Ordinanza n. 287/2026 - Palermo, Sezione 2
per l'annullamento: - della graduatoria definitiva del concorso per l'attribuzione di n. 4 autorizzazioni per il servizio di “noleggio con conducente ed autovettura (N.C.C.)”, pubblicata in data 10.10.2025 e approvata con determinazione Reg. gen. n. 461 del 09.10.2025 nella parte in cui attribuisce al ricorrente il punteggio di 20,20 punti anziché il punteggio di 26,02 punti, con conseguente erroneo collocamento al 4° posto anziché al 2° posto della graduatoria per persone fisiche; - della relazione istruttoria conclusiva nella quale viene definitiva la graduatoria finale; - della determinazione Reg. gen. n. 461 del 09-10-2025 di approvazione della graduatoria definitiva; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria definitiva e relativa determinazione di approvazione del concorso per quattro autorizzazioni al servizio di noleggio con conducente, nella parte in cui attribuiscono al ricorrente 20,20 punti e lo collocano al quarto anziché al secondo posto
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la graduatoria definitiva del concorso per l'attribuzione di quattro autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente ed autovettura, nonché la relazione istruttoria conclusiva, la determinazione comunale di approvazione e gli atti connessi. Ha contestato il calcolo dei titoli di servizio, sostenendo che gli spettassero 26,02 punti invece dei 20,20 attribuiti, con conseguente collocazione al secondo posto anziché al quarto nella graduatoria riservata alle persone fisiche. Il Comune resistente e il controinteressato non si sono costituiti. Il TAR ha ritenuto necessario acquisire ulteriore documentazione sia sulla validità della notificazione al controinteressato, sia sulla domanda di partecipazione, sui documenti prodotti per comprovare i titoli di servizio e sulle modalità di calcolo del punteggio contestato.
La decisione
Il TAR non ha deciso né il merito del ricorso né l'istanza cautelare. Ha disposto incombenti istruttori: il ricorrente dovrà documentare il registro pubblico dal quale ha tratto l'indirizzo PEC del controinteressato utilizzato per la notificazione, producendo il relativo estratto; il Comune dovrà depositare la domanda di partecipazione del ricorrente, i documenti relativi ai titoli di servizio e la relazione istruttoria, nonché l'eventuale scheda di valutazione concernente il calcolo del punteggio, tenendo conto delle censure dedotte. Gli adempimenti dovranno essere eseguiti tramite PAT entro quindici giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza. La trattazione dell'istanza cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 26 febbraio 2026.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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