Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 217/2026 - Catania, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Catania, sezione lavoro, n. 3456 del 2024.

Giustizia amministrativa202502175

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, sezione lavoro, n. 3456 del 2024, relativa al diritto alla Carta elettronica docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il suo diritto alla fruizione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati nel titolo giudiziale. La sentenza era stata notificata via PEC al Ministero in forma esecutiva. L'Amministrazione si è costituita con un atto di stile, senza dimostrare l'adempimento. La ricorrente ha quindi dedotto l'inottemperanza, evidenziando anche il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto per le azioni esecutive nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la rituale notificazione in forma esecutiva al Ministero e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, come modificato dalla normativa successiva. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al titolo giudiziale entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione ministeriale, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere in via sostitutiva, su richiesta della ricorrente, entro ulteriori sessanta giorni. Ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., liquidando gli interessi legali sul valore della Carta dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino alla scadenza del termine per l'insediamento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 500, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    La disposizione costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica riconosciuto dal titolo giudiziale da eseguire.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione

    Il decorso del termine dilatorio, unitamente alla notificazione del titolo in forma esecutiva, consente di procedere all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione debitrice.

  • art. 147, comma 1, lett. a), l. n. 388/2000

    La disposizione è richiamata quale modifica dell'art. 14 del d.l. n. 669/1996.

  • art. 44, comma 3, lett. a), d.l. n. 269/2003, come modificato dalla l. n. 326/2003

    Le disposizioni sono richiamate per la disciplina vigente del termine dilatorio applicabile all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente, nel giudizio di ottemperanza, la fissazione di una penalità di mora; nel caso concreto la penalità è stata liquidata mediante interessi legali sul valore della Carta per il periodo indicato in sentenza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, la notificazione del titolo in forma esecutiva all'amministrazione debitrice e il decorso del termine dilatorio previsto per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione legittimano l'intervento del giudice amministrativo per imporre l'adempimento dell'obbligo giudizialmente accertato.
  • In presenza di mancata esecuzione di un titolo giudiziale da parte di una pubblica amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a operare in via sostitutiva su richiesta dell'interessato in caso di ulteriore inerzia.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere disposta nel giudizio di ottemperanza quando sussista l'inadempimento dell'amministrazione e può essere parametrata agli interessi legali sul valore della prestazione dovuta, per il periodo stabilito dal giudice fino all'intervento sostitutivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaRisarcimento del danno da attività amministrativa

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.