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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23668/2024 del 13/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del 17/11/2023 che aveva dichiarato inammissibile l'appello cautelare proposto da Cossiga contro il provvedimento del 5/08/2023 che aveva rigettato la richiesta di ripristino della misura dell'obbligo di dimora a Roma e dell'obbligo di presentazione alla P.G., dopo l'aggravamento per inosservanza delle prescrizioni (il ricorrente era stato fermato a Torvaianica fuori dal Comune di Roma). La difesa deduceva che il ricorrente non si era reso conto di trovarsi fuori dal perimetro comunale e produceva documentazione amministrativa (classificazione e tracciato stradale di Via Danimarca) per dimostrare che il percorso intersecava i comuni di Roma, Pomezia e Albano, sostenendo quindi l'assenza di volontarietà nell'infrazione. Con due motivi denunciava: (i) violazione di legge (artt. 310 e 591 c.p.p.) e motivazione illogica per non aver esaminato le nuove allegazioni e per aver fondato il giudizio sull'esito di precedenti incidenti cautelari; (ii) vizio di motivazione per mancata risposta agli elementi documentali nuovi e per aver attribuito un effetto preclusivo inesistente ai precedenti provvedimenti cautelari.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha richiamato il principio per cui, nell'appello contro l'ordinanza che rigetta la richiesta di sostituzione di una misura cautelare, il riesame si limita a valutare la correttezza giuridica e la adeguata motivazione dell'ordinanza impugnata e verifica soltanto l'esistenza di elementi davvero nuovi idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o ad escludere esigenze cautelari. Nel caso concreto la documentazione prodotta (riclassificazione amministrativa e tracciato della strada) è stata ritenuta non idonea a costituire elemento nuovo rilevante: il controllo aveva infatti accertato che il Cossiga si trovava nel comune di Pomezia al momento del fermo. La Corte ha quindi ritenuto corretta e sufficientemente motivata l'ordinanza impugnata, ha respinto il ricorso, ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 576 c.p.p.

    Richiamato come fondamento dell'aggravamento della misura cautelare per inosservanza delle prescrizioni relative all'esecuzione della misura (aggravamento adottato a seguito del fermo fuori dalla circoscrizione comunale).

  • art. 310 c.p.p.

    Citando la norma, il ricorrente denunciava presunta violazione procedurale nella valutazione dell'appello cautelare; la Corte ha ritenuto tale doglianza infondata in quanto il giudice del riesame non ha omesso di esaminare la questione di ammissibilità e novità degli elementi prodotti.

  • art. 591 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alle modalità di impugnazione delle misure cautelari; la Corte ha ribadito i limiti dell'esame in sede di appello cautelare e l'esigenza di presentare elementi realmente nuovi.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata per la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende per ricorso manifestamente infondato, applicata dalla Corte nella misura indicata in dispositivo.

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez.2, n.18130 del 13/04/2016; Sez.6, n.45826 del 27/10/2021; Sez.2, n.27866 del 17/06/2019; Sez.4, n.26992 del 29/05/2013)

    Richiamate come principi consolidati: in appello cautelare è necessario che la difesa produca elementi di novità che possano modificare apprezzabilmente il quadro probatorio; la Corte di legittimità verifica la logicità e la congruenza della motivazione ma non è luogo per rinnovare la valutazione dei fatti o riesaminare il merito probatorio.

Massime di principio

  • L'appello cautelare contro il rigetto di una richiesta di sostituzione/annullamento di misura cautelare è limitato: il giudice del riesame verifica solo la correttezza giuridica e se sono emersi elementi realmente nuovi che possono modificare il quadro probatorio o escludere esigenze cautelari.
  • Documentazione amministrativa che dimostra la classificazione o il tracciato di una strada non è di per sé sufficiente a dimostrare la buona fede dell'indagato se il controllo ha accertato che la persona era effettivamente nel territorio proibito al momento del fermo.
  • Se le nuove deduzioni difensive replicano questioni già esaminate o si limitano a una diversa valutazione dei fatti già noti, sono in genere ritenute reiterative e non ammissibili in appello cautelare.
  • Il ricorrente deve provare la 'novità' degli elementi prodotti e la loro capacità di incidere concretamente sulle esigenze cautelari; altrimenti rischia non solo l'inammissibilità ma anche la condanna alle spese e a sanzioni economiche (art. 616 c.p.p.).
  • La Corte di legittimità esercita un controllo sulla logicità e congruenza della motivazione del giudice di merito, ma non sostituisce la valutazione probatoria: contestazioni che richiedono una diversa ricostruzione fattuale sono inammissibili in questa sede.

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