentire il riporto delle perdite; il requisito essenziale è la manifestazione della volontà del contribuente di utilizzare le perdite pregresse
Massime di principio
- L'omessa compilazione di un quadro dichiarativo (es. RS del Modello Unico) non annulla automaticamente il diritto al riporto delle perdite pregresse se è possibile dimostrare la volontà del contribuente di utilizzarle
- Per ottenere il riconoscimento delle perdite pregresse è utile conservare e produrre documentazione contabile e dichiarativa che dimostri l'esistenza delle perdite e l'intenzione di riutilizzarle (bilanci, scritture contabili, dichiarazioni successive, corrispondenza con l'Amministrazione)
- L'Amministrazione non può rifiutare il riporto delle perdite basandosi esclusivamente su vizi formali della compilazione se il diritto è altrimenti dimostrabile
- In caso di errori formali conviene correggere la dichiarazione con gli strumenti previsti (dichiarazione integrativa) e, se necessario, impugnare l'accertamento che disconosce il riporto delle perdite
- È importante dimostrare continuità economica e patrimoniale delle perdite (es. risultati di esercizi precedenti) per rafforzare la pretesa di scomputo anche se manca una compilazione perfetta del quadro dichiarativo
- Le interpretazioni degli uffici devono conformarsi al principio sostanziale: non prevalgono le ragioni formali quando dalla documentazione emerge chiaramente il diritto sostanziale del contribuente
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