Sentenza del 21/11/2017 n. 4761 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Avviso di liquidazione imposta di registro - Riqualificazione ex art 20 TUR e rideterminazione valore ai fini della liquidazione imposta - Possibilità emissione nuovo avviso di liquidazione - Assenza nuovi elementi - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa successiva emissione dell’ulteriore avviso di liquidazione è stata ritenuta illegittima perché adottata in assenza di nuovi elementi rispetto al precedente avviso di rettifica. L’Amministrazione non può procedere a una nuova rideterminazione dello stesso valore e alla richiesta di ulteriore imposta mediante un secondo atto, quando la questione era già stata oggetto di accertamento.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la possibilità per l’Amministrazione finanziaria, dopo aver già emesso un avviso di rettifica con cui aveva riqualificato giuridicamente un conferimento di ramo d’azienda come cessione d’azienda ai sensi dell’art. 20 del Testo unico dell’imposta di registro (TUR) e aveva rideterminato il valore dell’atto, di notificare un ulteriore avviso di liquidazione per rideterminare nuovamente il valore e richiedere maggiore imposta. Il contribuente ha contestato il secondo atto, rilevando l’assenza di nuovi elementi giustificativi.
Norme richiamate
Articolo 20 del Testo unico dell’imposta di registro (D.P.R. n. 131/1986)
La norma consente di qualificare l’atto secondo la sua sostanza giuridica e gli effetti giuridici complessivi, anziché limitarsi alla forma utilizzata dalle parti. Nel caso esaminato, il conferimento di un ramo d’azienda era stato riqualificato come cessione d’azienda.
Testo unico dell’imposta di registro (D.P.R. n. 131/1986)
Le disposizioni in materia di rettifica e liquidazione dell’imposta non consentono all’Amministrazione di emettere un nuovo atto impositivo sul medesimo presupposto e per il medesimo valore in assenza di elementi nuovi che giustifichino l’intervento successivo.
Massime di principio
- Quando l’Amministrazione ha già rettificato la qualificazione giuridica di un atto e ne ha rideterminato il valore imponibile, non può emettere un ulteriore avviso per modificare nuovamente lo stesso valore senza indicare elementi nuovi e concreti.
- La reiterazione dell’attività impositiva sul medesimo presupposto, priva di nuovi elementi, può determinare l’illegittimità del secondo atto per violazione dei limiti alla rinnovazione dell’accertamento.
- Un nuovo avviso può essere legittimo solo se fondato su fatti, documenti o informazioni sopravvenuti o precedentemente non conosciuti dall’Amministrazione e adeguatamente indicati nella motivazione.
- La riqualificazione dell’atto ai sensi dell’art. 20 del TUR e la successiva determinazione dell’imposta devono essere effettuate in modo coerente e completo nel primo provvedimento, evitando duplicazioni o successive maggiorazioni non giustificate.
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