Sentenza n. 1187/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Vicenza che aveva ordinato l’attribuzione della carta elettronica del docente con accredito di € 2.000,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Vicenza, sezione lavoro, n. 370/2024, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva al Ministero il 5 luglio 2024. La sentenza aveva condannato il Ministero a costituire in favore della docente la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, con accredito di complessivi € 2.000,00, nonché al pagamento delle spese di lite. La ricorrente ha dedotto la perdurante inesecuzione del giudicato e ha chiesto l’ordine di adempimento, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito e non ha fornito prova dell’avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso, verificando il passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda mediante certificazione del Tribunale di Vicenza, la sua notificazione al Ministero e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha affermato che anche una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i titoli eseguibili mediante il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., quando imponga alla pubblica amministrazione un obbligo di conformarsi al giudicato. Nel merito, ha rilevato che il Ministero non aveva dimostrato l’adempimento e ha ordinato di costituire la carta elettronica del docente e di accreditarvi € 2.000,00, spendibili entro il ventiquattresimo mese dalla costituzione della carta, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. È stato nominato, per l’eventuale persistente inottemperanza, il Direttore della DGOSV del Ministero, o un dirigente delegato, quale commissario ad acta, con ulteriore termine di 60 giorni e attivazione su istanza della ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di € 800,00 per le spese del giudizio, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e adottare le misure necessarie a garantirla.
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente l’ottemperanza anche per l’esecuzione di sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, quando contengano obblighi a carico della pubblica amministrazione.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio che deve decorrere dalla notificazione del titolo esecutivo prima della possibilità di procedere esecutivamente nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Istituisce la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche.
artt. 2, 5, 6 e 8 d.P.C.M. 28 novembre 2016
Individuano modalità e funzionalità della carta elettronica del docente, alle quali l’amministrazione deve conformarsi nell’esecuzione del giudicato.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando essa imponga alla pubblica amministrazione un obbligo di conformarsi alle statuizioni rese nel caso deciso, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
- La proposizione del giudizio di ottemperanza presuppone la prova del passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
- In presenza di un giudicato ineseguito e in mancanza di prova dell’adempimento da parte dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare l’esecuzione delle statuizioni vincolanti entro un termine perentorio.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione e a un’apposita istanza della parte interessata.
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