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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15429/2024 del 15/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Zagaria era accusato di aver costretto le persone offese a vendere un terreno per €60.000, destinato alla costruzione della loro abitazione. Con ricorso per cassazione il difensore deduceva: (i) violazione di legge (art. 629 c.p.) e vizio di motivazione sulla mancanza di condotta minatoria, sostenendo l'assenza di una "minaccia ambientale" che integri l'estorsione; (ii) violazione di legge (art. 581 c.p.p., art. 610 c.p.) e vizio di motivazione nella qualificazione giuridica, invocando la riqualificazione della condotta in violenza privata (procedibile solo mediante querela) chiedendo di valorizzare la congruità del prezzo; (iii) violazione di legge (art. 416-bis, comma 1 c.p.) e vizio di motivazione nel riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso, lamentando che sia stata fondata solo sull'appartenenza al clan dei Casalesi e che, data la simultanea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 3), si sarebbe determinata una violazione del principio del ne bis in idem.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la qualificazione del fatto come estorsione aggravata dall'uso del metodo mafioso e ha ritenuto non pertinente la riqualificazione in violenza privata. Ha chiarito che nell'estorsione contrattuale il "danno" è la lesione dell'autonomia negoziale della vittima, non la eventuale congruità del prezzo; pertanto la vendita imposta è idonea a integrare l'estorsione. Sulla aggravante del metodo mafioso la Corte ha affermato che una "minaccia silente" o l'evocazione implicita del capitale criminale di una consorteria storica è idonea a caratterizzare modalità mafiose anche senza espressioni esplicite di violenza. Ha inoltre ritenuto che l'aggravante soggettiva di cui all'art. 628, comma 3, n. 3) (appartenenza all'associazione mafiosa) e l'aggravante oggettiva del metodo mafioso (art. 416‑bis, comma 1) non si escludono a vicenda: la prima punisce la maggiore pericolosità individuale dell'autore associato, la seconda le modalità intimidatorie del reato, sicché possono concorrere. Infine ha condannato la parte privata ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 629 cod. pen.

    Norma che definisce il reato di estorsione; la Corte ha interpretato l'estorsione contrattuale come comprensiva della lesione dell'autonomia negoziale della vittima, indipendentemente dalla congruità del prezzo pagato.

  • art. 610 cod. pen.

    Norma sulla violenza privata richiamata dal ricorrente per una possibile riqualificazione; la Corte ha ritenuto che la fattispecie fosse invece estorsione in quanto era presente coercizione idonea a impedire l'autonomia negoziale delle vittime.

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Richiamata dal ricorrente in relazione alla procedibilità, ma la Corte ha escluso la rilevanza della carenza di querela poiché non si è in presenza di violenza privata procedibile a querela ma di estorsione perseguibile d'ufficio.

  • art. 416-bis, comma 1 cod. pen.

    Aggravante del "ricorso all'uso del metodo mafioso"; la Corte ha affermato che può concretizzarsi anche mediante una "minaccia silente" o l'evocazione implicita del capitale criminale di un'associazione mafiosa, idonea a produrre effetto intimidatorio senza manifesti atti violenti.

  • art. 628, comma 3, n. 3) cod. pen.

    Aggravante soggettiva per il fatto che la violenza o la minaccia siano commesse da chi "fa parte" dell'associazione mafiosa; la Corte ha distinto questa aggravante come soggettiva (punisce la maggiore pericolosità individuale dell'autore) e ne ha ammesso la concorrenza con l'aggravante oggettiva del metodo mafioso.

  • art. 70 cod. pen.

    Richiama la nozione di condizioni personali rilevanti per la determinazione della pena; utilizzata per motivare la natura soggettiva dell'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 3).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Disposizione che dispone la condanna alle spese processuali della parte che propone un ricorso rigettato; applicata alla parte privata ricorrente.

Massime di principio

  • Nell'estorsione contrattuale il "danno" è la lesione dell'autonomia negoziale della vittima: la congruità del prezzo pagato non esclude la sussistenza del reato se la vendita è frutto della costrizione.
  • La "minaccia silente" o l'evocazione implicita del "capitale criminale" di una consorteria mafiosa può integrare il ricorso al metodo mafioso (art. 416-bis, comma 1) anche in assenza di espressioni esplicite di violenza o di atti materialmente violenti.
  • L'aggravante soggettiva dell'appartenenza all'associazione mafiosa (art. 628, comma 3, n. 3) e l'aggravante oggettiva del metodo mafioso (art. 416-bis) hanno nature diverse e possono concorrere: la prima punisce la maggiore pericolosità individuale dell'autore, la seconda le modalità intimidatorie del reato.
  • Per ottenere la riqualificazione in violenza privata è necessario mostrare l'assenza dell'elemento costrittivo che impedisca l'autonomia contrattuale; la sola prova di un "prezzo ragionevole" non basta se la vittima è stata costretta a concludere l'affare.
  • In sede di impugnazione, contestare l'aggravante mafiosa sulla sola base della "appartenenza" senza confutare la capacità intimidatoria o le modalità concrete può risultare insufficiente, perché la giurisprudenza ammette anche forme implicite di intimidazione mafiosa.
  • Se il ricorso in cassazione è rigettato, la parte privata ricorrente può essere condannata alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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