Sentenza n. 1993/2026 - Roma, Sezione 5Q
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad in ordine all’istanza avente ad oggetto la richiesta di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad sull’istanza di fissazione di un appuntamento per presentare la domanda di visto per motivi di studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto, ai sensi dell’art. 117 c.p.a., un’azione avverso il silenzio dell’amministrazione diplomatica sull’istanza volta ad ottenere la fissazione di un appuntamento necessario alla presentazione della domanda di visto di ingresso in Italia per motivi di studio. Dopo la proposizione del ricorso, la competente sede diplomatica ha fissato l’appuntamento, attivando così il procedimento per il rilascio del visto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell’appuntamento e la conseguente attivazione del procedimento per il rilascio del visto abbiano integralmente soddisfatto la pretesa azionata. La decisione è stata adottata in applicazione del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerato il tempo non particolarmente esteso tra la richiesta e la notificazione del ricorso e il comportamento dell’amministrazione, che ha provveduto in tempi ragionevoli. L’amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente le somme eventualmente versate a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
azione avverso il silenzio
La proposizione del ricorso contro il silenzio dell’amministrazione ha consentito di sottoporre al giudice l’inerzia relativa all’attivazione del procedimento per il visto.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La sopravvenuta attivazione del procedimento, con fissazione dell’appuntamento richiesto, ha soddisfatto la pretesa fatta valere e comportato la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la sopravvenuta adozione dell’atto o l’attivazione del procedimento richiesto, quando soddisfa integralmente la pretesa sostanziale azionata, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
- La fissazione dell’appuntamento necessario per presentare una domanda di visto integra il soddisfacimento della pretesa processuale avente a oggetto l’attivazione del relativo procedimento, senza comportare necessariamente una decisione sul merito della successiva domanda di visto.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando, valutati il tempo intercorso tra l’istanza e la notificazione del ricorso e il comportamento dell’amministrazione, l’inerzia non abbia avuto durata particolarmente significativa e l’amministrazione abbia successivamente provveduto in tempi ragionevoli.
- Anche in caso di compensazione delle spese, l’amministrazione può essere condannata alla restituzione al ricorrente del contributo unificato eventualmente versato.
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