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Sentenza

Sentenza del 19/04/2017 n. 9810 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva confermato il recupero dell'IVA detratta nel 2004 in relazione a una fattura relativa alla vendita di un macchinario agricolo realizzata mediante un'operazione di sale and sale back. L'Amministrazione riteneva l'operazione soggettivamente e oggettivamente inesistente. Tra gli otto motivi di ricorso, il principale riguardava la nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente: la CTR si era limitata a richiamare per relationem la sentenza di primo grado, senza esaminare né confutare specificamente i motivi di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la motivazione della CTR fosse meramente apparente, non autosufficiente e inidonea a consentire di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito. Il semplice richiamo alla decisione di primo grado, privo dell'indicazione delle argomentazioni condivise e delle ragioni di rigetto dell'appello, non è sufficiente. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Non vi è stata quindi una decisione definitiva sull'effettiva inesistenza delle operazioni o sul diritto alla detrazione IVA.

Norme richiamate

  • Art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

    La decisione deve esporre una motivazione effettiva e comprensibile; una motivazione solo apparente o priva del percorso logico seguito dal giudice determina la nullità della sentenza.

  • Art. 118 disp. att. c.p.c.

    Impone una motivazione sintetica ma concreta, idonea a rendere comprensibili le ragioni della decisione.

  • Art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546 del 1992

    Richiede che la sentenza tributaria contenga l'esposizione dei motivi in fatto e in diritto; il mero rinvio alla sentenza precedente, senza confronto con i motivi di appello, non soddisfa tale requisito.

  • Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Consente di ricorrere per cassazione per nullità della sentenza derivante dalla violazione delle norme processuali sulla motivazione.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 21

    Norme richiamate in relazione al diritto alla detrazione IVA e alla regolarità delle fatture; la Corte non ha esaminato nel merito tali questioni perché assorbite dall'accoglimento del vizio motivazionale.

  • Art. 2697 c.c.

    Norma sull'onere della prova, richiamata dal contribuente con riferimento alla contestazione dell'inesistenza delle operazioni; la questione non è stata decisa nel merito.

  • Art. 2729 c.c.

    Norma sulle presunzioni semplici, richiamata in relazione alla valutazione degli elementi indiziari; anche tale motivo è rimasto assorbito.

  • Art. 7, legge n. 212 del 2000

    Richiamato dal contribuente in tema di motivazione e allegazione degli atti richiamati nell'avviso di accertamento; la Corte non ha deciso la questione.

  • Direttiva 2006/112/CE

    Richiamata per i principi europei sul diritto alla detrazione IVA e sulla buona fede del contribuente; la Corte non ha esaminato tali profili sostanziali.

Massime di principio

  • Una sentenza d'appello non può limitarsi a richiamare genericamente la decisione di primo grado: deve confrontarsi, anche sinteticamente, con i motivi specifici dell'impugnazione e spiegare perché li ritiene infondati.
  • La motivazione per relationem è valida solo se il rinvio consente di ricostruire con chiarezza le ragioni della decisione e il collegamento tra le argomentazioni della sentenza richiamata e le contestazioni dell'appellante.
  • Quando la motivazione è apparente e non permette di individuare la ratio decidendi, la sentenza è nulla e deve essere cassata con rinvio, senza che la Corte di cassazione debba esaminare le questioni di merito.
  • L'accoglimento di un motivo processuale assorbente non equivale a una dichiarazione definitiva sulla fondatezza della pretesa tributaria: il giudice del rinvio dovrà riesaminare la controversia rispettando i criteri indicati dalla Corte.
  • In controversie sull'inesistenza di operazioni IVA, le questioni relative alla prova, alla buona fede del contribuente e alla detrazione possono restare non decise se la sentenza viene annullata per un vizio di motivazione.

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