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Sentenza

Sentenza del 13/06/2016 n. 782 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Accertamento sintetico - Redditometro - Prova contraria - Limiti - Non sussistono

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza di primo grado che aveva annullato gli avvisi di accertamento sintetico emessi ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 600/1973 per gli anni d'imposta 2007 e 2008. Gli avvisi avevano determinato un reddito sintetico rispettivamente di 61.409 euro e 64.879 euro, sulla base del possesso e dei costi di mantenimento di autoveicoli e motocicli, a fronte di redditi dichiarati pari a zero per il 2007 e a 3.697 euro per il 2008. L'Ufficio contestava che il contribuente avesse dimostrato in modo sufficiente l'origine delle somme utilizzate per sostenere tali spese, provenienti principalmente da finanziamenti bancari e da provviste messe a disposizione dal suocero. Il contribuente sosteneva invece l'illegittimità del metodo sintetico, l'insufficienza della motivazione, la violazione delle garanzie procedimentali, la tardività degli atti e la carenza dei poteri di firma del funzionario sottoscrittore.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato l'annullamento degli avvisi di accertamento relativi agli anni 2007 e 2008. Il Collegio ha ritenuto tempestive le notifiche, non applicabile il termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della legge 212/2000 in assenza di accessi o verifiche presso il contribuente, e validi gli atti sottoscritti da un funzionario non necessariamente appartenente alla qualifica dirigenziale. Nel merito, ha riconosciuto che la prova contraria del contribuente nell'accertamento sintetico può essere fornita senza limiti rigidi e ha ritenuto sufficientemente dimostrata l'esistenza di disponibilità finanziarie, pari a 79.640 euro e 40.000 euro, idonee a giustificare le spese contestate. Le spese del grado d'appello sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 38 d.P.R. 600/1973

    Il contribuente può dimostrare che il maggior reddito determinato sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta o da redditi esenti o legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.

    La norma consente l'accertamento sintetico sulla base di spese e indici di capacità contributiva, ma impone di riconoscere al contribuente una prova contraria ampia, diretta a dimostrare che le spese siano state finanziate con disponibilità non imponibili, con redditi di altri periodi o con somme diverse dal reddito prodotto nell'anno accertato. Non è necessario dimostrare la tracciabilità puntuale di ogni singola spesa quando la prova complessiva risulta attendibile.

  • Art. 22 decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

    Ha modificato la disciplina dell'accertamento sintetico, valorizzando il contraddittorio e ampliando le possibilità di prova contraria del contribuente.

  • Art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212

    Il termine dilatorio di 60 giorni opera in relazione a verifiche effettuate mediante accesso, ispezione o verifica presso i locali del contribuente e alla conseguente redazione di un processo verbale di chiusura. Non si applica automaticamente all'accertamento sintetico svolto sulla base di dati già disponibili all'Ufficio, senza accesso presso il contribuente.

  • Art. 42 d.P.R. 600/1973

    L'avviso di accertamento deve essere riferibile all'ufficio competente e sottoscritto dal direttore provinciale o da un funzionario delegato. La validità non richiede necessariamente che il sottoscrittore abbia qualifica dirigenziale, purché l'atto sia riconducibile all'Amministrazione finanziaria.

  • Art. 7, comma 6, legge 212/2000

    È richiamato dal contribuente in relazione alla validità e motivazione degli atti impositivi, ma il Collegio non ha ravvisato vizi tali da determinarne l'annullamento.

  • Art. 32 d.P.R. 546/1992

    La memoria di replica dell'Agenzia, depositata oltre i termini processuali, è stata dichiarata inammissibile.

  • Ordinanza Corte costituzionale 13-28 luglio 2004, n. 297

    La riserva di legge prevista dalla Costituzione va intesa in senso relativo.

    La disciplina regolamentare degli indicatori e dei parametri del redditometro è stata ritenuta compatibile con la Costituzione, poiché la legge stabilisce criteri e limiti sufficienti e resta garantita la prova contraria del contribuente.

Massime di principio

  • Nell'accertamento sintetico, la disponibilità di beni o il sostenimento di spese costituisce una presunzione relativa e non prova definitiva dell'esistenza di reddito imponibile: il contribuente può superarla dimostrando che le spese sono state finanziate con risparmi, finanziamenti, liberalità, redditi di altri periodi, redditi esenti o altre somme non imponibili.
  • La prova contraria non deve essere resa impossibile da richieste eccessivamente formalistiche. È sufficiente una ricostruzione complessiva, concreta e coerente delle disponibilità finanziarie e della loro idoneità a sostenere le spese contestate, anche se non viene dimostrato l'utilizzo puntuale di ogni singola somma.
  • La mera erogazione di un finanziamento o la disponibilità di liquidità non è automaticamente sufficiente: occorre collegarla in modo plausibile alle spese o alla capacità di mantenimento contestata. Tuttavia, nel redditometro, tale collegamento può essere provato anche mediante elementi presuntivi e documentazione bancaria complessiva.
  • Il termine dilatorio di 60 giorni previsto dallo Statuto del contribuente non si applica, di regola, agli accertamenti sintetici eseguiti sui dati già presenti negli archivi dell'Amministrazione senza accesso o verifica presso il contribuente.
  • La contestazione della qualifica dirigenziale del firmatario non determina automaticamente l'invalidità dell'avviso: è decisivo che il sottoscrittore sia competente o delegato e che l'atto sia inequivocabilmente riferibile all'ufficio fiscale.
  • Il principio generale è che il redditometro è uno strumento procedimentale per ricostruire il reddito effettivamente posseduto, non una presunzione assoluta di reddito pari alle spese sostenute. Un'interpretazione che impedisse una prova contraria effettiva trasformerebbe indebitamente il reddito imponibile in semplice reddito consumato.

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