Cassazione Penale, Sentenza n. 23668/2024 del 13/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 17/11/2023 che aveva dichiarato inammissibile l'appello cautelare proposto da Cossiga contro il provvedimento del 5/08/2023 che aveva rigettato la richiesta di ripristino della misura dell'obbligo di dimora a Roma e dell'obbligo di presentazione alla P.G., dopo l'aggravamento per inosservanza delle prescrizioni (il ricorrente era stato fermato a Torvaianica fuori dal Comune di Roma). La difesa deduceva che il ricorrente non si era reso conto di trovarsi fuori dal perimetro comunale e produceva documentazione amministrativa (classificazione e tracciato stradale di Via Danimarca) per dimostrare che il percorso intersecava i comuni di Roma, Pomezia e Albano, sostenendo quindi l'assenza di volontarietà nell'infrazione. Con due motivi denunciava: (i) violazione di legge (artt. 310 e 591 c.p.p.) e motivazione illogica per non aver esaminato le nuove allegazioni e per aver fondato il giudizio sull'esito di precedenti incidenti cautelari; (ii) vizio di motivazione per mancata risposta agli elementi documentali nuovi e per aver attribuito un effetto preclusivo inesistente ai precedenti provvedimenti cautelari.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha richiamato il principio per cui, nell'appello contro l'ordinanza che rigetta la richiesta di sostituzione di una misura cautelare, il riesame si limita a valutare la correttezza giuridica e la adeguata motivazione dell'ordinanza impugnata e verifica soltanto l'esistenza di elementi davvero nuovi idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o ad escludere esigenze cautelari. Nel caso concreto la documentazione prodotta (riclassificazione amministrativa e tracciato della strada) è stata ritenuta non idonea a costituire elemento nuovo rilevante: il controllo aveva infatti accertato che il Cossiga si trovava nel comune di Pomezia al momento del fermo. La Corte ha quindi ritenuto corretta e sufficientemente motivata l'ordinanza impugnata, ha respinto il ricorso, ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 576 c.p.p.
Richiamato come fondamento dell'aggravamento della misura cautelare per inosservanza delle prescrizioni relative all'esecuzione della misura (aggravamento adottato a seguito del fermo fuori dalla circoscrizione comunale).
art. 310 c.p.p.
Citando la norma, il ricorrente denunciava presunta violazione procedurale nella valutazione dell'appello cautelare; la Corte ha ritenuto tale doglianza infondata in quanto il giudice del riesame non ha omesso di esaminare la questione di ammissibilità e novità degli elementi prodotti.
art. 591 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente in relazione alle modalità di impugnazione delle misure cautelari; la Corte ha ribadito i limiti dell'esame in sede di appello cautelare e l'esigenza di presentare elementi realmente nuovi.
art. 616 c.p.p.
Norma richiamata per la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende per ricorso manifestamente infondato, applicata dalla Corte nella misura indicata in dispositivo.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez.2, n.18130 del 13/04/2016; Sez.6, n.45826 del 27/10/2021; Sez.2, n.27866 del 17/06/2019; Sez.4, n.26992 del 29/05/2013)
Richiamate come principi consolidati: in appello cautelare è necessario che la difesa produca elementi di novità che possano modificare apprezzabilmente il quadro probatorio; la Corte di legittimità verifica la logicità e la congruenza della motivazione ma non è luogo per rinnovare la valutazione dei fatti o riesaminare il merito probatorio.
Massime di principio
- L'appello cautelare contro il rigetto di una richiesta di sostituzione/annullamento di misura cautelare è limitato: il giudice del riesame verifica solo la correttezza giuridica e se sono emersi elementi realmente nuovi che possono modificare il quadro probatorio o escludere esigenze cautelari.
- Documentazione amministrativa che dimostra la classificazione o il tracciato di una strada non è di per sé sufficiente a dimostrare la buona fede dell'indagato se il controllo ha accertato che la persona era effettivamente nel territorio proibito al momento del fermo.
- Se le nuove deduzioni difensive replicano questioni già esaminate o si limitano a una diversa valutazione dei fatti già noti, sono in genere ritenute reiterative e non ammissibili in appello cautelare.
- Il ricorrente deve provare la 'novità' degli elementi prodotti e la loro capacità di incidere concretamente sulle esigenze cautelari; altrimenti rischia non solo l'inammissibilità ma anche la condanna alle spese e a sanzioni economiche (art. 616 c.p.p.).
- La Corte di legittimità esercita un controllo sulla logicità e congruenza della motivazione del giudice di merito, ma non sostituisce la valutazione probatoria: contestazioni che richiedono una diversa ricostruzione fattuale sono inammissibili in questa sede.
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