Ordinanza n. 463/2026 - Napoli, Sezione 4
per la correzione della sentenza n. 7250 pronunciata da questa Sezione il 7 novembre 2025 sul ricorso reg. ric. n.4557 del 2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR dichiarativa del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, limitatamente all’omessa indicazione del nominativo di un controinteressato e interventore nell’intestazione
Esito
Favorevole al ricorrente (controinteressato)
Prevale il privato
La controversia
La persona fisica evocata nel giudizio originario quale controinteressato e intervenuta ad opponendum ha presentato istanza di correzione di errore materiale, deducendo l’omessa indicazione del proprio nominativo nell’intestazione della sentenza. Dagli atti del giudizio risultava senza dubbio la sua partecipazione al processo nelle qualità indicate.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza ai sensi dell’art. 86, comma 2, c.p.a., ritenendo che l’omissione del nominativo nell’intestazione costituisse un mero errore materiale emendabile mediante la procedura di correzione, senza incidere sul contenuto decisorio della sentenza. Ha disposto che la Segreteria annoti in calce alla sentenza l’aggiunta del nominativo della persona fisica tra i soggetti indicati come parti nei confronti delle quali era stato proposto il ricorso e tra gli interventori ad opponendum, ordinando altresì le annotazioni previste dall’art. 86, comma 3, c.p.a.
Norme richiamate
art. 86, comma 2, c.p.a.
correzione di errore materiale
Consente di emendare mediante apposita procedura le omissioni o imprecisioni meramente materiali contenute nella sentenza, quando risultino obiettivamente dagli atti e non alterino il contenuto della decisione.
art. 86, comma 3, c.p.a.
Prevede gli adempimenti di annotazione e comunicazione conseguenti alla correzione della sentenza.
Massime di principio
- L’omessa indicazione nell’intestazione della sentenza del nominativo di una parte la cui partecipazione al giudizio risulti inequivocabilmente dagli atti integra un mero errore materiale, emendabile mediante la procedura di correzione prevista dall’art. 86 c.p.a., purché l’intervento correttivo non modifichi il contenuto decisorio della pronuncia.
- La correzione di errore materiale può riguardare l’intestazione della sentenza e consistere nell’aggiunta del nominativo di un controinteressato o interventore ad opponendum erroneamente omesso, con annotazione della correzione in calce alla pronuncia a cura della Segreteria.
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