Cassazione Civile, Ordinanza n. 22688/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La lite nasce da un contratto di "assuntoria" relativo alle operazioni di intervento nel mercato dei cereali, in forza del quale una società aveva assunto l’incarico di svolgere, in nome e per conto dell’ente pubblico poi sostituito da AGEA, le operazioni di acquisto, ricevimento, pagamento, conservazione e vendita dei prodotti. La società, poi in liquidazione, ha agito per ottenere il pagamento di un proprio credito derivante dall’esecuzione del rapporto e il risarcimento dei danni asseritamente causati dall’inadempimento dell’ente; l’ente si è costituito deducendo inadempimenti della società e proponendo domanda riconvenzionale per il saldo a proprio favore. La Corte d’appello ha respinto entrambe le impugnazioni. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 183 c.p.c. e 2934 c.c., sostenendo che l’eccezione di prescrizione della pretesa riconvenzionale fosse stata tempestivamente proposta o comunque proponibile anche nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., e che nel merito la prescrizione fosse fondata; 2) violazione degli artt. 183, 1241, 1242 e 1243 c.c., contestando l’applicazione della compensazione impropria e lamentando l’omessa statuizione sulle contestazioni mosse sin dal primo grado; 3) violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, contestando la prova del pagamento di somme da parte di terzi, il valore attribuito ad alcuni atti e documenti e l’utilizzabilità di documenti acquisiti dal consulente tecnico; 4) violazione degli artt. 343 e 166 c.p.c., sostenendo la tardività dell’appello incidentale dell’ente.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte infondato e in parte inammissibile, affermando che l’eccezione di prescrizione è eccezione in senso stretto, diversa dalla mera contestazione di rito, e che doveva essere proposta entro la prima udienza di trattazione, non potendo essere introdotta con la memoria ex art. 183 c.p.c.; ha inoltre rilevato carenze di specificità del ricorso. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la censura, in sostanza, mirava a lamentare un’omessa pronuncia e comunque non risultava dedotto uno specifico motivo di appello avverso la decisione di primo grado sulla compensazione impropria. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile sia perché il vizio motivazionale ex art. 360 n. 5 c.p.c. era precluso dal regime del c.d. doppia conforme, sia perché le doglianze si risolvevano in una critica alla valutazione delle prove riservata al giudice di merito, oltre a soffrire di difetti di specificità. Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di interesse, poiché l’appello incidentale della controparte era stato comunque respinto nel merito e non era stato proposto ricorso incidentale in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Le eccezioni conseguenti alla domanda riconvenzionale o alle eccezioni del convenuto vanno proposte entro la prima udienza di trattazione; le memorie successive servono solo a precisare o modificare domande ed eccezioni già proposte o a replicare a quelle tempestivamente formulate, non a introdurre nuove eccezioni in senso stretto.
Richiamato come norma sulla prescrizione, ma il motivo è stato respinto per tardività/inammissibilità della relativa eccezione nel processo.
Richiamato dalla ricorrente in tema di compensazione; la Corte non entra nel merito della compensazione perché censura inammissibile per difetto di specificità e corretta individuazione del vizio.
Richiamato dalla ricorrente in tema di compensazione; non vi è una decisione di merito sulla disciplina sostanziale, essendo il motivo dichiarato inammissibile.
Richiamato dalla ricorrente in tema di compensazione; la Corte non si pronuncia nel merito della censura.
La doglianza è ammissibile solo se si denuncia l’attribuzione a una prova di un valore diverso da quello legale o l’applicazione di un criterio di valutazione non consentito; non è invece deducibile come mera critica al prudente apprezzamento del giudice di merito.
Richiamato in tema di riparto e valutazione dell’onere della prova; la Corte ribadisce che la valutazione del materiale probatorio spetta al giudice di merito e non è censurabile in cassazione come mera rivalutazione dei fatti.
Richiamato dalla ricorrente per il disconoscimento delle copie fotografiche; la censura è dichiarata inammissibile per difetto di specificità.
Richiamato per contestare la ritualità dell’appello incidentale; la doglianza è dichiarata inammissibile per difetto di interesse, poiché l’appello incidentale era stato comunque respinto nel merito.
Richiamato insieme all’art. 343 c.p.c. per sostenere la tardività della costituzione; la censura non è esaminata nel merito per difetto di interesse.
La Corte osserva che, se vi fosse stata omissione di pronuncia sulla questione della compensazione, il vizio da denunciare sarebbe stato la nullità della sentenza per omessa statuizione.
La Corte qualifica e riqualifica i motivi nei limiti della specificità e della corretta deduzione del vizio; esclude il sindacato sul merito probatorio e applica le preclusioni proprie del vizio motivazionale.
In presenza di doppia conforme, il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. è precluso se la decisione di appello non si discosta dalla ricostruzione di primo grado.
Il ricorso è più volte dichiarato carente di specificità per la riproduzione sommaria e non localizzata degli atti e per la mancata indicazione dei passaggi rilevanti dei documenti richiamati.
Norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
Norma richiamata per la trattazione camerale del ricorso.
È dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L’eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto e non rilevabile d’ufficio, deve essere proposta tempestivamente nella prima udienza di trattazione quando consegua alla domanda riconvenzionale o alle difese avversarie; non può essere introdotta per la prima volta con le memorie successive ex art. 183 c.p.c.
- La generica contestazione di rito della tardività di una domanda o la semplice richiesta di rigetto non equivalgono alla specifica eccezione di prescrizione, che richiede una manifestazione inequivoca della volontà di opporsi alla pretesa avversaria.
- Le memorie ex art. 183 c.p.c. hanno funzione di precisazione, modifica e replica rispetto alle domande ed eccezioni già tempestivamente proposte, non di ampliamento del thema decidendum mediante nuove eccezioni in senso stretto.
- La censura di omessa pronuncia deve essere veicolata come nullità della sentenza ai sensi dell’art. 112 c.p.c.; non è correttamente dedotta come mera violazione di norme sostanziali sulla compensazione.
- In cassazione non è consentito trasformare la doglianza in una rivalutazione del materiale probatorio: l’apprezzamento dell’attendibilità, concludenza e rilevanza delle prove appartiene al giudice di merito.
- Il vizio motivazionale ex art. 360 n. 5 c.p.c. è precluso in presenza di doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi specificamente le diverse rationes decidendi di primo e secondo grado e il loro effettivo scostamento.
- Il giudice di merito non deve confutare analiticamente ogni singola prova o argomentazione delle parti, essendo sufficiente che indichi gli elementi posti a fondamento del proprio convincimento e disattenda implicitamente quelli incompatibili.
- La deduzione di violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo quando si alleghi l’attribuzione a una prova di un valore legale diverso da quello previsto o l’adozione di un criterio valutativo non consentito; non basta lamentare che il giudice abbia valutato male la prova.
- Le nullità relative derivanti dall’acquisizione, da parte del consulente tecnico, di fatti o documenti in violazione del contraddittorio devono essere eccepite nella prima difesa successiva all’atto viziato o alla sua conoscenza.
- La censura relativa all’inammissibilità di un gravame avversario è priva di interesse se il gravame è stato comunque respinto nel merito e la parte non ha proposto ricorso incidentale per ottenere un’utilità ulteriore.
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