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Sentenza

Sentenza del 15/06/2018 n. 1545 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Imposta di registro - ricognizione di debito nell'interesse di terzi - "enunciazione di disposizione" - applicazione del tributo in misura fissa - consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stato stabilito che l'enunciazione del riconoscimento di debito a favore di terzi, contenuta nel mandato a vendere, sconta l'imposta di registro in misura fissa e non proporzionale. La pretesa dell'ufficio di applicare l'imposta proporzionale è pertanto risultata infondata.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'enunciazione, all'interno di un mandato irrevocabile a vendere conferito anche nell'interesse di terzi, del riconoscimento di un debito del contribuente verso soggetti terzi. Il mandato aveva una finalità estintiva dell'esposizione debitoria. L'ufficio aveva ritenuto che il semplice riferimento al debito nel mandato integrasse una ricognizione di debito ai sensi dell'art. 22 del d.P.R. 131/1986, applicando quindi l'imposta di registro in misura proporzionale.

Norme richiamate

  • Art. 22 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Testo unico dell'imposta di registro

    La norma disciplina l'enunciazione di atti non registrati contenuta in un atto soggetto a registrazione. Nel caso esaminato, il riferimento a un debito inserito in un mandato a vendere non giustifica automaticamente l'applicazione dell'imposta proporzionale propria di un autonomo atto di ricognizione del debito.

Massime di principio

  • Il semplice richiamo a un debito all'interno di un altro atto non comporta necessariamente l'applicazione dell'imposta proporzionale: occorre verificare se il documento contenga una vera e propria autonoma ricognizione di debito.
  • Quando il riconoscimento del debito è enunciato in un mandato a vendere con funzione estintiva e a favore di terzi, la tassazione può essere dovuta in misura fissa, se manca un autonomo effetto traslativo o costitutivo del debito.
  • Ai fini dell'art. 22 del d.P.R. 131/1986, l'Amministrazione non può basarsi sul solo riferimento descrittivo all'esposizione debitoria, ma deve accertare il contenuto sostanziale e gli effetti giuridici dell'atto.
  • In situazioni analoghe è necessario distinguere tra una mera indicazione del rapporto debitorio, funzionale all'operazione principale, e un atto autonomo con cui il debitore costituisce, modifica o riconosce un'obbligazione fiscalmente rilevante.

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