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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21718/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il fondo statunitense ha chiesto il rimborso di parte delle ritenute alla fonte operate sui dividendi percepiti nel 2007-2010. Lamentava una discriminazione ai sensi dell'art. 63 TFUE: i dividendi corrisposti a soggetti residenti negli USA erano assoggettati a ritenuta del 15% in base all'art. 10 della Convenzione Italia-USA, mentre i fondi residenti in Italia erano soggetti, ratione temporis, a un'imposta sostitutiva sul risultato della gestione pari al 12,5% (o al 5% in alcuni casi), determinando uno svantaggio per il fondo estero.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i motivi di censura processuali e di motivazione parvente proposti contro l'operato dei giudici di merito, ma ha accolto i motivi sostanziali relativi alla violazione dell'art. 63 TFUE. Ha ritenuto che la Corte territoriale abbia errato nel ritenere che la disciplina convenzionale (art.10 Convenzione Italia-USA) escludesse automaticamente qualsiasi discriminazione e nel porre a carico del contribuente l'onere di dimostrare un vantaggio concreto dei fondi nazionali. La Corte ha affermato che l'art.10 della Convenzione va interpretato in conformità al diritto comunitario e, alla luce della giurisprudenza, l'aliquota convenzionale del 15% non può legittimare un trattamento che, nella pratica, produca una discriminazione rispetto ai fondi residenti: pertanto la sentenza impugnata è stata cassata e il procedimento rinviato alla giustizia tributaria competente per essere riesaminato conformemente ai principi espressi (in particolare riconoscendo la rilevanza dell'art.63 TFUE e l'interpretazione conforme dell'art.10 convenzionale).

Norme richiamate

  • Art. 63 TFUE

    "Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi."

    La norma è stata ritenuta applicabile anche a soggetti residenti in Stati terzi; vieta misure idonee a dissuadere investimenti transfrontalieri e può far prevalere il diritto UE sull'applicazione pratica di una convenzione bilaterale quando quest'ultima produca discriminazioni.

  • Art. 10 Convenzione Italia - Stati Uniti d'America

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Costituisce un tetto massimo (la ritenuta "non può eccedere il 15%"), ma va interpretata conformemente al diritto UE: non impedisce che, per esigenze di conformità al principio di libera circolazione dei capitali, si applichi un'aliquota effettivamente più favorevole (12,5%) ai fondi statunitensi quando ciò sia necessario per evitare discriminazioni.

  • Art. 9, legge 23 marzo 1983, n. 77 (disciplina dei fondi comuni mobiliari, ratione temporis)

    "Sul risultato della gestione del fondo maturato in ciascun anno la società di gestione preleva un ammontare pari al 12,50 per cento del risultato medesimo a titolo di imposta sostitutiva..."

    La disciplina nazionale di imposizione dei fondi residenti (aliquota 12,5% o 5%) è il parametro di riferimento per la comparazione ai fini della verifica di discriminazione ex art.63 TFUE; la comparazione deve quindi essere effettuata con la normativa nazionale, non con la tassazione del paese terzo.

  • Art. 65 TFUE

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Prevede eccezioni alla libertà di circolazione dei capitali, ma tali deroghe vanno interpretate restrittivamente: le differenze di trattamento devono essere giustificate da ragioni di interesse generale o fondarsi su situazioni non comparabili e non devono costituire discriminazione arbitraria o restrizione dissimulata.

  • Principio di interpretazione conforme al diritto comunitario (art. 31 Convenzione di Vienna e giurisprudenza)

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Le convenzioni bilaterali e le norme interne devono essere interpretate, ove possibile, in modo conforme al diritto UE per evitare incompatibilità con le libertà fondamentali; se l'interpretazione conforme non è possibile, il giudice nazionale deve trarre le conseguenze (anche di disapplicazione).

Massime di principio

  • L'art. 63 TFUE può tutelare anche soggetti residenti in paesi terzi quando una misura nazionale o la sua applicazione concreta è idonea a dissuadere investimenti transfrontalieri o a creare svantaggio rispetto a soggetti residenti.
  • Una convenzione contro le doppie imposizioni che fissi un limite massimo di ritenuta (es. 15%) non impedisce che, per conformarsi al diritto UE e al principio di non discriminazione, lo Stato applichi o interpreti una misura fiscale nazionale più favorevole (es. 12,5%) a favore di soggetti esteri analoghi agli interni.
  • La comparazione per verificare la discriminazione va svolta principalmente sulla base della normativa nazionale relativa all'imposizione dei soggetti residenti; non è rilevante ai fini della comparazione la tassazione che graverebbe nel paese terzo di residenza del contribuente.
  • Le deroghe nazionali alla libertà di circolazione dei capitali previste dall'art. 65 TFUE sono interpretate restrittivamente e richiedono giustificazioni di interesse generale o l'esistenza di situazioni non comparabili; l'onere della prova circa l'esistenza di giustificazioni spetta in linea di principio all'amministrazione che invoca la legittimità della differenza di trattamento.
  • Il giudice nazionale deve interpretare le norme convenzionali e interne in modo conforme al diritto UE; se l'interpretazione conforme non è possibile, deve valutare la disapplicazione della norma incompatibile e decidere in favore della tutela dei diritti garantiti dal Trattato.

Testo integrale

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