Ordinanza n. 1979/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del Decreto Dirigenziale del Consorzio ASI di Napoli n. 112 dell’8 settembre 2025, di esproprio del fondo sito in Frattamaggiore, foglio 7 p.lla 93, poi frazionato in p.lla 595 e 594, (atto trascritto in Napoli 2 il 12/09/2025 ai nn. 45223/35019), nonché del decreto dirigenziale n. 65 del 22.7.2024 di avvio del procedimento di espropriazione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto dirigenziale di esproprio del fondo sito in Frattamaggiore e decreto di avvio del procedimento espropriativo
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario espropriato)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il decreto di esproprio e il precedente decreto di avvio del procedimento, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Dalle censure emerge una contestazione relativa alla ritualità della notifica della comunicazione di avvio del procedimento. Secondo la ricorrente, una regolare comunicazione avrebbe consentito di partecipare al procedimento e di produrre elementi concreti sulla situazione effettiva dei luoghi, in particolare quanto all’effettiva coltivazione e all’impiego produttivo del terreno espropriato. Il testo non specifica ulteriori motivi di ricorso.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a., ravvisando perplessità sulla notifica della comunicazione di avvio del procedimento, tali da richiedere approfondimento nella fase di merito. Il Collegio ha ritenuto che la partecipazione procedimentale, ove correttamente assicurata, avrebbe potuto consentire alla società di dimostrare una diversa situazione dei luoghi rispetto a quella considerata dal Consorzio, con particolare riguardo alla coltivazione e all’utilizzo produttivo del fondo. Per l’effetto, sono stati sospesi gli effetti del decreto di esproprio. È stata lasciata ferma, ove occorra, la facoltà dell’Amministrazione di rinnovare medio tempore le formalità omesse. La trattazione del merito è stata fissata al 27 maggio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.
La disposizione è richiamata quale base per la decisione sulla domanda cautelare; il TAR ha ritenuto sussistenti elementi sufficienti per sospendere gli effetti del decreto di esproprio in attesa della decisione di merito.
Massime di principio
- In sede cautelare, la presenza di perplessità sulla ritualità della comunicazione di avvio del procedimento espropriativo può giustificare la sospensione degli effetti del decreto di esproprio quando la partecipazione procedimentale omessa avrebbe potuto consentire al privato di rappresentare elementi concreti potenzialmente rilevanti per la decisione amministrativa.
- La partecipazione procedimentale assume rilievo sostanziale quando il privato avrebbe potuto fornire, mediante osservazioni e documenti, una ricostruzione dei fatti diversa da quella posta a fondamento del provvedimento espropriativo, anche con riferimento all’effettiva coltivazione e all’impiego produttivo del fondo.
- L’accoglimento della tutela cautelare non impedisce all’Amministrazione di rinnovare, ove necessario, le formalità procedimentali omesse, ferma restando la successiva decisione sul merito della legittimità dell’atto.
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