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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47310/2023 del 24/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Cuocci impugnava il calcolo della pena, deducendo vizio di motivazione per illogicità e contraddittorietà: sosteneva che le due circostanze attenuanti riconosciute (la circostanza di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e le attenuanti generiche) dovevano essere applicate nella loro massima estensione secondo l'art. 63, comma 2 cod. pen., e che la Corte d'appello aveva errato nel computo delle riduzioni, non tenendo adeguatamente conto della non elevatissima gravità della condotta (furto di generi alimentari per euro 17,85 con immediata restituzione).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso e ha annullato senza rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio della pena detentiva, la sentenza impugnata per errore nel calcolo delle riduzioni per le circostanze attenuanti. Partendo dal minimo edittale di 4 anni di reclusione e 1.200 euro di multa, la Corte ha applicato la prima riduzione di 1/3 (art. 62 n. 4) portando la pena a 2 anni e 8 mesi e 800 euro di multa; su tale pena ha poi operato la seconda riduzione di 1/3, determinando la pena detentiva finale in anni 1, mesi 9 e giorni 10 di reclusione. La pena pecuniaria, pur ritenuta ridotta oltre il dovuto nel calcolo dei giudici di merito, è stata lasciata immutata (euro 440) a causa del divieto di reformatio in pejus. Le altre statuizioni processuali sono state confermate.

Norme richiamate

  • art. 62 n. 4 cod. pen.

    La norma è stata interpretata come attenuante applicabile nella misura prevista (riduzione di 1/3 quando riconosciuta) e la Corte ha ritenuto che dovesse essere effettivamente applicata nella sua misura massima, tenuto conto della condotta (immediata restituzione e modesto valore della merce).

  • art. 63, comma 2 cod. pen.

    La disposizione sulle circostanze concorrenti è stata intesa nel senso che, se più attenuanti sono riconosciute e non sussistono limiti normativi al loro cumulo, il giudice deve indicare chiaramente la misura delle riduzioni e applicarle correttamente sul piano aritmetico; la Cassazione è intervenuta per correggere un errore nel computo delle percentuali di riduzione.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiama i criteri di individualizzazione della pena (colpa, pericolosità, finalità della pena ecc.). La Procura Generale aveva invocato la discrezionalità del giudice di merito nel graduare la pena purché sia dato conto dei criteri di cui all'art. 133; la Corte di Cassazione però è intervenuta non per rimettere in discussione la valutazione dei criteri bensì per correggere un errore aritmetico nel calcolo delle riduzioni.

  • art. 24 cod. pen.

    Riferito ai limiti di riduzione della pena pecuniaria: la Corte ha osservato che, pur essendo la multa stata ridotta oltre quanto risultante dall'applicazione rigorosa delle attenuanti, tale riduzione rientrava nei limiti consentiti dall'art. 24 e pertanto non è stata modificata dalla Cassazione, anche alla luce del divieto di reformatio in pejus.

  • art. 23, comma 8, DL 137/2020 (norma procedurale richiamata)

    Norma richiamata in relazione alle conclusioni trasmesse dalla Procura Generale: disciplina aspetti procedurali inerenti le conclusioni del pubblico ministero in Cassazione; qui è citata per segnalare la posizione della Procura che aveva chiesto l'inammissibilità del ricorso.

  • Principio del divieto di reformatio in pejus

    Principio processuale secondo cui, in favore del ricorrente, l'organo d'appello o la Cassazione non possono aggravare la posizione sanzionatoria rispetto alla decisione impugnata. La Corte ha motivato la mancata modifica della pena pecuniaria con richiamo a questo principio.

Massime di principio

  • Quando più circostanze attenuanti concorrenti sono riconosciute, il giudice deve esplicitare chiaramente la misura di ciascuna riduzione e calcolarne l'effetto in modo aritmeticamente corretto: errori di computo possono essere corretti dalla Cassazione.
  • La valutazione del carattere non elevatissimo della gravità e fattori come il modesto valore della cosa sottratta e l'immediata restituzione sono elementi rilevanti per l'applicazione dell'art. 62 n. 4 e per l'apprezzamento delle attenuanti generiche.
  • La Corte di Cassazione non sostituisce la propria valutazione del merito a quella dei giudici di merito quando si tratta di valutazioni di fatto, ma interviene per vizî di diritto, incoerenze logiche manifeste o errori aritmetici nel calcolo della pena.
  • La pena pecuniaria, se già stata ridotta in via definitiva in grado di merito, difficilmente potrà essere modificata dalla Cassazione in peius a causa del divieto di reformatio in pejus; ciò può portare a lasciare immutata una multa anche se nel calcolo teorico delle attenuanti risulterebbe diversa.
  • In impugnazioni in cassazione che vertono su commisurazione della pena è efficace limitare la censura a errori di diritto o di calcolo (ad es. applicazione e computo delle percentuali di riduzione), essendo meno agevole ottenere accoglimento per una nuova valutazione della congruità della pena basata su diverso apprezzamento prognostico o discrezionale.

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