Ordinanza n. 3202/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'accertamento dell'obbligo di provvedere sull'istanza presentata dalla ricorrente, a mezzo pec dell'11 dicembre 2024, avente ad oggetto “Parco Nazionale degli Iblei. Atto di diffida a concludere il procedimento”, nonché per la declaratoria dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Siciliana, nonché dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in ordine alla predetta istanza e, quindi, per la condanna della Regione Siciliana, nonché del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ciascuno per la sua competenza, a provvedere alla istituzione del Parco Nazionale degli Iblei e, per il caso di ulteriore ritardo, alla nomina di un commissario ad acta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio serbato sull'istanza di diffida a concludere il procedimento per l'istituzione del Parco Nazionale degli Iblei
Esito
La controversia
L'ente ricorrente ha proposto un ricorso avverso il silenzio, chiedendo l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia e dell'obbligo delle amministrazioni intimate di provvedere, ciascuna per la propria competenza, all'adozione degli atti necessari per concludere il procedimento di istituzione del Parco Nazionale degli Iblei, nonché, in caso di ulteriore ritardo, la nomina di un commissario ad acta. Il TAR Lazio ha rilevato d'ufficio la possibile incompetenza territoriale, poiché gli effetti del comportamento omissivo riguardano esclusivamente il territorio della Regione Siciliana.
La decisione
Il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del TAR Sicilia. Il Collegio ha ritenuto che il criterio di competenza territoriale fondato sugli effetti diretti dell'atto, previsto dall'art. 13, comma 1, c.p.a., si applichi anche ai giudizi avverso il silenzio: il giudice competente a sindacare l'inerzia e a dichiarare l'eventuale obbligo di provvedere è lo stesso competente a conoscere dell'eventuale provvedimento finale. Tale criterio opera anche per gli atti relativi all'istituzione di un parco nazionale. Poiché il Parco Nazionale degli Iblei è destinato a ricadere interamente in Sicilia e gli effetti dell'inerzia sono limitati a tale regione, la competenza spetta al TAR Sicilia. La causa può essere riassunta dinanzi a tale Tribunale ai sensi dell'art. 15, comma 4, c.p.a.
Norme richiamate
art. 26, comma 4-septies, d.l. n. 159/2007, convertito nella l. n. 222/2007
«ha previsto l’istituzione, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la regione e sentiti gli enti locali interessati, del “Parco nazionale degli Iblei”»
La disposizione individua il procedimento previsto per l'istituzione del Parco Nazionale degli Iblei.
art. 13, comma 1, c.p.a.
«Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede; Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all’ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede»
Il criterio della competenza territoriale basato sulla limitazione degli effetti diretti dell'atto alla regione prevale nel caso in esame e attribuisce la competenza al TAR Sicilia.
art. 15, comma 4, c.p.a.
Consente la riassunzione della causa dinanzi al TAR dichiarato competente dopo la declinatoria di competenza.
Massime di principio
- Nei giudizi avverso il silenzio della pubblica amministrazione, la competenza territoriale si determina secondo gli stessi criteri applicabili all'eventuale provvedimento finale che l'amministrazione avrebbe dovuto adottare.
- Quando gli effetti diretti del comportamento omissivo e del procedimento amministrativo sono limitati al territorio di una sola regione, è inderogabilmente competente il TAR di quella regione ai sensi dell'art. 13, comma 1, c.p.a., anche se tra le amministrazioni intimate figura un'amministrazione statale con sede fuori regione.
- Per le controversie relative all'istituzione di un parco nazionale, il criterio della competenza territoriale fondato sugli effetti diretti dell'atto trova applicazione con riferimento al territorio nel quale il parco è destinato a essere istituito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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