Sentenza n. 533/2026 - Ancona, Sezione 1
per l’accertamento - dell''illegittimità ed illiceità dell''occupazione e della trasformazione delle aree di proprietà dei ricorrenti da parte della Regione Marche, poiché divenuta sine titulo ed inerente alla procedura di espropriazione delle aree site nel Comune di Porto Recanati, catastalmente individuate al Foglio 16, part. 51 e part. 730 per una superficie pari a 3.484 mq., avviata con l''occupazione da parte della Regione Marche in data 25 settembre 1984 e mai conclusa; e per la condanna della Regione Marche - ad attivarsi per far cessare detta situazione di occupazione abusiva o acquisendo definitivamente le aree o restituendole ai legittimi proprietari previa rimessa in pristino; - al pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno per il periodo di mancato godimento delle aree illegittimamente occupate, con riserva di quantificazione in corso di causa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: occupazione e trasformazione sine titulo di terreni privati, avviata nel 1984 nell'ambito di una procedura espropriativa mai conclusa
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento dell'illegittimità e illiceità dell'occupazione e della trasformazione delle particelle catastali 51 e 730 del foglio 16, per complessivi 3.484 mq, nonché la condanna della Regione a cessare l'occupazione mediante restituzione e rimessione in pristino oppure mediante acquisizione ai sensi dell'art. 42-bis d.P.R. 327/2001, con pagamento delle somme dovute e del risarcimento per il mancato godimento. L'occupazione era stata avviata il 25 settembre 1984 per la realizzazione dell'argine del Fiume Potenza; il procedimento espropriativo si era arrestato alle proposte di indennità, senza decreto di esproprio, pagamento o altro valido titolo acquisitivo. La Regione ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del Tribunale regionale delle acque pubbliche e, nel merito, ha contestato l'estensione delle aree occupate, sostenendo che una particella non fosse stata occupata, che i terreni fossero stati restituiti o fossero nella disponibilità dei proprietari e che il loro valore fosse esiguo per la vicinanza al fiume e il vincolo di inedificabilità. Il TAR ha inoltre esaminato la disciplina conseguente all'occupazione e trasformazione irreversibile del bene in assenza di un valido titolo espropriativo.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo applicabile l'art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a., poiché la condotta materiale della Regione era comunque riconducibile, anche mediatamente, all'esercizio del potere ablatorio. La controversia non riguardava il regime delle acque in senso tecnico, tale da richiedere la cognizione del Tribunale regionale delle acque pubbliche, ma l'illegittimo esercizio di una procedura espropriativa mai conclusa. Nel merito, il Collegio ha accertato che le aree occupate erano le particelle 51 e 730, sulla base della documentazione proveniente anche dalla stessa Regione; ha escluso che fosse stata provata la restituzione dei terreni o della loro disponibilità; ha ritenuto irrilevante l'asserito modesto valore economico, poiché l'occupazione sine titulo non può proseguire gratuitamente e il valore della proprietà non coincide necessariamente con la sola edificabilità. Il giudice ha escluso qualsiasi acquisto della proprietà per accessione invertita e ha dichiarato l'obbligo della Regione di adottare, entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, una determinazione conclusiva: restituire formalmente il fondo, previa eventuale rimessione in pristino, oppure adottare il provvedimento acquisitivo previsto dall'art. 42-bis d.P.R. 327/2001, con la corresponsione dell'indennizzo per la perdita della proprietà e del risarcimento per il periodo di occupazione senza titolo. Sono state poste a carico della Regione le spese di lite, liquidate in euro 2.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a.
Attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi a oggetto atti, provvedimenti, accordi e comportamenti riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio del potere amministrativo in materia espropriativa.
art. 143 r.d. 1775/1933
È richiamato per delimitare la giurisdizione del Tribunale regionale delle acque pubbliche, esclusa quando la controversia riguarda atti solo strumentalmente collegati a procedimenti relativi alle acque e non richiede specifiche competenze tecniche sul loro regime.
art. 42-bis d.P.R. 327/2001
Consente all'amministrazione che abbia utilizzato e modificato un bene privato in assenza di valido titolo espropriativo di scegliere, con provvedimento motivato e sindacabile, tra acquisizione del bene al patrimonio pubblico e restituzione, assicurando l'indennizzo per la perdita della proprietà e il risarcimento per l'occupazione senza titolo.
art. 2043 c.c.
La condotta dell'amministrazione che occupa e trasforma un bene privato senza concludere validamente il procedimento espropriativo integra un illecito risarcibile.
art. 2056 c.c.
È richiamato, insieme agli artt. 2043 e 1226 c.c., quale criterio generale per la liquidazione del danno da occupazione illegittima.
art. 1226 c.c.
È richiamato quale criterio per la liquidazione equitativa del danno risarcibile derivante dall'occupazione senza titolo.
Massime di principio
- Le controversie relative all'occupazione e trasformazione di un bene privato nell'ambito di una procedura espropriativa non conclusa appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo quando la condotta sia riconducibile, anche mediatamente, all'esercizio del potere ablatorio; la mera connessione con opere idrauliche non determina di per sé la giurisdizione del Tribunale regionale delle acque pubbliche.
- Quando l'amministrazione occupa e trasforma un bene privato senza concludere il procedimento espropriativo con un valido decreto di esproprio, accordo di cessione o altro titolo acquisitivo, l'occupazione diviene sine titulo e non produce l'acquisto della proprietà pubblica per accessione invertita.
- In presenza di un bene privato irreversibilmente modificato e detenuto senza titolo, l'amministrazione deve assumere una determinazione conclusiva, scegliendo tra restituzione del bene, eventualmente previa rimessione in pristino, e acquisizione ai sensi dell'art. 42-bis d.P.R. 327/2001; la scelta deve essere motivata, non arbitraria e sindacabile dal giudice.
- Qualunque sia la scelta tra restituzione e acquisizione, l'amministrazione deve risarcire il danno derivante dal mancato godimento del bene per il periodo di occupazione illegittima; in caso di acquisizione deve inoltre corrispondere l'indennizzo per la perdita della proprietà secondo l'art. 42-bis d.P.R. 327/2001.
- L'asserita esiguità del valore economico o l'inedificabilità del terreno non legittimano l'occupazione sine titulo né escludono il diritto del proprietario a ottenere la restituzione o il valore del bene e il risarcimento per il mancato godimento.
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