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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46300/2022 del 07/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso del Procuratore impugna l'ordinanza del Tribunale di Milano che, disponendo l'immediata liberazione di Raineri, aveva dichiarato inefficace la misura custodiale dal 10 maggio 2022 per decorrenza dei termini di fase. Il Tribunale aveva ritenuto che l'aggravante della transnazionalità di cui all'art. 61-bis c.p. non fosse stata riconosciuta né contestata in modo idoneo dal GIP (né contestata in fatto nell'ordinanza), sicché per il mero partecipe al reato associativo si applicava il termine di fase più breve (tre mesi) e quest'ultimo era decorso. Il Procuratore ha censurato il Tribunale per essere andato "ultra petita", sostenendo che il giudice del riesame avrebbe illegittimamente escluso la sussistenza di gravi indizi relativi all'aggravante della transnazionalità, mentre l'appello della difesa aveva riguardato solo la mancata contestazione formale dell'aggravante.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso del Procuratore come infondato e privo di interesse. Ha ritenuto che il Tribunale non sia andato "ultra petita": nel provvedimento impugnato il Tribunale si è limitato a rilevare l'assenza di un'effettiva contestazione dell'aggravante nell'ordinanza del GIP, ha richiamato gli elementi essenziali del provvedimento originario senza indicare dati idonei a integrare l'aggravante e ha richiamato orientamenti di legittimità secondo i quali l'aggravante non è configurabile quando il gruppo transnazionale coincide con l'associazione. Inoltre la Corte ha osservato che, anche in caso di accoglimento dell'impugnazione, non vi sarebbe stato alcun effetto utile per il ricorrente rispetto all'esito già conseguito dal Tribunale (liberazione per decorrenza dei termini), dal momento che la contestazione dell'aggravante era omessa in diritto e in fatto e il Procuratore non ha censurato la statuizione sulla decorrenza dei termini.

Norme richiamate

  • Codice di procedura penale

    art. 303, comma 1, lett. A, n. 1

    Il termine di fase previsto dall'art. 303 c.p.p. è stato ritenuto decorso (tre mesi) in assenza di un provvedimento che disponga il giudizio, il decreto di giudizio immediato o la sentenza di applicazione della pena; la difesa aveva invocato la scarcerazione per decorrenza di questo termine

  • Codice penale

    L'aggravante di transnazionalità è qualificata come aggravante ad "effetto speciale" che, se riconosciuta e contestata, può incidere sulla determinazione del termine di fase (portandolo, nel caso esaminato, a sei mesi per il mero partecipe); tuttavia il Tribunale ha ritenuto che tale aggravante non fosse stata effettivamente contestata o documentata nel provvedimento del GIP

Massime di principio

  • Perché un termine di custodia venga prolungato in ragione di un'aggravante ad effetto speciale occorre che l'aggravante sia stata effettivamente e formalmente contestata dal GIP e che dagli atti emergano gravi indizi specifici a sostegno della stessa.
  • Se l'aggravante non è stata contestata in diritto e neppure risulta contestata in fatto nell'ordinanza del GIP, si applicano i termini ordinari (più brevi) previsti per la fase cautelare e la misura può diventare inefficace per decorrenza dei termini, con conseguente liberazione.
  • Il giudice del riesame può esaminare il contenuto dell'ordinanza del GIP per verificare se l'aggravante risulti o meno configurata, ma deve evitare di decidere su questioni non dedotte dalle parti; tuttavia, se l'esame svolto non altera l'esito utile del provvedimento, il rimedio del ricorrente può risultare privo di interesse.
  • Il pubblico ministero che impugna una decisione che ordina la scarcerazione deve dimostrare non solo un vizio di motivazione formale, ma anche che l'eventuale correzione avrebbe prodotto un effetto utile (es. mantenimento della custodia): altrimenti il ricorso può essere dichiarato privo di interesse.
  • Nelle impugnazioni è determinante la delimitazione delle censure: se la difesa si limita a contestare la mancata formulazione formale di un'aggravante, il giudice non è chiamato a svolgere un giudizio di merito amplissimo e il pubblico ministero non può lamentare solo un 'oltre' alla motivazione se non dimostra il pregiudizio concreto conseguente.

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