Cassazione Penale, Ordinanza n. 10143/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e rideterminato la pena in quattro mesi di arresto per la violazione dell'obbligo di versare una cauzione di euro 2.000,00 imposta dal giudice della prevenzione. Con il ricorso per cassazione l'interessato, tramite difensore, deduceva inosservanza della legge penale, sostenendo che la Corte territoriale non avesse considerato la sua impossibilità di adempiere al pagamento per indigenza. La censura era quindi diretta a contestare la valutazione della capacità economica dell'imputato rispetto all'adempimento dell'obbligo imposto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello, osservando che l'imputato, nel tempo intercorrente tra l'uscita dal carcere e la scadenza del termine per il versamento, non si era attivato in alcun modo per adempiere, neppure formulando una proposta di rateizzazione dell'importo dovuto. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159/2011
viene richiamato come norma incriminatrice della condotta relativa all'inadempimento dell'obbligo di versamento della cauzione imposta dal giudice della prevenzione.
Massime di principio
- Quando si contesta l'inadempimento di un obbligo economico imposto in sede di prevenzione, l'allegazione di indigenza non è di per sé sufficiente se dagli atti emerge che l'interessato non si sia attivato in modo concreto e tempestivo per adempiere o per prospettare soluzioni alternative, come una rateizzazione.
- Ai fini dell'affermazione di responsabilità per la violazione dell'obbligo di cauzione, può assumere rilievo decisivo l'inerzia dell'obbligato nel periodo utile all'adempimento, quale indice della non univocità o non credibilità dell'impossibilità dedotta.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile per manifesta infondatezza quando censura una valutazione di merito adeguatamente motivata senza confrontarsi con l'argomento decisivo valorizzato dalla sentenza impugnata.
Come è indicizzato
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