Cassazione Civile, Ordinanza n. 19389/2021 del 08/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una verifica fiscale eseguita presso una società, all'esito della quale fu redatto un processo verbale di constatazione per omesso versamento dell'IVA sulle annualità 1998, 1999 e 2000. La società, dopo essere stata invitata dall'Ufficio a definire il pvc mediante condono, presentò istanza e versò due somme negli anni successivi. L'Amministrazione comunicò poi che la definizione corretta non era quella prescelta dalla contribuente, ma quella prevista da altra disposizione della legge sul condono, e infine emise provvedimento di diniego. In primo grado il ricorso della società fu accolto con affermazione della possibilità di essere rimessa in termini per il pagamento; la CTR confermò. L'Agenzia ricorse per cassazione con due motivi: con il primo dedusse violazione degli artt. 9-bis e 15 della L. n. 289 del 2002, sostenendo che la CTR avesse erroneamente applicato l'art. 15 invece dell'art. 9-bis; con il secondo dedusse violazione dell'art. 112 c.p.c., lamentando omessa pronuncia sul motivo di appello relativo all'ultrapetizione della sentenza di primo grado, che avrebbe disposto la rimessione in termini senza una specifica domanda della contribuente.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto inammissibile la censura nella parte in cui pretendeva l'applicazione dell'art. 9-bis della L. n. 289 del 2002, richiamando il principio per cui le forme di condono clemenziale sull'IVA che comportano una rinuncia alla riscossione di un credito già accertato contrastano con il diritto UE e devono essere disapplicate; ha però distinto l'art. 15 della stessa legge, ritenendolo istituto diverso, volto alla definizione di liti potenziali e non alla rinuncia dell'imposta già accertata, sicché non ne ha escluso l'operatività in materia IVA. La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza europea sulla compatibilità, in linea generale, di meccanismi nazionali che consentano un pagamento parziale dell'IVA nell'ambito di procedure finalizzate alla tutela del credito tributario e alla deflazione del contenzioso. Quanto al secondo motivo, lo ha dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché il ricorso per cassazione non riportava il contenuto del ricorso di primo grado e non consentiva di verificare l'esatta estensione della domanda e quindi il denunciato vizio di ultrapetizione. La ricorrente è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 9-bis L. n. 289 del 2002
La Corte richiama l'orientamento secondo cui la norma, nella parte in cui consente la definizione agevolata di omissioni o ritardi nel versamento IVA, deve essere disapplicata per contrasto con il diritto dell'Unione, in quanto realizza una rinuncia clemenziale alla riscossione di un credito già accertato.
art. 15 L. n. 289 del 2002
"Gli avvisi di accertamento ... i processi verbali di constatazione ... possono essere definiti secondo le modalità previste dal presente articolo"
La Corte qualifica la disposizione come strumento di definizione delle liti potenziali, volto a neutralizzare controversie attuali o future su pretese fiscali non ancora accertate, senza comportare rinuncia dell'Amministrazione all'accertamento dell'imposta.
artt. 2 e 22 della VI direttiva 77/388/CEE
Sono richiamati come norme eurounitarie che impongono agli Stati membri di garantire il prelievo integrale dell'IVA e la sua effettiva riscossione; da esse discende l'incompatibilità delle sanatorie che comportino una rinuncia indiscriminata al tributo già dovuto.
art. 112 c.p.c.
La dedotta violazione non è scrutinabile perché il motivo di ricorso non consente di verificare il contenuto della domanda originaria e quindi l'eventuale ultrapetizione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge richiamato dall'Agenzia per entrambi i motivi di censura.
Massime di principio
- In materia di IVA, le misure di condono che determinano una rinuncia generale o indiscriminata alla riscossione di un credito già accertato sono incompatibili con gli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione e devono essere disapplicate dal giudice nazionale, anche d'ufficio.
- Le disposizioni di condono che riguardano le liti potenziali o la definizione di pretese fiscali non ancora accertate possono avere una funzione deflattiva del contenzioso e non sono automaticamente assimilabili ai condoni clemenziali sull'imposta già definitivamente accertata.
- Nel ricorso per cassazione che denunci ultrapetizione, la parte deve riportare in modo puntuale il contenuto della domanda o del ricorso introduttivo di merito, affinché sia possibile verificare l'esatto perimetro del "chiesto" e il possibile scarto rispetto alla decisione impugnata.
- La censura di omessa pronuncia o ultrapetizione è inammissibile quando il ricorso non consenta alla Corte di ricostruire con precisione il contenuto dell'atto introduttivo e la portata della statuizione del giudice di merito.
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