Cassazione Penale, Sentenza n. 5165/2024 del 06/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma in appello della condanna per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000. Primo motivo: censura di errata applicazione della legge penale e vizio di motivazione per presunta conversione di mere presunzioni tributarie in prova, atteso che le indagini dell'Agenzia delle Entrate si sarebbero basate su verifiche documentali (cartolari) non idonee a dimostrare l'inesistenza effettiva delle prestazioni fatturate; dedotta inoltre omissione o contraddittorietà nella valutazione dell'elemento soggettivo in ragione del ruolo apicale dell'imputata e della sua mancata gestione diretta di acquisti e fiscalità. Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena e al rigetto delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi di cassazione: i giudici di merito avevano fondato la condanna su plurimi indizi gravi, precisi e concordanti (discrepanze tra acquisti dichiarati e quanto fiscalmente dichiarato dai fornitori, assenza di contratti e corrispondenza, formato fatture identico per fornitori diversi, mancanza di documenti di trasporto, fatture emesse da soggetti cessati o con ricavi discrepanti, pagamenti solo parzialmente documentati, anomala consistenza di cassa, ecc.) e non su mere presunzioni tributarie. La Corte ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità (divieto di rinnovare la valutazione di merito o di introdurre ricostruzioni alternative non supportate da elementi nuovi) e ha dichiarato inammissibili o generiche talune censure (anche perché alcune doglianze non erano state specificamente dedotte in appello). Quanto alla pena, la Corte ha ritenuto non viziata la determinazione e motivato il diniego delle attenuanti generiche sulla base della gravità del fatto, dell'entità dell'evasione e della personalità negativa emersa. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. 74/2000
Norma sostanziale contestata: reato relativo all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. La Corte ha confermato che gli elementi indiziari raccolti erano idonei a provare la fattispecie nei termini richiesti.
art. 189 cod. proc. pen.
Richiamata per il principio di atipicità dei mezzi di prova: i dati di fatto desunti dall'accertamento tributario possono essere utilizzati nel processo penale, purché il giudice penale li valuti autonomamente.
art. 192 cod. proc. pen. (comma 1 e 2)
Richiama i criteri di valutazione degli indizi: devono essere gravi, precisi e concordanti; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano rispettato tali criteri nella ricostruzione.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione all'inammissibilità delle censure nuove sollevate in cassazione che non risultino dedotte in appello o specificamente contestate nel riepilogo dei motivi nella sentenza impugnata.
art. 133 cod. pen.
Criteri di determinazione della pena: la Corte ha ritenuto congrua la determinazione della pena (anche sotto la media edittale) e motivato il diniego delle attenuanti generiche in base agli elementi di fatto richiamati.
art. 533 cod. proc. pen.
Citato per chiarire che l'introduzione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio non modifica il limite del sindacato di legittimità sulla valutazione della motivazione: la Cassazione non può rivedere i fatti quando la motivazione è presente e congrua.
d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8
Riferimento procedurale alla trasmissione delle richieste scritte del Pubblico Ministero: previsione normativa che consente al PM di formulare conclusioni scritte in Cassazione in determinati casi.
Massime di principio
- La mera esistenza di accertamenti tributari o di presunzioni fiscali non è di per sé prova assoluta in sede penale; tuttavia i dati emersi dagli accertamenti fiscali possono costituire elementi di prova se integrati e valutati dal giudice penale secondo i criteri dell'art. 192 c.p.p. (indizi gravi, precisi e concordanti).
- Per reati basati su fatture inesistenti, elementi tipicamente decisivi includono: forte discordanza tra acquisti dichiarati e vendite dichiarate dai fornitori, assenza di contratti e corrispondenza commerciale, fatture emesse da soggetti inattivi o con ricavi incongrui, format di fattura omogeneo per fornitori diversi, mancanza di documenti di trasporto, pagamenti non documentati e anomalie di cassa.
- La responsabilità di un amministratore apicale può essere affermata anche se non gestiva direttamente gli acquisti o la contabilità, ma occorre che emergano elementi che colleghino la sua volontà o consapevolezza al fatto: la contestazione generica del ruolo apicale, senza specifici elementi, è inefficace.
- In cassazione non è consentito rinnovare la valutazione di merito né proporre ricostruzioni alternative non dimostrate in grado di sovvertire la valutazione probatoria del giudice di merito; i motivi devono essere specifici e collegati alle ragioni della decisione impugnata.
- Se una doglianza non è stata sollevata o specificamente contestata in appello, essa può risultare inammissibile in cassazione ai sensi dell'art. 606 comma 3 c.p.p.; pertanto è cruciale sollevare e dettagliare le eccezioni già nei gradi di merito.
- Quanto a pena e attenuanti: il giudizio sul riconoscimento delle attenuanti generiche è in massima parte di merito; il rigetto può essere sorretto dal richiamo all'assenza negli atti di elementi positivi che giustifichino la mitigazione. Se la pena è sotto la media edittale non sempre è richiesta motivazione dettagliata, purché emergano i criteri di adeguatezza richiamati.
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