Cassazione Penale, Sentenza n. 26863/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del provvedimento con cui è stato disposto il trattenimento di una missiva inviata dal detenuto Turiano alla compagna Roberta Multari. Il ricorrente deduceva violazione di legge (art. 18-ter, 14-ter, 41-bis, 69 ord. pen.; artt. 2, 3, 25, 111 Cost.; artt. 3 e 6 CEDU; art. 666 cod. proc. pen.) per omessa preventiva fissazione dell'udienza camerale e quindi violazione del principio del contraddittorio, nonché vizi di motivazione contestando che il contenuto fosse davvero "criptico" e illecito, essendo riferito a fatti reali e leciti (preparazione di vassoi di carne da parte di un parente macellaio).
La decisione
La Corte di legittimità ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata perché emessa da giudice incompetente. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 18-ter ord. pen., il potere di trattenimento e la relativa decisione sul reclamo debbano essere esercitati dall'autorità indicata dal comma 3 e che il reclamo avverso i provvedimenti così adottati debba essere devoluto al Tribunale nel cui circondario ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento. Nel caso concreto il provvedimento era stato adottato dal Presidente della Corte di appello e il reclamo è stato invece deciso dalla Corte di appello, in violazione della competenza funzionale: perciò l'ordinanza è annullata e gli atti sono trasmessi al Tribunale di Messina, che dovrà procedere previa instaurazione del contraddittorio. La Corte ha inoltre richiamato precedenti giurisprudenziali e ha sottolineato che la violazione della competenza è rilevabile d'ufficio.
Norme richiamate
art. 18-ter ord. pen.
comma quinto; comma 3; comma sesto
Attribuisce il potere di trattenimento della corrispondenza all'autorità indicata nel comma 3 (diversa a seconda che il soggetto sia condannato/internato o imputato) e disciplina la competenza per il reclamo: il reclamo va proposto al tribunale indicato dal comma sesto (al tribunale di sorveglianza se il provvedimento è del magistrato di sorveglianza; in altri casi, al tribunale nel cui circondario ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento).
art. 14-ter ord. pen.
Norma della procedura del reclamo richiamata dal ricorrente: prevede la procedura e la possibilità per le parti di presentare memorie e la fissazione di udienza camerale (contestata dal ricorrente come omessa).
art. 279 cod. proc. pen.
Richiamato per individuare il "giudice che procede" nei procedimenti penali: se il provvedimento è emesso dal giudice indicato in questo articolo (o dal presidente se il giudice procede in composizione collegiale), il reclamo segue la competenza di cui all'art. 18-ter.
art. 666 cod. proc. pen.
Richiamato tra le norme evocative di disciplina processuale (menzione nella censura), senza che la Corte si pronunciasse specificamente sul suo merito nel testo qui riportato.
art. 41-bis ord. pen.
Citato tra le norme indicate dal ricorrente nella censura, ma la decisione si concentra sulla disciplina dell'art. 18-ter e sulla competenza funzionale; non è fornita interpretazione specifica nel testo estratto.
art. 69 ord. pen.
Richiamato dal ricorrente tra le norme invocate; la Corte non ha sviluppato una interpretazione specifica di questa norma nel provvedimento qui descritto.
Costituzione (artt. 2, 3, 25, 111)
Richiamati come principi generali invocati dal ricorrente (diritti fondamentali, ragionevolezza delle norme, garanzie del processo penale e della giurisdizione). La Corte ha risolto il ricorso su base di competenza funzionale, richiamando comunque il rispetto del contraddittorio.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (artt. 3 e 6)
Art. 6 (diritto a un processo equo) e art. 3 (divieto di trattamenti inumani o degradanti) evocati dal ricorrente; la sentenza sottolinea la necessità di garantire il contraddittorio ma decide per incompetenza del giudice senza entrare nel merito delle violazioni CEDU.
Massime di principio
- Competenza: il reclamo contro il provvedimento di trattenimento della corrispondenza segue le regole dell'art. 18-ter; deve essere proposto e deciso dal Tribunale nel cui circondario ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, anche se il provvedimento è stato emesso da un presidente di Corte di appello.
- Indipendenza dallo stato del processo: la competenza per il reclamo non varia in base al grado del processo (es. anche se il processo è in appello, il reclamo va al Tribunale se il provvedimento è stato emesso dal presidente che procede).
- Rilievo d'ufficio: la violazione della competenza funzionale può essere rilevata d'ufficio e comporta annullamento dell'atto emesso da giudice incompetente e trasmissione degli atti all'autorità competente.
- Contraddittorio e udienza: quando il giudice competente è il Tribunale, deve essere garantita la procedura prevista (previa fissazione di udienza camerale, possibilità di memorie e instaurazione del contraddittorio) prima di decidere sul reclamo.
- Motivazione: il trattenimento della corrispondenza richiede motivazione adeguata che specifichi i presupposti che giustificano la qualificazione di messaggi come "criptici" o illeciti; in mancanza la decisione è vulnerabile, ma nel caso concreto la Corte ha deciso sull'incompetenza prima di valutare nel merito la motivazione.
- Effetti pratici: se si riscontra che il provvedimento originario è stato adottato da giudice incompatente, la via corretta è chiedere annullamento e trasmissione al Tribunale competente, che dovrà riesaminare la questione nel rispetto del contraddittorio.
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