Ordinanza n. 629/2026 - Genova, Sezione 2
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza Tribunale di Imperia, Sezione lavoro, 18 aprile 2024 n. 96.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del Tribunale di Imperia, Sezione lavoro, del 18 aprile 2024 n. 96, della quale si chiede l'esecuzione in sede amministrativa
Esito
La controversia
È stato proposto un ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Imperia, Sezione lavoro, 18 aprile 2024 n. 96, nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Il TAR ha rilevato che le procure alle liti depositate dai ricorrenti erano generiche e prive di qualsiasi riferimento alla sentenza da ottemperare. La questione processuale riguardava quindi la validità delle procure speciali richieste per il giudizio amministrativo e la possibilità di sanare il relativo vizio. Il Collegio ha richiamato il recente principio dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, secondo cui la disciplina della nullità della procura speciale contenuta nel codice del processo amministrativo è completa e non consente di applicare, in via analogica, l'art. 182, comma 2, c.p.c. per la sanatoria della procura nulla. Poiché le procure erano state rilasciate il 22 aprile 2025, prima della pronuncia dell'Adunanza plenaria, i ricorrenti hanno beneficiato della rimessione in termini per errore scusabile, in ragione dell'incertezza normativa allora esistente.
La decisione
Il TAR ha ritenuto le procure originarie viziate per genericità e ha considerato la procura speciale alle liti un requisito di ammissibilità del giudizio ai sensi dell'art. 40 c.p.a. Non ha definito nel merito la domanda di ottemperanza. Considerata la data anteriore delle procure rispetto alla pronuncia dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 2 ottobre 2025 e l'incertezza normativa sulla disciplina della procura e sulla sua sanabilità, ha riconosciuto i presupposti dell'errore scusabile e ha rimesso i ricorrenti in termini. Ha quindi fissato il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per il deposito di valide procure speciali e ha rinviato la trattazione del merito alla camera di consiglio del 23 giugno 2026.
Norme richiamate
art. 40 c.p.a.
la procura “speciale” alle liti costituisce ... requisito di ammissibilità del giudizio
La procura speciale alle liti è qualificata come requisito di ammissibilità del giudizio amministrativo; procure generiche e prive di riferimento alla sentenza da eseguire non soddisfano tale requisito.
art. 37 c.p.a.
Consente la rimessione in termini per errore scusabile; il TAR ne ha ravvisato i presupposti nell'incertezza normativa sulla disciplina e sulla sanatoria della procura alle liti.
art. 182, comma 2, c.p.c.
prevede la possibilità di sanare la procura nulla
Secondo il richiamo al principio dell'Adunanza plenaria, la disposizione non esprime un principio generale applicabile al giudizio amministrativo, poiché la disciplina della procura speciale nel c.p.a. è completa.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo la procura speciale alle liti è un requisito di ammissibilità e deve riferirsi specificamente al giudizio da instaurare o alla pronuncia di cui si chiede l'esecuzione; una procura generica e priva di tale riferimento è viziata.
- La disciplina della nullità della procura speciale contenuta nel codice del processo amministrativo è completa; l'art. 182, comma 2, c.p.c., sulla sanatoria della procura nulla, non è applicabile al giudizio amministrativo quale espressione di un principio generale.
- Quando una procura è stata rilasciata prima di un mutamento giurisprudenziale chiarificatore sulla disciplina e sulla sanabilità del vizio, l'incertezza normativa può giustificare la rimessione in termini per errore scusabile ai sensi dell'art. 37 c.p.a.
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