Cassazione Penale, Sentenza n. 17159/2023 del 21/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere per plurimi reati (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, estorsioni aggravate, coltivazione e cessione di stupefacenti). Il ricorrente deduce: 1) mancata e insufficiente motivazione sui gravi indizi relativi ai reati di coltivazione e di cessione (capi 20 e 30), sostenendo di essere mero consumatore e non partecipe; 2) vizio di motivazione e violazione di legge quanto al riconoscimento delle aggravanti per le estorsioni, in particolare l'aggravante dell'appartenenza mafiosa fondata esclusivamente su una condanna definitiva del 2014 senza elementi di contemporaneità, e la contraddittorietà sulla sussistenza dell'uso del "metodo mafioso"; 3) errori nella valutazione delle esigenze cautelari, con richiamo improprio alla presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., e mancata considerazione che misure meno afflittive potevano essere adeguate
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso parzialmente fondato. Ha rigettato il motivo relativo ai reati di stupefacenti ritenendo che il Tribunale avesse adeguatamente motivato, richiamando intercettazioni che indicano il ruolo del ricorrente nella coltivazione (non di spaccio) e quale intermediario nelle cessioni (capi 20 e 30). Ha invece accolto il motivo relativo alle aggravanti applicate ai reati di estorsione: ha ritenuto insufficiente ancorare l'aggravante dell'appartenenza mafiosa esclusivamente a una condanna definitiva del 2014 senza elementi idonei a dimostrare la persistenza o la contemporaneità della appartenenza al momento delle estorsioni; ha inoltre censurato la contraddittorietà del Tribunale che, pur escludendo l'uso del "metodo mafioso", ha richiamato la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. La Corte ha annullato l'ordinanza limitatamente alla valutazione delle circostanze aggravanti relative agli episodi di estorsione e ha disposto il rinvio al Tribunale di Potenza per nuovo giudizio su tale punto; ha respinto il ricorso per il resto
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Riferimento al reato di associazione di tipo mafioso; la Corte osserva che la mera condanna definitiva per art. 416-bis, anteriore ai fatti, non prova automaticamente l'attualità dell'appartenenza mafiosa al momento dei reati successivi
art. 628, terzo comma, n. 3, cod. pen.
"fa parte" e non "ha fatto parte"
L'aggravante richiede che il soggetto "fa parte" di un'associazione mafiosa: la Corte sottolinea l'esigenza di elementi che dimostrino l'appartenenza in periodo coevo ai fatti, non un'automatica proiezione della vecchia condanna
art. 629, secondo comma, cod. pen.
Richiamato come norma correlata all'aggravante di cui all'art. 628 per il corretto inquadramento delle circostanze aggravanti
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
La Corte rileva che la presunzione prevista da questa norma può operare solo se è configurabile l'aggravante dell'uso del metodo mafioso per i reati indicati dall'art. 51, commi 3-bis e 3-quater; non è applicabile quando l'aggravante mafiosa è riconosciuta solo sulla base di una vecchia condanna e quando il Tribunale ha espressamente escluso l'uso del metodo mafioso
art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen.
Norme richiamate in relazione alla configurabilità della presunzione di cui all'art. 275, comma 3; la Corte chiarisce i limiti di applicazione della presunzione rispetto ai reati aggravati dal metodo mafioso
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale per gli adempimenti successivi all'eventuale annullamento; la Corte dispone l'invio degli atti alla Cancelleria per gli adempimenti previsti
Massime di principio
- La sola condanna passata per associazione mafiosa non è sufficiente a provare l'attuale appartenenza mafiosa: occorrono elementi di contemporaneità o altri indizi tratti dal contesto dei fatti processuali
- L'aggravante dell'uso del "metodo mafioso" e le relative presunzioni procedurali (art. 275, comma 3, c.p.p.) possono essere richiamate solo se la motivazione dimostra in modo coerente la sussistenza di tale aggravante per i reati specificamente inclusi dalle norme citate
- La motivazione del provvedimento cautelare non deve essere contraddittoria: se un giudice esclude un'aggravante nella parte motivazionale non può poi utilizzarla implicitamente per rafforzare le esigenze cautelari senza adeguata motivazione
- Per i reati di coltivazione e cessione di stupefacenti è sufficiente una motivazione che colleghi intercettazioni e comportamenti alla condotta contestata (es. ruolo di intermediario, partecipazione alla coltivazione), purché espressa e specifica
- In caso di accertata carenza motivazionale su singole circostanze aggravanti, la Corte può annullare con rinvio limitatamente a tali profili, demandando al giudice di merito una nuova valutazione complessiva delle esigenze cautelari
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