Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 9492/2026 - Roma, Sezione 1B

Per l’annullamento previa sospensione degli effetti e previa adozione di ogni altra idonea misura cautelare, nella prossima Camera di consiglio che si chiede sin da ora di fissare: 1. della graduatoria finale di merito del concorso pubblico per esami per il reclutamento di complessive 1.000 unità di personale non dirigenziale – Codice FT35 “Assistente ai Servizi di Supporto”, limitatamente alla posizione del ricorrente e, in parte qua, alla mancata applicazione in suo favore della riserva del 15% per gli operatori volontari di Servizio Civile Universale e alla limitazione al 20% degli idonei ex art. 35, co. 5‑ter, d.lgs. 165/2001, per come pubblicata in data 09.03.2026 sul sito ministeriale nonché sul Portale InPA; 2. del verbale n. 8 della Commissione d’esame del 23 febbraio 2026, nella parte in cui dà atto dell’applicazione al profilo FT35 del limite del 20% degli idonei e della sola riserva SCU per altri candidati, omettendo ogni riferimento al titolo di riserva del ricorrente, per come fornito a seguito di accesso agli atti; 3. degli atti interni e pareri richiamati nel medesimo verbale e nella nota DGPCIV del 5 febbraio 2026, nella parte in cui impongono l’applicazione della cd. “norma taglia‑idonei” alle graduatorie del profilo FT35 approvate nel 2026; 4. della nota DGPCIV – Ufficio concorsi e assunzioni del 7.4.2026 (prot. indicato in atti) di riscontro all’istanza di autotutela del ricorrente, nella parte in cui nega la possibilità di applicare la riserva SCU oltre il tetto del 20% degli idonei, affermando di averla applicata solo “entro il limite del 20 per cento degli idonei”; 5. della graduatoria “lista punteggi” del profilo FT35 (All. 8 – Lista punteggi) nella parte in cui non qualifica come “vincitore” o “idoneo” il ricorrente pur avendo egli superato la prova scritta con punti 21,7/30; 6. per quanto occorra, del bando di concorso del 18.7.2024, ove interpretato nel senso di escludere l’operatività della riserva di legge ex art. 18, co. 4, d.lgs. 40/2017, come modificato dalla L. 74/2023; 7. di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi i provvedimenti di approvazione della graduatoria FT35 e di avvio delle assunzioni dei vincitori del medesimo profilo, in parte qua. Con domanda di accertamento – del diritto del ricorrente al riconoscimento della riserva del 15% per gli operatori volontari SCU ex art. 18, co. 4, d.lgs. 40/2017, come novellato dall’art. 1, co. 9‑bis, L. 74/2023, con conseguente suo inserimento tra i vincitori del profilo FT35; – e, in via gradata, del diritto ad essere comunque incluso nella graduatoria degli idonei senza l’applicazione del limite del 20% ex art. 35, co. 5‑ter, d.lgs. 165/2001, non applicabile al concorso bandito il 18.7.2024, ovvero per l’illegittimità della sua applicazione in ragione della disparità di trattamento rispetto agli altri profili del medesimo bando le cui graduatorie sono state approvate entro il 31.12.2025. Con conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti, ognuna secondo quanto di competenza, alla rettifica della graduatoria FT35 e all’adozione di tutti gli atti necessari alla corretta formazione della graduatoria e all’assunzione del ricorrente, nei limiti della giurisdizione del giudice amministrativo. Con vittoria di competenze e spese difensive in distrazione.

Giustizia amministrativa202604749

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatoria finale e atti della procedura concorsuale per il profilo FT35, nella parte relativa alla mancata applicazione della riserva SCU del 15% e all'applicazione del limite del 20% agli idonei

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la graduatoria finale del concorso pubblico per il reclutamento di 1.000 unità di personale non dirigenziale, profilo FT35, nonché il verbale della commissione, gli atti interni e pareri presupposti, la nota di riscontro all'istanza di autotutela, la lista dei punteggi e, ove occorra, il bando. Ha dedotto il mancato riconoscimento della riserva del 15% prevista per gli operatori volontari del Servizio Civile Universale dall'art. 18, comma 4, d.lgs. 40/2017, come modificato dalla l. 74/2023, nonostante il superamento della prova scritta con 21,7/30. In via subordinata, ha contestato l'applicazione del limite del 20% degli idonei previsto dall'art. 35, comma 5-ter, d.lgs. 165/2001, sostenendo che tale limite non fosse applicabile al concorso bandito il 18 luglio 2024 o che la sua applicazione determinasse una disparità di trattamento rispetto ad altri profili del medesimo concorso, le cui graduatorie sarebbero state approvate entro il 31 dicembre 2025. Ha chiesto l'annullamento degli atti, l'accertamento del diritto all'inserimento tra i vincitori o, in subordine, tra gli idonei, nonché la rettifica della graduatoria e l'adozione degli atti necessari all'assunzione.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità della graduatoria, della mancata applicazione della riserva SCU o del limite del 20% degli idonei. Ha ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria finale, quali potenziali controinteressati, e ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami ai sensi degli artt. 41, comma 4, e 49, comma 3, c.p.a., mediante pubblicazione dell'ordinanza e del ricorso sul sito internet dell'Amministrazione, nella pagina relativa alla procedura concorsuale. Ha stabilito che il ricorrente dovrà presentare alla Direzione generale per il personale civile del Ministero della Difesa, entro venti giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza, la richiesta di pubblicazione corredata dalle copie informatiche degli atti; l'Amministrazione dovrà provvedere alla pubblicazione entro venti giorni dalla richiesta e mantenerla fino al deposito della sentenza definitiva; il ricorrente dovrà depositare la prova della notificazione, con l'attestazione dell'Amministrazione, entro venti giorni dal rilascio. La prosecuzione della trattazione è stata fissata alla camera di consiglio dell'8 luglio 2026.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    notifica per pubblici proclami

    Consente, ricorrendone i presupposti, l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    notifica per pubblici proclami

    Consente al giudice di autorizzare forme di notificazione per pubblici proclami nell'ambito dell'integrazione del contraddittorio.

  • art. 18, comma 4, d.lgs. 40/2017

    riserva del 15% per gli operatori volontari del Servizio Civile Universale

    Norma invocata dal ricorrente quale fondamento della pretesa riserva concorsuale; la sua applicabilità non è stata esaminata nel merito.

  • art. 1, comma 9-bis, l. 74/2023

    Disposizione richiamata dal ricorrente quale norma modificativa dell'art. 18, comma 4, d.lgs. 40/2017; la questione è rimasta impregiudicata.

  • art. 35, comma 5-ter, d.lgs. 165/2001

    limite del 20% degli idonei

    Norma la cui applicabilità al concorso è stata contestata dal ricorrente; il TAR non si è pronunciato sulla relativa questione.

Massime di principio

  • Quando l'esito del giudizio può incidere sulla posizione di tutti i candidati collocati in una graduatoria concorsuale, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tali candidati, quali potenziali controinteressati.
  • Nell'ambito dell'integrazione del contraddittorio, il giudice amministrativo può autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione del ricorso e del provvedimento sul sito internet dell'amministrazione nella pagina dedicata alla procedura concorsuale.
  • L'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami deve essere eseguita secondo i termini fissati dal giudice, con successivo deposito della prova della pubblicazione e dell'attestazione dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiTutela del terzo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.