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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31462/2025 del 19/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di rapina impropria. Con l'unico motivo ha censurato la motivazione della decisione di merito, deducendone l'illogicità e chiedendo, in sostanza, una diversa lettura delle risultanze processuali e una differente ricostruzione storica dei fatti. La Corte di cassazione ha rilevato che tale censura tendeva a sollecitare una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza fosse diretta a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, operazioni precluse alla Cassazione. Ha inoltre osservato che il giudice di merito aveva motivato in modo logico e coerente, richiamando correttamente gli elementi costitutivi del delitto contestato. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 628 c.p.

    La Corte richiama la corretta sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di rapina impropria, affermando che la motivazione di merito era coerente con le risultanze processuali.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260

    Viene richiamato il principio per cui la Cassazione non può sovrapporre la propria valutazione del materiale probatorio a quella compiuta nei precedenti gradi né raffrontare la motivazione impugnata con modelli argomentativi esterni per misurarne la tenuta logica.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito dedurre, sotto forma di vizio di motivazione, una mera richiesta di rivalutazione del fatto o delle prove già apprezzate dal giudice di merito.
  • La Corte di cassazione non può sostituire la propria ricostruzione dei fatti a quella accolta nei gradi di merito, né può confrontare la motivazione impugnata con altre ricostruzioni astrattamente possibili per valutarne la superiorità logica.
  • Quando la sentenza di merito dà conto in modo coerente degli elementi costitutivi del reato e la motivazione è immune da vizi logici, il ricorso che sollecita una diversa lettura delle risultanze processuali è inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapina
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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