Sentenza n. 2396/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, Sezione Seconda, n. 195 dell’11 marzo 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia, Sezione staccata di Brescia, Sez. II, che aveva respinto il ricorso contro il diniego degli aiuti PAC 2021
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’azienda agricola aveva presentato una domanda di aiuti PAC per il mantenimento a pascolo di superfici site in un Comune della Provincia autonoma di Trento. L’Organismo Pagatore Regionale aveva negato il beneficio ritenendo non comprovato il requisito della densità minima di bestiame, poiché 480 dei 621 animali indicati risultavano movimentati e registrati nella Banca Dati Nazionale (BDN) “a partita”, cioè cumulativamente, anziché individualmente. L’azienda ha impugnato la sentenza di primo grado deducendo violazione e falsa applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013, dell’art. 4 del d.m. 7 giugno 2018 n. 5465, del d.m. 1420/2015 e di atti ministeriali e dell’Organismo pagatore; violazione dell’autovincolo, del legittimo affidamento, dei principi di correttezza, buona fede e parità di trattamento; eccesso di potere per illogicità, ingiustizia manifesta e contraddittorietà. Secondo l’appellante, la normativa avrebbe richiesto soltanto la prova dell’effettivo pascolamento, desumibile dalla BDN, dai registri di pascolo e dalla documentazione sanitaria, senza imporre l’identificazione individuale dei capi. La registrazione cumulativa sarebbe stata inoltre consentita dal Ministero della Salute e l’azienda non avrebbe dovuto subire le conseguenze delle modalità di compilazione adottate dalle ASL. L’appellante ha sostenuto che, computando tutti i 621 capi, il rapporto UBA/ha avrebbe superato il parametro minimo di 0,2. Ha altresì invocato una disciplina provinciale di Trento relativa al periodo minimo di pascolamento e lamentato la disparità rispetto ad altri casi nei quali registrazioni cumulative sarebbero state ritenute sufficienti. La Regione ha eccepito la tardività del ricorso di primo grado e la necessità di sospendere il giudizio per la pendenza di un procedimento penale, oltre a contestare nel merito le censure.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, prescindendo dall’esame delle eccezioni preliminari della Regione poiché l’impugnazione era infondata nel merito. Ha ritenuto che, quando il Comune del pascolo non coincide con quello dell’allevamento e non è ad esso limitrofo, il requisito della densità minima di bestiame debba essere verificato con assoluta certezza mediante la BDN e, ove necessario, la documentazione delle ASL. Tale verifica tecnica è possibile soltanto associando il codice identificativo di ciascun animale al codice identificativo del pascolo; la movimentazione “a partita” non consente il controllo incrociato e quindi non permette di accertare l’effettiva presenza dei capi. Ne consegue che gli animali registrati cumulativamente non possono essere computati ai fini del rapporto UBA/ha e che il beneficio può essere negato in assenza dell’identificazione individuale, anche se altre amministrazioni abbiano consentito modalità cumulative di trasferimento. Il motivo relativo al calcolo del carico con riferimento alla disciplina provinciale è stato ritenuto non persuasivo: il parametro di 0,2 UBA/ha va riferito all’anno e, comunque, non risultavano prodotti il contratto di soccida né il modello 7 idoneo a dimostrare il pascolamento, ma soltanto il modello 4 relativo al trasferimento. È stata respinta anche la censura di disparità di trattamento, non essendo stata dimostrata l’assoluta identità delle situazioni comparate; inoltre, eventuali precedenti amministrativi difformi non renderebbero illegittimo un diniego correttamente fondato sulla disciplina applicabile. La sentenza di primo grado è stata pertanto confermata. Le spese sono state poste a carico dell’appellante e liquidate in euro 4.000, oltre accessori, in favore della Regione Lombardia.
Norme richiamate
art. 4, comma 3, lett. b), d.m. 7 giugno 2018 n. 5465
Il pascolamento è attività agricola [...] se è esercitato con una densità di bestiame, riferita all'anno di presentazione della domanda, non inferiore a 0,2 unità di bovino adulto (UBA) per ettaro.
Il requisito della densità minima di 0,2 UBA per ettaro costituisce presupposto per l’erogazione dell’aiuto e deve essere verificato con riferimento all’anno di presentazione della domanda.
art. 4, comma 4, d.m. 7 giugno 2018 n. 5465
Il rapporto UBA per ettaro [...] è calcolato considerando [...] il numero medio annuo di UBA corrispondenti agli animali detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo, registrati al pascolo nell'ambito della Banca dati nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche.
Ai fini del calcolo possono essere considerati soltanto gli animali la cui effettiva presenza al pascolo sia verificabile nella BDN mediante identificazione individuale e associazione al codice del pascolo.
art. 4, comma 5, d.m. 7 giugno 2018 n. 5465
Nel caso in cui il comune di ubicazione dei pascoli non coincida con il comune di ubicazione dell'allevamento e non sia ad esso limitrofo, il pascolamento degli animali può essere dimostrato attraverso idonea documentazione delle ASL competenti che attesta la movimentazione dei capi verso le località di pascolo.
La documentazione delle ASL può dimostrare la movimentazione verso il pascolo, ma deve consentire l’accertamento certo del numero dei capi effettivamente movimentati e pascolati.
art. 4, paragrafo 1, lett. c), trattino i), regolamento (UE) n. 1307/2013
È richiamato quale fondamento della qualificazione del pascolamento come attività agricola.
regolamento (UE) n. 1307/2013
La disciplina degli aiuti diretti è applicata in combinazione con i requisiti nazionali relativi all’effettivo pascolamento e alla densità minima di bestiame.
delibera Giunta Provinciale di Trento n. 978 dell’8 giugno 2015
La disciplina provinciale del carico minimo non supera la necessità di verificare il requisito su base annuale né supplisce alla mancata prova dell’effettivo pascolamento e della disponibilità degli animali.
Massime di principio
- Per l’erogazione degli aiuti PAC subordinati a una densità minima di bestiame, quando il pascolo è ubicato in un Comune diverso e non limitrofo rispetto a quello dell’allevamento, l’amministrazione deve poter accertare con certezza il numero dei capi effettivamente movimentati e pascolati.
- Ai fini del calcolo del rapporto UBA per ettaro, gli animali possono essere computati soltanto se il loro effettivo pascolamento è verificabile attraverso l’identificazione individuale nella Banca Dati Nazionale e la corrispondenza tra il codice identificativo del singolo animale e il codice del pascolo.
- La movimentazione degli animali registrata cumulativamente “a partita” non consente il controllo incrociato individuale richiesto per l’accertamento tecnico della presenza al pascolo e, pertanto, non è sufficiente per il computo dei relativi capi ai fini dell’aiuto.
- La possibilità, riconosciuta dalla disciplina veterinaria, di movimentare animali “a partita” non vincola l’Organismo pagatore nell’accertamento dei diversi presupposti richiesti dalla disciplina degli aiuti PAC, quando la registrazione cumulativa impedisca la verifica dell’effettivo pascolamento.
- La disparità di trattamento può essere dedotta soltanto in presenza di situazioni di fatto assolutamente identiche o totalmente sovrapponibili; eventuali precedenti amministrativi o giudiziari non costituiscono, di per sé, un vincolo per la decisione della singola controversia.
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