Cassazione Penale, Sentenza n. 18624/2024 del 13/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva respinto il riesame avverso il decreto di sequestro probatorio relativo a opere edilizie, per il reato previsto dall'art. 44 del d.P.R. n. 380/2001. Il ricorrente deduceva presunta violazione di legge in relazione all'art. 125 cod. proc. pen. e censurava l'assenza di motivazione sulla sussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per rinuncia, in quanto il difensore, munito di procura speciale, ha validamente formalizzato la rinuncia con atto sottoscritto (dichiarazione pervenuta il 15/02/2024). È stato valorizzato che nel frattempo i beni erano già stati dissequestrati (09/02/2024) e il procedimento era stato archiviato, determinando una sopravvenuta carenza di interesse. La Corte ha inoltre stabilito che, trattandosi di inammissibilità per sopravvenuta mancanza di interesse non imputabile al ricorrente, non si applicano condanne per spese processuali né sanzioni pecuniarie in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. n. 380 del 2001, art. 44
Norma sostanziale richiamata quale fattispecie di reato per cui era stato adottato il sequestro probatorio (illecito edilizio).
art. 125 cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente nella censura di violazione di legge; la Corte non ha invece affrontato il merito della censura perché ha ritenuto il ricorso inammissibile per rinuncia.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma citata in relazione alle conseguenze economiche dell'impugnazione; la Corte ha ritenuto che, in caso di sopravvenuta carenza di interesse dovuta a fatti non imputabili al ricorrente (restituzione dei beni e archiviazione), non si debbano imporre spese o sanzioni ex art. 616.
Massime di principio
- La rinuncia valida e formale dell'imputato o del suo difensore determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione quando non permangono interesse e utilità all'impugnazione.
- La sopravvenuta restituzione dei beni e l'archiviazione del procedimento possono determinare una carenza di interesse sopravvenuta che rende inammissibile l'impugnazione senza che ciò comporti una statuizione di soccombenza.
- Nei casi di inammissibilità per mancanza di interesse non imputabile al ricorrente non si applicano le condanne alle spese processuali né le sanzioni pecuniarie a favore della Cassa per le ammende.
- Se si vuole contestare un sequestro probatorio fondato su illeciti edilizi (art. 44 d.P.R. 380/2001), è necessario motivare specificamente la mancanza di "fumus commissi delicti" e l'assenza di "periculum in mora"; tuttavia, se le circostanze materiali cambiano (es. dissequestro, archiviazione), l'azione di impugnazione può perdere rilevanza pratica.
- La rinuncia deve essere formalizzata correttamente (atto sottoscritto da difensore munito di procura) per essere efficace e determinare l'inammissibilità.
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