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Sentenza

Sentenza n. 5783/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla Sentenza n. 7/2024 del Tribunale di Napoli Nord - Sezione Lavoro nel giudizio RG n. 6698/2023, pubblicata in data 12/01/2024.

Giustizia amministrativa202505760

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inottemperanza alla sentenza n. 7/2024 del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero ad assegnare la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l’esecuzione della sentenza n. 7 del 12 gennaio 2024 del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, passata in giudicato nella parte in cui aveva condannato il Ministero ad assegnarle la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, mediante buoni elettronici di € 500 per ciascun anno, oltre interessi dalla data in cui il diritto era sorto sino all’effettiva attribuzione. L’appello proposto dalla docente aveva riguardato soltanto la compensazione delle spese ed era stato dichiarato estinto. Poiché il Ministero non aveva adempiuto, la ricorrente ha chiesto di fissare un termine per l’esecuzione e di nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia; ha inoltre domandato la rivalutazione monetaria.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di eseguire integralmente la sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della decisione. Ha disposto che siano corrisposti gli interessi legali già riconosciuti dal giudice ordinario, ma ha respinto la richiesta di rivalutazione perché non era stata fornita prova di danni ulteriori. Per l’eventuale perdurante inottemperanza ha nominato Commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega, da attivare dopo la scadenza del termine assegnato e la comunicazione della persistente inerzia; l’eventuale compenso commissariale, posto a carico del Ministero, è stato determinato in € 500. Ha condannato il Ministero alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 1.000 oltre accessori di legge, con attribuzione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’articolo 114 del codice del processo amministrativo, avuto segnatamente riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata (dimostrato dal decreto di estinzione dell’appello proposto avverso la stessa, e dalla certificazione di cancelleria di mancata impugnazione di tale decreto) e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.

    L’azione di ottemperanza è accoglibile quando risulti il passaggio in giudicato del titolo azionato e sia inutilmente decorso il termine previsto per l’adempimento.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’articolo 114 del codice del processo amministrativo, avuto segnatamente riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata (dimostrato dal decreto di estinzione dell’appello proposto avverso la stessa, e dalla certificazione di cancelleria di mancata impugnazione di tale decreto) e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.

    Nel caso di specie, il termine previsto dall’art. 14, comma 1, è stato considerato inutilmente decorso, concorrendo così a integrare i presupposti per ordinare l’ottemperanza.

Massime di principio

  • L’ottemperanza a una sentenza passata in giudicato presuppone la prova della definitività del titolo e l’inutile decorso del termine previsto per l’adempimento; accertati tali presupposti, il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per l’esecuzione e nominare fin d’ora un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
  • Nel giudizio di ottemperanza, gli interessi riconosciuti dal titolo esecutivo restano dovuti secondo quanto stabilito dal giudice della cognizione; la rivalutazione monetaria non può essere riconosciuta, in assenza di prova, quando sia richiesta a titolo di danni ulteriori.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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