Sentenza n. 2810/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento, previa concessione di misure cautelari, del provvedimento Protocollo n. 1552, Pratica n. 220040535 emesso dall’Ambasciata d’Italia – Cancelleria Consolare- Il Cairo, Egitto in data 16 ottobre 2025, comunicato al sig. Hatem Elsayed Mahmoud Mahdy Elshemy in data 20 ottobre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento dell’Ambasciata d’Italia – Cancelleria consolare al Cairo del 16 ottobre 2025, comunicato il 20 ottobre 2025
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento consolare chiedendone l’annullamento, anche previa concessione di misure cautelari, deducendone l’illegittimità. Dal testo non risultano specificati i singoli vizi di legittimità dedotti. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto. Prima della camera di consiglio, il ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare alla decisione del ricorso; la dichiarazione è stata notificata alla controparte il 2 febbraio 2026 e depositata il 3 febbraio 2026.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare il merito delle censure. La dichiarazione del ricorrente non rispettava la formalità prevista dall’art. 84, comma 3, c.p.a., poiché non era stata notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza. Tuttavia, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., il giudice ha desunto dal comportamento processuale del ricorrente la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. La causa è stata definita con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. Le spese sono state compensate in ragione della natura processuale della decisione.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse
Consente di dichiarare improcedibile il ricorso quando viene meno, nel corso del giudizio, l’interesse alla decisione.
art. 60 c.p.a.
decisione in forma semplificata
Consente di definire il giudizio con sentenza semplificata quando ricorrono i relativi presupposti e sono espletate le formalità previste.
art. 84, comma 1, c.p.a.
rinunciare alla decisione del ricorso
Disciplina la rinuncia al ricorso o alla decisione; nel caso concreto la dichiarazione del ricorrente è stata valutata quale manifestazione della sopravvenuta carenza di interesse.
art. 84, comma 3, c.p.a.
La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza
La mancata osservanza del termine di notifica impedisce di attribuire alla dichiarazione gli effetti formali della rinuncia al ricorso.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa
Anche una rinuncia formalmente intempestiva può costituire, insieme al comportamento processuale della parte, elemento univoco per dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse e l’improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia alla decisione del ricorso non produce necessariamente gli effetti formali della rinuncia disciplinata dall’art. 84, comma 3, c.p.a. se non è notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza.
- Anche quando la rinuncia non rispetta le formalità previste dall’art. 84 c.p.a., il giudice può desumere dalla dichiarazione e dal comportamento processuale della parte la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e dichiarare il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
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