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Sentenza

Sentenza n. 324/2026 - Latina, Sezione 1

per l’annullamento della nota prot. n. 1414 del 17 gennaio 2017, comunicata il successivo giorno 25, con la quale è stata respinta l’istanza di condono edilizio prot. n. 6979, fasc. n. 82, del 29 marzo 2004, relativa all’avvenuta realizzazione di un ampliamento di un fabbricato preesistente.

Giustizia amministrativa201700273

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di condono edilizio relativo a un ampliamento abusivo di superficie e volumetria, qualificato come intervento di tipologia 1

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego comunale di condono edilizio deducendo, in primo luogo, la violazione degli artt. 3 e 7 della l. n. 241/1990 e vari profili di eccesso di potere, sostenendo che l'ampliamento fosse di modesta entità, pari a circa 4 mq, ottenuto mediante l'apposizione di una finestra a un volume preesistente chiuso su cinque lati e realizzato da lungo tempo, con conseguente affidamento alla sua conservazione. In secondo luogo, ha lamentato la violazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990 perché il diniego richiamava per relationem un parere regionale senza allegarlo. In terzo luogo, ha dedotto la violazione dell'art. 97 Cost., dell'art. 1 della l. n. 241/1990, dell'art. 32 del d.l. n. 269/2003, della normativa regionale sul condono e della relativa circolare regionale, nonché eccesso di potere, per non avere il Comune acquisito in conferenza di servizi il parere delle autorità preposte alla tutela del vincolo paesaggistico-ambientale e della zona di protezione speciale. L'opera era stata realizzata senza titolo, consisteva in un ampliamento della superficie e della volumetria di un fabbricato e ricadeva in area sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale e inclusa in una zona di protezione speciale.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto alla prima censura, ha escluso che la modesta dimensione dell'abuso o il tempo trascorso possano fondare un affidamento tutelabile, poiché l'affidamento del privato è tutelabile solo se incolpevole e la realizzazione volontaria di un'opera abusiva costituisce una condotta contra legem. Quanto alla motivazione per relationem, ha ritenuto sufficiente che l'atto richiamato sia indicato e reso disponibile all'interessato, senza necessità di allegazione materiale, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della l. n. 241/1990. Quanto alla censura relativa alla mancata acquisizione dei pareri delle autorità preposte ai vincoli, il Collegio ha ritenuto che il vincolo paesaggistico-ambientale e l'inclusione dell'area in una zona di protezione speciale costituissero ragioni autonomamente sufficienti a escludere il condono. L'intervento, qualificato come abuso di tipologia 1, comportava infatti un aumento di superficie e volumetria e non rientrava tra gli abusi minori delle tipologie 4, 5 e 6, astrattamente sanabili alle ulteriori condizioni previste dalla disciplina. Per gli abusi maggiori delle tipologie 1, 2 e 3, realizzati su immobili vincolati, la sanatoria è esclusa a prescindere dalla conformità urbanistica e dal carattere assoluto o relativo dell'inedificabilità. Di conseguenza, è stata ritenuta irrilevante l'ulteriore questione della conformità urbanistica e non era necessario acquisire il parere dell'autorità preposta al vincolo. Nessuna statuizione sulle spese, non essendosi costituito il Comune, pur risultando vittorioso.

Norme richiamate

  • art. 32 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv. in l. 24 novembre 2003, n. 326

    "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora: […] d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici"

    La presenza di vincoli limita rigorosamente l'accesso al condono; per gli abusi maggiori delle tipologie 1, 2 e 3 la sanatoria è esclusa quando l'opera ricade in area vincolata, anche se urbanisticamente conforme e anche se il vincolo determina un'inedificabilità soltanto relativa.

  • art. 3, comma 1, lett. b), l. reg. Lazio 8 novembre 2004, n. 12

    "Non sono comunque suscettibili di sanatoria: […] le opere di cui all’articolo 2, comma 1, realizzate, anche prima della apposizione del vincolo, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale, non ricadenti all’interno dei piani urbanistici attuativi vigenti, nonché a tutela dei parchi e delle aree naturali protette nazionali, regionali e provinciali"

    La disciplina regionale è più restrittiva di quella statale e preclude la sanatoria anche per opere realizzate prima dell'apposizione del vincolo, quando ricorrono i presupposti normativi relativi alle aree protette e alle zone di protezione speciale.

  • art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241

    Il Comune ha comunicato i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di condono prima dell'adozione del diniego definitivo.

  • art. 3, comma 3, l. 7 agosto 1990, n. 241

    "Insieme alla comunicazione di quest’ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l’atto cui essa si richiama"

    La motivazione per relationem è legittima quando l'atto richiamato è indicato e reso disponibile all'interessato; non è necessaria la sua materiale allegazione al provvedimento.

  • art. 32, commi 26 e 27, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv. in l. 24 novembre 2003, n. 326

    Per le opere abusive in area vincolata, il condono richiede, secondo la ricostruzione del giudice, la concorrente sussistenza della realizzazione anteriore al vincolo, della conformità urbanistica, dell'appartenenza alle tipologie minori 4, 5 e 6 e del parere favorevole dell'autorità preposta; il difetto di una sola condizione esclude la sanatoria.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dal ricorrente quale parametro dei principi di buon andamento e imparzialità, senza accoglimento della relativa censura.

Massime di principio

  • Per gli abusi edilizi qualificati come tipologie 1, 2 e 3 ai sensi dell'allegato 1 al d.l. n. 269/2003, realizzati su immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, ambientale o ricadenti in aree protette, il condono è escluso anche se l'intervento è conforme agli strumenti urbanistici e anche se il vincolo comporta soltanto un'inedificabilità relativa.
  • In presenza di vincoli, la sanatoria edilizia di opere abusive è astrattamente possibile soltanto per gli interventi minori delle tipologie 4, 5 e 6, privi di incremento di superficie e volumetria, realizzati prima dell'imposizione del vincolo, conformi alle prescrizioni urbanistiche e assistiti dal parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo; il difetto anche di una sola condizione impedisce il condono.
  • La realizzazione volontaria di un'opera edilizia abusiva impedisce di riconoscere un affidamento incolpevole alla sua conservazione; né la modesta entità dell'abuso né il tempo trascorso rendono tutelabile l'affidamento del responsabile dell'abuso.
  • La motivazione per relationem è sufficiente quando il provvedimento indica l'atto richiamato e lo rende disponibile all'interessato; l'amministrazione non è tenuta ad allegare materialmente tale atto al provvedimento.
  • Quando un abuso edilizio maggiore in area vincolata è radicalmente non condonabile, la presenza del vincolo costituisce ragione autonoma e sufficiente per il diniego, rendendo irrilevanti le ulteriori questioni sulla conformità urbanistica e sull'acquisizione del parere dell'autorità preposta al vincolo.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniVincoli e piani paesaggisticiMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
SottomaterieDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiLegittimo affidamentoDifetto di motivazionePrincipi di precauzione e prevenzione

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